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Renzi promette un dietrofront in occasione del Cdm del 20 Febbraio. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota che resterebbe bloccata al 27% per il 2015 invece di salire al 30% e via via la 33% nel 2018. Novità in arrivo anche con i decreti attuativi del jobs act: stop dal 2016 i co.co.pro. e i contratti a termine non potranno durare più di due anni, contro i 3 attuali.  

Kamsin Ancora pochi giorni prima di conoscere le intenzioni del Governo sul regime dei minimi delle partite Iva. Con un tweet ieri il premier Matteo Renzi ha tranquillizzato i professionisti penalizzati dalla legge di stabilità: il Consiglio dei ministri del 20 febbraio rimedierà a quello che lo stesso presidente del Consiglio ha definito il «più clamoroso autogol» del governo, cioè la stangata fiscale e contributiva ai danni delle partite Iva, soprattutto nel caso dei giovani professionisti free lance. In realtà la stangata contributiva non è opera diretta del Governo in quanto l'aumento era stato già programmato prima della legge di stabilità ma all'esecutivo va la responsabilità di non aver messo un argine all'aumento (l'aliquota è passata in un sol colpo da dal 27 al 30%).

I nuovi minimi. La correzione annunciata da Renzi riguarderà la norma della legge di stabilità che ha innalzato dal 5% al 15% l'aliquota forfettaria per le partite Iva introducendo soglie diverse di ricavi (da 15 mila dei professionisti a 40 mila euro dei commercianti) per accedere al regime agevolato (prima c'era una soglia unica di 30 mila euro). L'intervento prospettato è di modificare la soglia dei 15 mila euro prevista peri professionisti portandola almeno a 20 mila euro, avendo verificato che in molti denunciano ricavi tra i 15 e i 20 mila euro l'anno.

Si allarga così la platea dei beneficiari. Ma non basta. Si sta valutando anche l'ipotesi di ridurre l'aliquota al 10 contro il 15% disposta con la legge di stabilità. E, in questo caso, la modifica andrebbe a beneficio di tutte le partite Iva ammesse alla tassazione agevolata. Il nodo da sciogliere riguarda l'entrata in vigore delle modifiche, che potrebbero partire da gennaio 2016 perché il Tesoro vorrebbe evitare un cambio di aliquote in corso d'anno. In questo caso, nel Mileproroghe verrebbe prorogato per il 2015 il vecchio regime del 5% con la libertà di optare per quello previsto dalla legge di stabilità se ritenuto più favorevole. Sui contributi si pensa a una proroga dell'aliquota del 27% anche il 2015 invece di salire al 30%

I nuovi contratti. Cambio di passo anche per i contratti "flessibili" con i nuovi decreti del jobs act. Cambierà il regime per i co.co.co, che saranno meno convenienti dei nuovi contratti a tutele crescenti, mentre si va verso un superamento per i collaboratori a progetto (i co.co.pro.), che dovrebbero scomparire da gennaio 2016. Potrebbero sparire anche i contratti di associazione in partecipazione usati soprattutto nel commercio per mascherare come soci i lavoratori dipendenti. Qualche problema in più per i "lavori a chiamata", molto usati nei settori del commercio e della ristorazione.

seguifb

Zedde

Nel consiglio dei Ministri del 20 Febbraio il Governo estenderà la maternità a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps, come per le partite Iva.

Kamsin Nel Consiglio dei ministri di venerdì prossimo sarà messa nero su bianco l'estensione della tutela della maternità a tutte le lavoratrici ricomprendendo anche le iscritte alla gestione separata dell'Inps e alle partite Iva. A prometterlo è stato ieri il premier Matteo Renzi su Twitter che ha confermato l'accelerazione sull'approvazione dei decreti attuativi della legge 183/2013 (il cd. Jobs Act).

A differenza di quanto avviene per le dipendenti, però, le «mamme autonome» non saranno obbligate a smettere di lavorare per cinque mesi, perché questo potrebbe essere un danno per la loro attività. Potranno scegliere se farlo oppure no. Se lo faranno, avranno diritto a un assegno finanziato in parte dallo Stato, in parte dai contributi di lavoratori e aziende. Il sostegno al reddito sarà garantito anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: l'assegno sarà «anticipato» dall'Inps che poi si rivarrà sull'azienda. L'eventuale stop per maternità, non potrà portare all'interruzione del contratto. Tutte queste misure saranno contenute nel decreto attuativo del Jobs act che riguarda la cosiddetta conciliazione lavoro-famiglia.

