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Naspi 2015, così cambia l'importo dell'indennità di disoccupazione
Con la Riforma degli ammortizzatori sociali cambierà dal 1° maggio 2015 l'importo dell'idennità mensile spettante in caso di perdita involontaria del posto di lavoro.
Kamsin L'importo dell'indennità Aspi è destinato a cambiare a breve. Chi perde il lavoro a partire dal 1° maggio 2015 fruirà infatti della Naspi, il nuovo sussidio di disoccupazione coniato nel Jobs Act. Gli eventi di disoccupazione intervenuti sino al 30 Aprile 2015 saranno invece coperti dall'attuale Aspi. Vediamo dunque come cambia l'assegno per chi accederà all'ammortizzatore dal prossimo maggio.
Aspi. L’indennità mensile Aspi spettante a un lavoratore è determinata nel seguente modo. Prima di tutto è calcolata la «retribuzione media mensile» del lavoratore, quale risultato della seguente operazione: retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni (retribuzione imponibile esposta in UniEmens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33.
A questo punto, per gli eventi di disoccupazione del 2015, l’indennità Aspi mensile è pari: a) al 75% della «retribuzione media mensile» nei casi in cui questa risulti pari o inferiore a 1.195,37; b) al 75% della «retribuzione media mensile» più il 25% della differenza tra la «retribuzione media mensile» e il predetto limite (1.195,37euro) nei casi in cui la «retribuzione media mensile» risulti di importo superiore a 1.195,37 euro.
In ogni caso l’importo della prestazione non può superare un limite massimo fissato ogni anno per legge (articolo unico, secondo comma, lett. b, legge n. 427/1980), che per l’anno 2014 è stato pari a euro 1.166,73 (euro 1.152,90 nell’anno 2013) e nel 2015 passa a 1.167,91 euro. Come visto il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge su base mensile; l’Inps ha aggiunto che, nei casi in cui l’indennità da erogare al lavoratore riguardi un periodo di tempo inferiore, l’indennità va divisa per 30 al fine di determinare il valore giornaliero.
L’indennità Aspi così determinata viene erogata: a) in misura piena (al 100%) per i primi sei mesi di fruizione; b) in misura dell’85% (cioè con una riduzione del 15%) dopo i primi sei mesi e per altri sei mesi (fino a dodici mesi complessivi di fruizione dell’indennità); c) in misura del 70% (cioè con una riduzione del 30%) dopo il dodicesimo mese di fruizione e fino allo scadere del diritto all’indennità.
La Naspi. Diversamente da quanto accade attualmente, l'importo della Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni. Infatti, l'importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti:
1) se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente), l'indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione;
2) se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra retribuzione e 1.195. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 euro mensili (importo da rivalutare nel tempo). Dal quarto mese di fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese.
Anche la durata cambia. L'indennità spetta per metà delle settimane lavorate nei quattro anni antecedenti la disoccupazione. Con un tetto di un anno e mezzo dal 2017. In pratica l'ammortizzatore può durare sino ad un massimo di 24 mesi sino al 2016.
Seguifb
Zedde
Pensione Anticipata, Gnecchi: ora depenalizzare gli assegni già liquidati
L'onorevole Pd dalla Commissione Lavoro della Camera chiede al Governo di rimediare ai due errori contenuti nella legge di stabilità in materia di pensioni.
Kamsin Almeno due criticità che penalizzano soprattutto le lavoratrici donne devono essere affrontate il prima possibile. E' quanto chiedono alcuni deputati del Pd - capofila Maria Luisa Gnecchi - al Governo con una risoluzione approvata lo scorso Dicembre in occasione del via libera alla legge di stabilità 2015.
