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E' in vigore da ieri, per i neo assunti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Kamsin Parte il Jobs Act e «quest'anno» ci saranno «molte più assunzioni che licenziamenti: sono pronto a scommetterlo e molto dipenderà dal Jobs act che rende molto più semplice assumere». Parola del premier Matteo Renzi. «E una grande rivoluzione perché porterà finalmente l'Italia fuori dalle secche della disoccupazione». Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intanto, scommette su un solo «20% di errori o di scontenti» e parla di «fase nuova». Mentre dal sindacato il leader della Uil Carmelo Barbagallo avverte che «sarà più facile ridurre le tutele dei lavoratori e licenziare: questa è l'unica certezza».

Articolo 18. Il fulcro della Riforma (si veda il Dlgs 23/2015) è l'abolizione del reintegro: per i nuovi assunti a tempo indeterminato il reintegro nel posto di lavoro resta solo in caso di licenziamento nullo o discriminatorio e nei casi di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale contestato «non sussista». Negli altri casi ingiustificati e nei licenziamenti economici la tutela è rappresentata da un indennizzo economico «certo e crescente» con l'anzianità di servizio (due mensilità ogni anno di servizio con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità). Per le piccole imprese restano le regole attuali (indennizzo cresce di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità). L'indennizzo monetario vale anche per i licenziamenti collettivi in caso di violazione delle procedure e dei criteri di scelta sui lavoratori da licenziare (da 4 a 24 mensilità). La riforma si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.

Ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda l'altro decreto, quello sugli ammortizzatori sociali, viene introdotta la Naspi, acronimo che sta per nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Varrà dal primo maggio. Chi perde il lavoro e ha almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni avrà diritto ad un sussidio pari alla metà delle settimane per le quali si sono versati contributi. La durata massima sale a 24 mesi nel 2015 e nel 2016; 18 mesi poi nel 2017. Per cui chi ha lavorato per tutti i 4 anni antecedenti alla disoccupazione avrà un assegno fino a 104 settimane, due anni. Almeno sino al 2016.

Il sussidio è commisurato alla retribuzione ma non può superare i 1.300 euro mensili, dopo i primi 4 mesi diminuisce del 3% al mese, ed è condizionato alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

In attesa del riordino delle forme contrattuali, si introduce in via sperimentale per il 2015 un trattamento di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e anche a progetto (iscritti alla gestione separata Inps). Poi c'è l'Asdi, un assegno previsto in via sperimentale per quest'anno che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trova in una condizione «economica di bisogno». Sarà prioritariamente riservato ai lavoratori in età vicina al pensionamento, con una precedenza per chi ha minori a carico. La durata dell'assegno è di 6 mesi, sarà pari al 75% della Naspi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.

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Quest'anno sono andate via le penalizzazioni per coloro che maturano i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi per gli uomini e 41 anni e mezzo per le donne). Dal 2016 scatta l'adeguamento alla speranza di vita Istat.

Kamsin Anno di transizione per le pensioni. L'ingresso nel 2015 non ha portato sostanziali cambiamenti rispetto al 2014 se non la parola fine al meccanismo della penalizzazione: chi raggiungerà la massima anzianità contributiva (41 anni e mezzo le donne e 42 anni e mezzo gli uomini) nel 2015 non subirà la decurtazione dell'1-2% sulle quote retributive dell'assegno.

Ma orientarsi tra riforme e norme non è facile. Ecco dunque la mappa ragionata, elaborata da PensioniOggi.it con il Patronato Inca, che riassume le modalità per l'accesso alle prestazioni previdenziali di vecchiaia e anticipate nell'Ago e nei fondi sostitutivi, integrativi, esclusivi della stessa suddivise per ciascun comparto lavorativo. 

Requisiti generali. Come si evince dalla tabella i lavoratori (dipendenti o autonomi) hanno la possibilità di andare in pensione nel 2015 o con 42 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica oppure con 66 anni e 3 mesi di età e 20 di contributi (pensione di vecchiaia). Le lavoratrici possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni e 6 mesi di contributi oppure alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 3 mesi se dipendenti pubbliche, 63 anni e 9 mesi se dipendenti del settore privato e 64 anni e 9 mesi se autonome o parasubordinate. Per la prestazione di vecchiaia servono 20 anni di contributi (che scendono a 15 ove si possano attivare le deroghe amato: vedi quindicenni).

