E' possibile sapere cosa sta succedendo in parlamento con gli esodati? Su varie fonti online leggo che è stato approvato un nuovo emendamento per noi esodati. Cosa prevede? Ci sono speranze per un lavoratore del 1956 licenziato in tronco dal proprio datore nel 2011? Carmelo

Le modifiche proposte con l'emendamento nella legge di stabilità per i lavoratori esodati sono molteplici. Le linee guida ispiratrici del provvedimento sono sinteticamente riassumibili nel seguente modo:

Lavoratori in mobilità - L'emendamento intende tutelare anche i lavoratori che maturino il diritto alla pensione entro 24 mesi dalla scadenza della mobilità (oggi la potenziale tutela è concessa solo a coloro che maturano i requisiti per la pensione entro la fine della mobilità). Si vorrebbero inoltre eliminare quei paletti creati con il Dl 201/2011, il Decreto del 1° Giugno e il Dl 95/2012. In pratica quelli della cessazione entro il 4.12.2011 e degli accordi in sede governativa.

In linea generale si deduce che la salvaguardia sia estesa a tutti coloro che entro il 31.12.2011 avevano stipulato accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali che maturino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dal termine della mobilità.

Fondi di solidarietà - Qui si vorrebbe assicurare il mantenimento delle vecchie norme anche a coloro per i quali non siano trascorsi 24 mesi dalla cessazione della prestazione straordinaria di solidarietà. Vegono poi precisate alcune regole che consentano la permanenza a carico del fondo di solidarietà sino alla data di effettiva percezione della pensione in modo da evitare periodi di vuoto economico.

Prosecutori Volontari - Per questa categoria sarebbero travolti quei paletti della necessità di non essere rioccupati successivamente all'autorizzazione e della presenza di un contributo accreditato o accreditabile al 6.12.2011. Viene inserito tuttavia che i lavoratori in questione debbano aver compiuto 60 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2012 oppure 61 anni o 40 anni di contributi entro il 31.12.2013. 

Cessati dal servizio - Qui si interverrebbe sull'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011. Sarebbe estesa la tutela anche ai lavoratori il cui rapporto di impiego non sia risolto con accordo con il datore di lavoro (es. licenziamento). Si interviene sul termine decorrenza sostituendolo con "maturazione" con la conseguenza che si tutelerebbero i lavoratori che maturano il requisito per la pensione entro il 6.12.2013. Si elimina inoltre il riferimento della necessaria non rioccupazione successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Fermo restando il problema delle risorse economiche il provvedimento sembra poco coordinato con l'intero complesso normativo che si è stratificato in questi mesi.

In basso il testo dell'emendamento sugli esodati nella legge di stabilita' (vedi art. 8)

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Sono nata il 18/04/1956. Lavoro in un istituto di credito e nel settembre del 2011 mi era stato richiesto di aderire al Fondo di Solidarieta' per il prepensionamento , avendo l'azienda constatato che la mia finestra pensionistica maturava entro il 1/01/2018. Tale possibilita' rimaneva invariata anche con la rifirma Fornero perchè avrei mantenuto le vecchie regole. Ora mi dicono che la mia domanda e' stata scartata ma nessuno, ne' il mio datore di lavoro, ne' l'inps, ne' i vari caf sanno dirmi quali erano i requisiti di vecchiaia prima dell'ultima riforma. Daniela

I requisiti per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato sono stati oggetto di diverse modifiche prima del decreto salva italia (art. 24, dl 201/2011).

Il legislatore aveva previsto il graduale innalzamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ad iniziare in un primo momento dal 2020 ( cfr: articolo 18, comma 1, del Dl 98/2011 convertito con la legge 111/2011). La successiva modifica apportata al predetto articolo dal comma 20, articolo 1 del Dl 138/2011 convertito con legge numero 148/2011 aveva tuttavia anticipato l'innalzamento dal 1° Gennaio 2014.

La tabella sottostante fotografa la situazione al 6.12.2011, data di entrata in vigore del citato decreto legge, comprensiva dell'adeguamento all'aspettativa di vita Istat e delle finestre mobili che ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 posticipavano, secondo la vecchia disciplina, l'effettiva percezione del primo rateo pensionistico.

Anno Req. senza stima vita Stima di vita Totale con stima Decorrenza 
2012 60 anni  - 60 anni + 12 mesi (18 autonome)
2013 60 anni + 3 mesi 60 anni e 3mesi + 12 mesi (18 autonome)
2014 60 anni e 1 mese + 3 mesi 60 anni e 4 mesi + 12 mesi (18 autonome)
2015 60 anni e 3 mesi + 3 mesi 60 anni e 6 mesi + 12 mesi (18 autonome)
2016 60 anni e 6 mesi + 7 mesi* 61 anni e 1 mese* + 12 mesi (18 autonome)
2017 60 anni e 10 mesi + 7 mesi* 61 anni e 5 mesi* + 12 mesi (18 autonome)
2018 61 anni e 3 mesi + 7 mesi* 61 anni e 10 mesi* + 12 mesi (18 autonome)

 * E' una stima sulla base dello scenario demografico istat 2007.