La depenalizzazione. In primo luogo c'è la questione della depenalizzazione degli assegni liquidati sino al 2014. Nella legge di stabilità 2015 è passato, infatti, un emendamento per disapplicare le suddette penalizzazioni almeno fino al 31.12.2017. Il Governo però ha riformulato l'emendamento originario togliendo le penalizzazioni solo per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015. Mentre sono state lasciate per coloro che sono usciti entro il 2014. Dai dati forniti dall'Inps il taglio ha colpito 11.825 donne e 3.338 uomini da gestioni private e 9.432 donne e 772 uomini da gestioni pubbliche.
La riformulazione del Governo limitando quindi la cancellazione delle penalizzazioni dall'1.1.15 colpisce 21.257 donne e 4.110 maschi i cui trattamenti continueranno ad essere tagliati "a vita". Ancora una volta, dunque, sono le donne ad essere più penalizzate; la conseguenza sarà inevitabilmente l'attivazione di contenzioso in sede giudiziaria da parte di coloro che hanno subito la penalizzazione sul calcolo della pensione.
Il tetto agli assegni. L'altra questione riguarda l'introduzione del tetto alla crescita degli assegni per chi era nel retributivo sino al 2011. Questa modifica ha l'obiettivo di evitare che la misura della pensione risulti essere superiore alla pensione calcolata con le regole vigenti fino al 31.12.11. Va ricordato che il requisito minimo per la pensione di anzianità era 40 anni di contributi e la pensione veniva calcolata fino al massimo di 40 anni, per la prima volta nella storia previdenziale la manovra Fornero ha previsto due requisiti contributivi diversi per uomini e donne, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Esisteva una differenza di età per la pensione di vecchiaia, ma mai una differenza di requisito contributivo.
Dato che tale misura comporta che per il calcolo della prestazione pensionistica si prenderà a riferimento il requisito minimo di accesso alla pensione anticipata, non tenendo conto dei contributi versati oltre tale limite, si creerà l'assurda situazione che a parità di contribuzione versata, per esempio 43 anni, per una donna verranno utilizzati per il calcolo solo 41 anni e sei mesi di contribuzione mentre per l'uomo 42 anni e sei mesi, realizzando una palese discriminazione nei confronti delle donne.
seguifb
Zedde
Opzione Donna, Class Action entro marzo. Ecco come si aderisce
Entro il 31 Marzo 2015 il Comitato Opzione Donna presenterà il ricorso collettivo contro l'Inps per ottenere lo stralcio delle Circolari 35 e 37 del 2012.
Kamsin Il Comitato Opzione Donna guidato da Daniella Maroni inizia ufficialmente la raccolta delle firme per la promozione della class action contro l'Inps volta ad ottenere la revoca o la modifica delle Circolari Inps 35 e 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla cd. opzione donna.
E' quanto si legge in una nota stampa diffusa dal Comitato. Per l'avvio dell'azione giudiziaria, guidata dagli avvocati Maestri e Sacco, è richiesto il raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari a 200 ricorrenti ed il pagamento di un contributo di 300 euro (quota che ricomprende tutte le tasse e le spese). Il contributo - scrivono dal Comitato - dovrà essere versata esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato alla class action di cui saranno comunicate le coordinate a partire dal 16 febbraio. "Detta somma comprende ogni spesa, comprese quelle di organizzazione, collazione, notifica e deposito atti, trasferte".
Per partecipare le aderenti devono altresì stampare ed inviare agli avvocati che seguono la causa un mandato difensivo (un fac-simile è qui disponibile). La firma del mandato deve essere autenticata, precisano dal Comitato, innanzi al pubblico ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza, ad un notaio, o presso gli studi degli avvocati Sacco e Maestri. Il mandato originale deve essere quindi spedito ai legali per posta (Avv. Andrea Maestri Via Meucci n. 7/d - 48124 Ravenna oppure Avv. Giorgio Sacco - Via San Felice n. 6 - 40122 Bologna) o consegnato agli avvocati in occasione della sottoscrizione. I legali hanno dato disponibilità anche ad organizzare trasferte in altre città per raccogliere le adesioni delle lavoratrici che non riuscissero ad ottenere l'autenticazione della firma presso il Comune.