Opzione per il contributivo. Tutta da giocare, invece, la partita sull'opzione donna, cioè l'uscita anticipata per le lavoratrici con il sistema di calcolo contributivo a 57 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi. L'opzione scade il 31 Dicembre 2015 ma l'Inps con un cavillo ha indicato che i requisiti anagrafici e contributivi sopra esposti devono essere raggiunti con un anno di anticipo, nel 2014. Sulla questione ci sarà a breve un ricorso presso il Tar del Lazio.

Usuranti. Ancora requisiti diversi sono riconosciuti per i lavori usuranti ai quali il Dlgs 67/2011 consente l'uscita con il vecchio sistema delle quote, piu' agevole rispetto al regime Fornero. Nel 2015 sono richiesti 61 anni e 3 mesi ed il quorum 97,3 con almeno 35 anni di contributi. In questo regime tuttavia è in vigore la finestra mobile e dunque bisogna mettere in conto uno slittamento di almeno un anno nella percezione dell'assegno. Stesso requisiti mantengono i lavoratori salvaguardati o presunti tali (cioè coloro che hanno fatto domanda per essere inclusi tra i 170mila beneficiari delle regole ante-fornero).

Armonizzazioni. Diversi comparti mantengono requisiti previdenziali diversi da quelli vigenti nell'AGO: si pensi agli autoferrotranvieri, ai minatori, ai lavoratori marittimi, ad alcune categorie di lavoratori iscritti all'ex-enpals, ai lavoratori con una invalidità di almeno l'80%. A costoro l'ordinamento riconosce anche nel 2015 la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con un anticipo di 5 anni circa rispetto a quello vigente nell'AGO.

La stima di vita. Dal 2016 tutti i requisiti saranno adeguati alla speranza di vita Istat e quindi subiranno un incremento di 4 mesi. Per tenere sott'occhio tutte le ultime novità pensionioggi.it ha messo a disposizione gratuita dei lettori il pensionometro per verificare la prima data utile per accedere alla pensione.

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Il Governo ha prorogato per tutto il 2015 la possibiltà di optare per il regime dei minimi al 5%. Chi esercita un'attività autonoma con partita iva può scegliere anche il nuovo regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2015.  

Kamsin Il decreto legge milleproroghe (Dl 192/2014) ha formalmente prorogato per l'anno 2015 il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (di cui all’articolo 27 del Dl 98/2011 e all'articolo 1, commi 96-115 della legge 244/2007). Questo regime, pertanto, coesisterà, per il solo 2015 (salvo ulteriori proroghe), con il nuovo regime forfetario introdotto con la legge di stabilità 2015.

In pratica dal primo gennaio chi aprirà una posizione fiscale, percependo guadagni inferiori ai 30 mila euro, potrà scegliere se optare per il nuovo regime dei minimi oppure per il vecchio. Quest'ultimo prevede l'aliquota Irpef al 5% per gli under 35 o nei primi cinque anni di attività, sotto 30mila euro di fatturato. Il nuovo regime, invece, è di natura forfettaria con un'unica imposta sostitutiva al 15% e soglie che variano da 15 mila euro per il lavoro della conoscenza a 40 mila euro per il commercio o l'artigianato.

Il vecchio regime fiscale per l'imprenditoria giovanile. Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro ed un’aliquota sostitutiva del 5 per cento; detto regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero coloro che l'hanno iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età. In particolare sono richiesti i seguenti requisiti:

  • il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività;
  • l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività svolta precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni;
  • nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto); non hanno effettuato cessioni all'esportazione e non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

Per effetto della proroga, dunque, non solo potrà continuare ad utilizzare tale regime il lavoratore autonomo che già ne usufruiva (come peraltro già previsto nella legge di stabilità per il 2015), ma potrà scegliere tale regime anche il lavoratore che inizierà la nuova attività nel corso del 2015.

La scelta tra i due regimi. La prima fattura sarà l'elemento determinante per decidere quale regime applicare. Al momento della dichiarazione di inizio attività in entrambi i casi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%), per effetto di quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 31 dicembre scorso. Ma sulla prima fattura emessa bisognerà indicare la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva: l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i vecchi minimi; l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Il problema riguarda, però, soprattutto coloro che a gennaio e febbraio hanno già emesso documenti fiscali e che dovranno essere messi in condizione di poter rettificare la scelta effettuata. In sostanza che cosa può fare chi nel 2015 ha già emesso fatture con l'indicazione di volersi avvalere del forfettario e che intende ora optare per i minimi al 5 per cento. Per costoro si attende un chiarimento ufficiale delle Entrate. E per questi stessi lavoratori bisognerà precisare come revocare l'opzione per l'agevolazione previdenziale, laddove sia stata già esercitata sulla base delle indicazioni della circolare Inps 29/2015.