 

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sono un esodato di Telecom Italia nato il 20/08/1956. Ho dato le dimissioni il 30/12/2011 ed in base ad un accordo sottoscritto in data 02/11/2010 con le maggiori sigle sindacali ed il Ministero dello Sviluppo Economico sono stato collocato in mobilità per 36 mesi, dopo un periodo di 4 mesi di preavviso, in data 08/05/2012. Alla fine di Agosto 2014 maturerò 40 anni di contribuzione(2080 settimane).Se possibile vorrei sapere : 1)se sono un salvaguardato visto che non ho ricevuto nessuna lettera dallINPS; 2)Se fossi un salvaguardato devo inviare la richiesta alla DTL; 3)Quanto tempo deve intercorrere dalla maturazione dell'eventuale diritto alla pensione ossia 31/08/2014 al percepimento della parte economica. Nicola

E' in possesso dei requisiti per essere incluso tra i nuovi 55mila salvaguardati di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legge numero 95 del 7 Luglio 2012. Ciò in quanto si presuppone che l'accordo per la gestione delle eccedenze occupazionali sia stato siglato presso la sede governativa e che matura i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. La decorrenza della pensione, secondo le regole previgenti, si collocherà 15 mensilità dopo la maturazione del requisito contributivo (2080 settimane). Le procedure per la gestione dei nuovi 55mila lavoratori saranno rese note dall'Inps nei prossimi tempi. Il nuovo decreto sui 55mila non prevede la presentazione dell'istanza di accesso alle Dtl per i lavoratori in mobilità.

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riassumo sinteticamente la mia situazione:
- età attuale 60 anni
- lavoro dipendente fino al 30-10-2010 (34 anni contributi);
- cessazione a seguito di accordo individuale;
- autorizzato versamenti volontari gennaio 2011 e versato fino al 31/12/2012  (ultimo trimestre 2012 lo verserò a gennaio 2013);
- maturazione diritto ottobre 2012 (quota 96 = 36+60) decorrenza trattamento pensione con  vecchie norme novembre 2013;
- seguito colloquio c/o INPS sulla mia cassetta previdenziale del cittadino risulta "istanza per certificazione del diritto a pensione da salvaguardia legge 214/2011"
chiedo cortesemente se, in qualità oltre che di versatore volontario anche di esodato, devo presentare la domanda, entro il 21 novembre c.a., alla Direzione territoriale del lavoro.
Emilio

La presentazione dell'istanza alla Dtl potrebbe non essere strettamente necessaria nel caso di specie in quanto potrebbe essere ricompreso all'interno della cetegoria dei prosecutori volontari. Per prudenza è tuttavia opportuno presentare comunque istanza di accesso. Si consiglia di rivolgersi quindi ad un patronato per il necessario supporto e l'espletamento della relativa pratica.

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Ho appreso dal Vs. sito che in data 2/10/12 il Ministro Fornero aveva firmato il DM 68225 per il prolungamento del sostegno al reddito per coloro, che come me, sono rimasti nel 2012 senza assegno, ma poi di questo Decreto se ne sono perse le tracce. A gennaio, in occasione di simile Decreto valido per la copertura dell'anno 2011, dopo circa un mese era già disponibile perfino la Circolare INPS di attuazione. Il Funzionario INPS della mia sede Provinciale, interpellato al proposito, mi ha risposto che é a conoscenza ufficiosamente del suddetto Decreto solo perché legge il Vs. sito. Voi avete notizie dal Ministero dove si é fermato l'iter ? Rodolfo

Il Dm 68225 del 2 Ottobre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre. Il Dm ha prolungato l'intervento di tutela del reddito (indennità di mobilita ordinaria o lunga, assegno straordinario di sostegno al reddito) per i lavoratori che non sono riusciti a rientrare nella lotteria dei 10.000, prevista dall'articolo 12,comma 5, della legge 122/2010 (salvaguardia dalle finestre mobili o a scorrimento).

Il decreto prevede il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, per 3494 lavoratori, 688 in più rispetto a quanto previsto dalla tabella contenuta nel decreto interministeriale 63655 del 5 gennaio 2012 (primo decreto sul prolungamento).

E' lecito aspettarsi una messaggio Inps che recepisca il provvedimento nei prossimi giorni.

Il testo del decreto è disponibile qui sotto.


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sono nato nel luglio 1956 e ho lavorato nel settore privato dal luglio 1972 all'agosto 2010. Dal 1 settembre 2010 sono stato messo in mobilità ordinaria in base agli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n° 223 con lettera da parte della mia azienda datata 15 giugno 2010. Mobilità che scadrà il 1 settembre 2013. A questa data avrò 2.142 settimane di contributi pari ad anni 41,19. Ho ricevuto dall'inps la lettera come probabile salvaguardato il 30 luglio 2012. Penso di essere sicuramente tra i salvaguardati. Volevo solo una conferma.  Giorgio

Si conferma il possesso dei requisiti per mantenere le previgenti regole di pensionamento.

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