Al mandato occorre sempre allegare una fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e della distinta del bonifico effettuato (anche quando viene consegnato personalmente presso lo studio dei legali).
I tempi del ricorso. L'obiettivo del Comitato è di raggiungere la soglia minima di adesioni e di notificare e depositare il ricorso collettivo entro il 31 Marzo 2015 presso il Tar del Lazio. Una volta depositato il ricorso, il TAR dovrà fissare l'udienza d'ufficio in una data compresa tra il 90mo e il 120mo giorno dal deposito. "Se, ad esempio, depositassimo il 30 marzo, il TAR dovrebbe fissare l'udienza non prima del 30 giugno e non oltre il 30 luglio. Se, per esempio, il TAR fissasse l'udienza il 30 giugno, fino al 10 giugno, altre signore che non abbiano fino a quel momento aderito, potranno farlo, depositando un autonomo atto di intervento" ricordano dal Comitato. Già entro l'estate il Tar potrebbe, dunque esprimersi, sul ricorso.
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Zedde
Bonus Bebè, via libera del Governo al beneficio per i nati dal 1° gennaio
E' stato firmato ieri il decreto di attuazione che consente di rendere operativa l'agevolazione. Ora si dovrà attendere che l'Inps recepisca il provvedimento e ne dia comunicazione con una circolare o un messaggio nei prossimi giorni.
Kamsin Disco verde al bonus bebé, il beneficio a sostegno dei nuovi nati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 Dicembre 2017, introdotto dalla legge di stabilità 2015. Il Consiglio dei ministri di ieri ha adottato il decreto di attuazione che consente di rendere operativa l'agevolazione; il decreto del Presidente del consiglio dei ministri era atteso entro la fine di gennaio, scadenza fissata dalla stessa legge di stabilità (la 190/2014).
Quanto vale il bonus. Per favorire le nascite, con il comma 125 della legge 190 ha introdotto un bonus di 960 euro all'anno, da erogarsi su base mensile, per ogni nuovo nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. L'incentivo viene riconosciuto alle famiglie che hanno un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25mila euro, valore ottenuto utilizzando il nuovo indicatore entrato in vigore proprio all'inizio di gennaio. Non solo. Se l'Isee non supera i 7.000 euro, l'importo del bonus passa a 1.920 euro l'anno. E qui si presenta un'ulteriore difficoltà, perché proprio dal primo gennaio è entrata in vigore la nuova versione dello strumento per selezionare all'accesso alla prestazioni sociali, rivisto per contrastare gli abusi da parte degli evasori. Il debutto non è stato facile, un po' per la necessità di stipulare nuove convenzioni con i Caf (centri di assistenza fiscale) un po' per la maggiore complessità del nuovo modello, che tra l'altro attribuisce maggiore peso alla componente patrimoniale ed in particolare alle abitazioni. Chi vuole compilare l'Isee deve indicare anche le giacenze medie sul conto corrente, un dato che a quanto pare le banche non sono ancora attrezzate a fornire per questa specifica finalità.
In ogni caso il beneficio viene riconosciuto fino al terzo anno di età del figlio o al terzo anno di entrata in famiglia per quelli adottati. L'erogazione del bonus, però, non è automatica, ma avviene su richiesta all'Inps da parte degli interessati. Le modalità operative necessarie per implementare questa procedura sono contenute nel Dpcm che è stato firmato ieri.
A proposito di sostegno alla famiglia, va ricordato che il nuovo strumento si aggiunge ad altri che già esistono ma funzionano attraverso canali diversi: attualmente ci sono l'assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti (Anf), quello simile erogato da i Comuni, l'assegno di maternità per le lavoratrici non occupate, le detrazioni Irpef per i figli a carico e il bonus bebè una tantum riconosciuto da qualche Regione.