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E' la denuncia di un dossier Inps: il «fondo volo» pesa sulla fiscalità generale addirittura per il 96%. I cittadini mantengono trai quasi diecimila cassintegrati 152 che prendono da dieci a ventimila euro. Più due che sfiorano i trentamila.

Kamsin Il Fondo speciale per il Trasporto aereo (Ftsa) finisce sotto accusa. Sul sito web dell'Istituto è stata pubblicata una scheda informativa sul funzionamento e i numeri del Fondo, che garantisce prestazioni di integrazione al reddito in situazioni di crisi a una platea potenziale di 150 mila lavoratori del settore, sia di terra che di volo. Le prestazioni erogate dal Fondo sono però d'oro rispetto a quelle di un normale cassintegrato di altre categorie: l'integrazione al reddito è infatti pari all'80% dell'ultima retribuzione e può arrivare fino a 7 anni e superano di frequente spesso gli 8mila euro mensili lordi con punte vicine ai 20mila euro.

Prestazioni del genere se fossero tutte a carico dei fruitori sarebbero accettabili. Ma la scheda Inps dimostra che il 96% delle entrate è garantito dalla fiscalità generale, che contribuisce al Ftsa con un prelievo di 3 euro per ogni biglietto aereo acquistato. «Un prelievo regressivo», sostiene l'Inps, perché è uguale per tutti: dai voli low cost a quelli in classe business. Per il resto, il Fondo è «alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) del settore» ma questo versamento è calcolato solo su una parte della retribuzione: «Ad esempio, un pilota che percepisce un salario mensile di 10.000 euro, di cui circa 4000 euro di indennità di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro mensili». In caso di sospensione per cassa straordinaria o di mobilità «percepisce 8mila euro mensili tra prestazione integrativa (6832 euro) e prestazione di base (1.168 euro)».

Per capirci, dice l'Istituto di previdenza, il fondo «preleva circa 220 milioni all'anno dai contribuenti, più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il Sostegno' di inclusione attiva». Per un totale, dal 2007 al 2014, di quasi un miliardo e 400 milioni di euro. Una somma stratosferica. Servita per pagare ai cassintegrati delle varie compagnie aeree in crisi 80% «della retribuzione comunicata dall'azienda all'Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino a un massimo di 7 anni». Il che ha significato il pagamento nel 2012, l'anno di picco, di 4366 assegni mensili superiori ai 2000 euro, 896 superiori ai 5mila, 399 superiori ai 10mila e 35 che sfondavano addirittura i 20 mila euro lordi. Oggi, certo, sono calati. Ma esistono ancora «casi limite in cui la prestazione si avvicina ai 30 mila euro lordi al mese». Cifre da capogiro rispetto al tetto di 1.168 euro previsto per la cassa integrazione dei comuni mortali.

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L'istituto di previdenza sta inviando le comunicazioni con cui si certifica il diritto a fruire della salvaguardia ai sensi della legge 147/2014.

Kamsin Stanno arrivando le lettere di certificazione nell'ambito della sesta salvaguardia. Dopo una lunga attesa alcune categorie di lavoratori che avevano presentato domanda di accesso ai benefici hanno ricevuto la conferma di poter presentare la domanda di pensione in quanto risultati inclusi nella graduatoria stilata dall'Inps.

La comunicazione riguarda, come indicato nel messaggio inps 9924/2014, in primo luogo coloro che erano rimasti esclusi dalla quarta salvaguardia per esaurimento del relativo plafond, ossia i lavoratori che hanno fruito dei congedi e dei permessi per l'assistenza a disabili nel corso del 2011 e che hanno maturato un diritto a pensione, con la vecchia normativa, dopo il 31 Ottobre 2012. Abbiamo notizie che le lettere inviate interessino anche le altre categorie di lavoratori beneficiari della legge 147/2014, come gli autorizzati ai volontari e i cessati dal servizio.

Nella lettera l'Inps indica la prima data di decorrenza utile e formula l'invito a presentare la domanda di pensione entro il mese antecedente la data di decorrenza. Ecco un Fac-Simile della Lettera che conferma la possibilità di accedere alla pensione in deroga alla Normativa Fornero.

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