Ma nel provvedimento in arrivo sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sono altre due novità importanti che toccano tutte le madri lavoratrici, sia dipendenti sia autonome. «I giorni in cui il bambino è ricoverato in ospedale ha  spiegato il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova non saranno conteggiati come congedo di maternità, né obbligatorio né facoltativo». L'altro intervento riguarda i neonati prematuri: «Oggi se un bimbo nasce in anticipo rispetto alla data presunta del parto comunicata all'Inps quei giorni vengono persi ai fini del congedo obbligatorio. Il decreto dirà che sarà possibile recuperarli anche superando il limite dei tre mesì dopo la nascita».

seguifb

Zedde

Una norma della legge di stabilità vincola tutta la spesa per le nuove assunzioni del 2015 e 2016 degli enti locali ad assumere solamente ai vincitori dei concorsi e alla sistemazione del personale in sovrannumero delle Province.

Kamsin Assunzioni a rischio nel prossimo biennio nelle Regioni e negli Enti Locali. E' l'effetto della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) che ha imposto agli enti locali nel 2015 e nel 2016 la possobilità di assumere solo i vincitori dei concorsi conclusi in precedenza e i dipendenti che le province collocheranno in sovrannumero.

Una limitazione che pesa perchè in pratica tutte le facoltà assunzionali degli enti locali per il 2015 e il 2016 devono essere indirizzate, infatti, in favore dei vincitori di concorsi non ancora nominati, ma la cui graduatoria deve essere in vigore al 1° gennaio 2015. Esauriti i vincitori, lo spazio assunzionale che rimane deve essere destinato ad assorbire i dipendenti della Provincia che non hanno trovato posto nell’area vasta o in Regione.

La vicenda. Com'è noto il comma 424 della legge 190/2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità dalle province presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014). Quindi la percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1° gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

In sostanza il legislatore vincola gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Vengono altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007.

Rinvio stabilizzazione dei Precari. L'altro effetto è il rinvio delle stabilizzazioni dei precari: il termine per la conclusione delle relative operazioni, prima scadente il 31 dicembre 2016, viene prorogato a tutto il 2018. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”);.

Seguifb

Zedde

Finirà davanti al Tar del Lazio, con una class action il nodo dell'«opzione donna». Si tratta della possibilità concessa dalla legge 243 del 2004 per le donne con almeno 57 anni d'età e 35 anni di contributi di andare in pensione ma con l'assegno calcolato con il sistema contributivo.

Kamsin Parte la class action per ottenere la pensione a 57 anni. Il Comitato guidato da Daniella Maroni ha dato ufficialmente il via libera alla raccolta delle firme per la promozione del ricorso innanzi al Tar del Lazio contro l'Inps volto ad ottenere la revoca o la modifica delle Circolari Inps 35 e 37 del 14 marzo 2012 che impediscono alle lavoratrici che maturano i requisiti nel 2015 di accedere alla cd. opzione donna. 

L'Inps è intervenuta il 2 dicembre scorso con un messaggio interno ai propri uffici (messaggio inps 9304/2014) con il quale ha riaperto i termini per la domanda in attesa di ricevere istruzioni dai ministeri vigilanti (Lavoro ed Economia), che non risulta siano ancora arrivate. In sostanza gli sportelli lnps devono continuare ad accettare le domande anche nel 2015, ma non si sa se esse poi verranno accolte. Il comitato opzione donna ha ritenuto insufficiente il messaggio Inps e ha quindi deciso di avviare il ricorso collettivo, che, una volta raccolte tutte le adesioni, sarà depositato al Tribunale amministrativo del Lazio.

Per l'avvio dell'azione giudiziaria, guidata dagli avvocati Maestri e Sacco, è richiesto il raggiungimento di un numero minimo di adesioni pari a 200 ricorrenti ed il pagamento di un contributo di 300 euro (quota che ricomprende tutte le tasse e le spese). Il contributo - scrivono dal Comitato - dovrà essere versata esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato alla class action di cui saranno comunicate le coordinate a partire dal 16 febbraio.

Per partecipare le aderenti devono altresì stampare ed inviare agli avvocati che seguono la causa un mandato difensivo (un fac-simile è qui disponibile). La firma del mandato deve essere autenticata, precisano dal Comitato, innanzi al pubblico ufficiale dell'anagrafe del Comune di residenza, ad un notaio, o presso gli studi degli avvocati Sacco e Maestri. Il mandato originale deve essere quindi spedito ai legali per posta o consegnato agli avvocati in occasione della sottoscrizione. I legali hanno dato disponibilità anche ad organizzare trasferte in altre città per raccogliere le adesioni delle lavoratrici che non riuscissero ad ottenere l'autenticazione della firma presso il Comune o presso un notaio. 