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Zedde
Pensioni, Boeri è il nuovo presidente dell'Inps
Il Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati: la nomina aiuti una maggiore collegialità e sia un segnale di discontinuità rispetto al passato.
Kamsin C'è la conferma ufficiale. Da ieri Tito Boeri è il nuovo presidente dell'Inps. Dopo Mastrapasqua, costretto all'addio dal governo Letta per l'inchiesta sull'Ospedale Israelitico, e due commissari governativi (Vittorio Conti e Tiziano Treu), da ieri l'Inps ha di nuovo un presidente. Il Consiglio dei ministri infatti - su proposta del ministro del Lavoro Giuliano Poletti (che vigila sull'Istituto) - ha ratificato la nomina dell'economista Tito Boeri, già approvata dalle
commissioni competenti di Camera e Senato.
Docente della Bocconi, fondatore de lavoce.info e editorialista di Repubblica, è un esperto di diritto del lavoro e nei mesi scorsi non aveva fatto mancare le sue critiche al governo di Matteo Renzi per alcune scelte: dal Jobs Act ai veri numeri della legge di Stabilità. Da oggi dirigerà il più grande ente previdenziale d'Europa.
Positivo il giudizio di Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera: "abbiamo un curriculum di tutto rispetto e l’approccio di Boeri è stato franco e rispettoso. Mi auguro che ci sia anche l’elemento di discontinuità: noi abbiamo sopportato benevolmente l’uomo solo al comando all’Inps e ci auguriamo che si affronti il problema della governance e gli altri fronti aperti del welfare".
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Lavoro, arrivano nuovi fondi per il reinserimento dei disoccupati
E' stato pubblicato dal Ministero del lavoro, nella sezione "Pubblicità Legale" del proprio sito, il decreto che istituisce il Fondo per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 125, legge 147/2013. Kamsin Il Fondo ha il compito di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in deroga e dei lavoratori in stato di disoccupazione attraverso il potenziamento delle politiche attive del lavoro.
Il Decreto individua diverse tipologie di iniziative finanziabili, anche sostenute da specifici programmi formativi: sperimentazione del contratto di ricollocazione; realizzazione di percorsi di orientamento formativo; percorsi formativi professionalizzanti per l'aggiornamento e il potenziamento delle competenze-chiave; percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l'autoimprenditorialità; tirocini di inserimento o di reinserimento lavorativo; interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione d'impresa ed al rilevamento di imprese da parte di lavoratori ed alle attività di cooperazione; incentivi all'assunzione e per la mobilità territoriale dei lavoratori.
Per l'accesso al Fondo delle politiche attive, le Regioni dovranno presentare una domanda di contributo al Ministero del lavoro con la relativa modulistica.
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Pensioni/Esodati, certificazioni al via per la sesta salvaguardia
Si sblocca la situazione per i lavoratori destinatari della sesta salvaguardia. L'Inps riprende ad inviare le certificazioni con priorità rispetto a chi ha maturato un diritto entro il 2012.
Kamsin L'Inps sta inviando le prime certificazioni dopo la chiusura dei termini per l'ammissione al beneficio della sesta salvaguardia (legge 147/2014). Secondo un'indagine condotta presso l'Inps da PensioniOggi.it l'istituto sta provvedendo ad inviare, con priorità, la certificazione ai lavoratori che hanno fruito dei congedi e dei permessi per l'assistenza a disabili nel corso del 2011 e che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, entro il 31 dicembre 2012.
Si tratta di posizioni che, affermano dall'Inps, erano già state certificate nell'ambito della quarta salvaguardia ma che non erano state inviate agli interessati per via dell'esaurimento del plafond dei 2500 posti (l'ultimo incluso aveva maturato il diritto il 31 Ottobre 2012). L'Inps ha, altresì, iniziato a certificare le prime posizioni dei lavoratori che hanno presentato domanda entro il 5 gennaio 2015 ai sensi della legge 147/2014.
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Cuneo Fiscale, metà stipendio va via in tasse e contributi
Il peso del fisco resta più alto sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Quasi il 50% dello stipendio se ne va in tasse e contributi previdenziali.
Kamsin Tra fisco e contributi lo stipendio dei lavoratori viene dimezzato. Parola dell'Istat. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Istituto di Statistica nel 2012 il costo medio del lavoro dipendente, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è stato di 30.953 euro all’anno, mentre il lavoratore ha percepito una retribuzione netta pari a poco più della metà (il 53,3%), per un importo medio pari a 16.498 euro. Il reddito medio da lavoro autonomo, al lordo delle imposte e dei contributi sociali, è stato invece pari a 23.432 euro annui.
Il Cuneo Fiscale supera il 45%. La differenza tra il costo sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione netta del lavoratore dipendente, il cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, si attesta al 46,7% in media: i contributi sociali dei datori di lavoro ammontano al 25,6% e il restante 21,1% è a carico dei lavoratori in termini di imposte e contributi. Il peso del fisco è comunque più alto sul lavoro dipendente; l’incidenza media delle imposte dirette sul totale dei redditi individuali lordi, al netto dei contributi sociali, è pari al 19,4% ma si attesta al 21,3% per il reddito da lavoro dipendente, al 17,5% per le pensioni e al 17,1% (Irap inclusa) per il reddito da lavoro autonomo. Le persone sole di età inferiore a 64 anni sono nello specifico la tipologia familiare su cui grava il maggiore peso fiscale, con un’aliquota media del 21,6%.
Il carico fiscale è inferiore tra le famiglie del Mezzogiorno (16,3%), essendo il reddito mediamente più basso e il numero di familiari a carico più elevato, rispetto a quelle del Nordest (19,9%) del Centro (20,1%) e del Nordovest (21%). Per le famiglie con un solo percettore, il più basso livello di reddito determina un’aliquota media fiscale inferiore di oltre mezzo punto percentuale (18,9%) a quella delle famiglie con due o più percettori (19,6%).
Fra il 2011 e il 2012, l’aliquota media fiscale è passata passa dal 17,9% al 18,3% per le famiglie con unico percettore di reddito se si tratta di un reddito (prevalente) da lavoro autonomo, con una crescita inferiore rispetto a quanto registrato per le restanti due tipologie di famiglie monopercettore (lavoro dipendente dal 19,5% al 20,5% e redditi non da lavoro dal 16,8% al 17,4%).
Oltre la metà entro 30mila euro. Secondo la rilevazione, condotta sulle dichiarazioni dei redditi 2012, oltre la metà dei redditi lordi individuali (54%) si colloca tra 10.001 e 30.000 euro annui, il 25,8% è al di sotto dei 10.001 euro e il 17,6% risulta tra 30.001 e 70.000, mentre solo il 2,4% supera i 70.000 euro. Più del 40% dei redditi da lavoro autonomo e il 35% di quelli da pensione si collocano al di sotto dei 10.000 euro annui, contro il 27,5% dei redditi lordi da lavoro dipendente, e il 15% dei lavoratori autonomi dichiara redditi compresi tra i 15 mila e i 30 mila euro annui, mentre solo il 3,2% dichiara redditi superiori ai 70 mila euro annui.
Milano resta la provincia più ricca in termini di valore aggiunto per abitante prodotto nel 2012, con 46,6 mila euro, seguita da Bolzano con 35,8 e Bologna con 34,4. La media nazionale è pari a 24,2 mila euro per abitante. Le province con il valore aggiunto per abitante più basso sono Medio Campidano e Agrigento (con circa 12 mila euro) e Barletta-Andria-Trani e Vibo Valentia (con meno di 13 mila euro).
seguifb
Zedde
Pensione anticipata, resta la decurtazione sugli assegni già liquidati?