Al mandato occorre sempre allegare una fotocopia della carta di identità, del codice fiscale e della distinta del bonifico effettuato (anche quando viene consegnato personalmente presso lo studio dei legali).

I tempi del ricorso. L'obiettivo del Comitato è di raggiungere la soglia minima di adesioni e di notificare e depositare il ricorso collettivo entro il 31 Marzo 2015 presso il Tar del Lazio. Una volta depositato il ricorso, il TAR dovrà fissare l'udienza d'ufficio in una data compresa tra il 90mo e il 120mo giorno dal deposito. Pertanto, ricordano dal Comitato, già entro l'estate il Tar potrebbe, se non ci saranno intoppi, esprimersi sul ricorso.

seguifb

Zedde

L'aumento della stima di vita interesserà anche quei lavoratori che, in virtu' di speciali disposizioni di legge, mantengono tutt'oggi in vigore le regole di pensionamento antecedenti alla Riforma Fornero.

Kamsin Il recente Decreto 16 Dicembre 2014 ha ufficialmente fissato in 4 mesi l'incremento dell'età pensionabile nel triennio 2016-2018. E' così dal prossimo 1° gennaio 2016 si dovrà lavorare 4 mesi in piu' di quest'anno. Almeno. L'incremento tuttavia non interessa solo i lavoratori che accedono alla pensione con le regole individuate dalla Riforma Fornero del 2011 ma anche quei lavoratori che, sulla base di specifici provvedimenti legislativi possono continuare a godere delle regole ante-Fornero.  

Si tratta dei 170mila esodati salvaguardati, soggetti per i quali il legislatore ha approvato ben sei provvedimenti legislativi ad hoc per dargli la pensione con le precedenti regole, l'ultimo con la legge 147/2014. Restando, eccezionalmente, in vigore nei loro confronti la disciplina ante-fornero appare utile riassumere le regole di pensionamento.

La maggior parte dei lavoratori salvaguardati consegue la pensione attraverso la pensione di anzianità con il sistema delle quote o con i vecchi 40 anni di contributi.

Pensione Anzianità con Quote -  Ebbene, come si evince dalle tabelle, se sino al 31 Dicembre 2015 questi lavoratori possono accedere con 61 anni e 3 mesi di età unitamente al quorum 97,3 (con almeno 35 anni di contributi), dal 2016 serviranno 61 anni e 7 mesi di età unitamente ad quorum di 97,6 (e sempre un minimo di 35 anni di contributi). Va peggio per gli autonomi per i quali si passa da 62 anni e 3 mesi a 62 anni e 7 mesi ed un quorum di 98,6.

Per questi lavoratori restano sempre in vigore le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

Pensione Anzianità con 40 anni - L'adeguamento, invece, non interessa coloro che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i vecchi 40 anni di contributi. Come indicato nel messaggio inps 20600/2012 il requisito contributivo in parola non si adegua alla speranza di vita e, pertanto, nulla cambia rispetto al triennio 2013-2015. Per questi lavoratori restano tuttavia in vigore finestre mobili un pò piu' lunghe: 15 mesi per i dipendenti e 21 per gli autonomi. 

Pensione Vecchiaia - In via residuale si riassumono anche i requisiti per la pensione di vecchiaia. Sino al 31 Dicembre 2015 per i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego bastano 65 anni e 3 mesi di età. Dal 2016 il requisito anagrafico passa a 65 anni e 7 mesi. Piu' ripido invece l'incremento per le lavoratrici private. Secondo la vecchia normativa sino al 31 Dicembre 2014 bastavano 60 anni e 4 mesi che diventano, per effetto della legge 111/2011, 60 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2015 e schizzano, considerando anche la stima di vita di 4 mesi, a 61 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2016.

Anche in tale ipotesi restano le finestre mobili di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi.

I salvaguardati interessati. L'adeguamento tuttavia interesserà concretamente solo i lavoratori nei profili di tutela che non prevedono il termine di decorrenza della prestazione del 6 gennaio 2016 (legge 147/2014) ai fini della fruizione della salvaguardia. Si pensi soprattutto ai lavoratori nei fondi di solidarietà di settore o a coloro in mobilità. Negli altri profili (es. prosecutori volontari, cessati dal servizio, in congedo, eccetera), invece, per centrare la decorrenza del 6 gennaio 2016 è necessario che i requisiti anagrafici siano perfezionati entro il 31 Dicembre 2014, prima dello scatto dell'ADV. Nei loro confronti, quindi, la stima di vita non può produrre effetti.

Seguifb

Zedde

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