L'inps dovrà precisare i limiti allo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità per il 2015. Tra i chiarimenti attesi la possibilità di ammettere al ricalcolo gli assegni già decurtati sino al 31 Dicembre 2014.
Kamsin Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 chi accede alla pensione prima dei 62 anni l'età non subirà il taglio dell'1-2% sulle quote di pensione calcolate con il sistema "retributivo". E' quanto ha previsto il comma 113 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014). Si tratta di quella riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.
Con la norma inserita nella legge di stabilità, ci sarà, in pratica, un periodo di sospensione della penalizzazione sino al 2017 con la conseguenza che le pensioni anticipate, dal 2018, torneranno ad essere penalizzate se l'accesso avverrà con meno di 62 anni. Sempre che non ci saranno ulteriori cambiamenti.
L'inps ha di recente indicato alle sedi territoriali, in attesa di ulteriori istruzioni, con il messaggio 417/2015 di non applicare la penalizzazione sugli assegni aventi decorrenza, appunto, dal 1° gennaio 2015.
Una delle questioni piu' delicate, già evidenziate da PensioniOggi.it nei giorni scorsi, è stabilire cosa accadrà a quegli assegni che sono stati già decurtati prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità. La norma di legge, infatti, indica che il beneficio si applica a decorrere dal nuovo anno, disinteressandosi agli effetti sugli assegni già liquidati sino al 31 Dicembre 2014.
Come dire: il taglio resta per sempre se l'assegno è stato liquidato prima del 2015 con la decurtazione. La discriminazione è di tutta evidenza nel caso seguente. Si pensi al lavoratore che ha raggiunto i 42 anni e mezzo di contributi nel novembre 2014 e che è andato in pensione dal 1° dicembre 2014 con la decurtazione perchè non sapeva della novità contenuta nella legge di stabilità. Ebbene se avesse aspettato un mese in piu', facendo domanda di pensione dal 1° gennaio 2015, l'assegno non sarebbe stato "tagliato". Una vera beffa!
Esigenze di giustizia sociale e di equità dovrebbero piuttosto consentire a tali assegni di essere depenalizzati a decorrere dal 1° gennaio 2015 come accaduto in passato per interventi simili sul meccanismo della penalizzazione. Si vedrà quale sarà la posizione ufficiale del Ministero del Lavoro.
L'altro punto da chiarire riguarda i lavoratori che raggiungono l'anzianità contributiva entro il 31 Dicembre 2017 ma scelgono di andare in pensione in data successiva alla maturazione del requisito contributivo, ad esempio, nel 2019. Si pensi ad un lavoratore che raggiunge nel novembre 2017 i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età e decide di restare sul lavoro per altri due anni. Nel 2019, all'età di 60 anni esce: il suo assegno sarà penalizzato? La risposta dovrebbe essere negativa, nessuna decurtazione, ma un chiarimento ufficiale sarebbe rassicurante.
seguifb
Zedde
Cigs, ok alla proroga di 24 mesi per le cessazioni aziendali
Saranno completate nell'anno 2015, le proroghe a 24 mesi di Cigs dei programmi di crisi per cessazione di attività (articolo 1, comma 110 legge 190/2014). E' quanto ha comunicato il Ministero del Lavoro con la Circolare numero 1 del 22 Gennaio 2015. Via Veneto ha precisato che procederà all'istruttoria delle sole istanze relative alle proroghe del trattamento di cigs che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014 per cessazione di attività, per consentire alle aziende di adottare le idonee misure di tutela dei lavoratori sospesi.
Il Ministero ha precisato che si procederà nell'esame istruttorio in ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino a concorrenza delle risorse finanziarie previste in complessivi 60 milioni di euro, e che le eventuali istanze riferite a programmi di proroghe di crisi aziendale per cessazione di attività, decorrenti dal 1° gennaio 2015, non potranno essere prese in esame.
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