Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Pensioni Militari, ecco cosa cambia con la legge di stabilità
Venerdì, 23 Gennaio 2015Una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità prevede lo stop alla possibilità di ottenere promozioni il giorno antecedente la cessazione dal servizio al fine ottenere una pensione e una buonuscita piu' succulenta.
Kamsin La legge di stabilità 2015 dopo il tormentato iter parlamentare conferma le novità della vigilia. Il comma 258 dell'articolo 1 della legge 190/2014 abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.
Nello specifico l'intervento dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio (individuate negli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del D.Lgs. n. 66 del 2010).
Il Governo con la novella punta, quindi, ad abolire la possibilità di ottenere un trattamento di quiescenza (e una buonuscita) piu' elevato a seguito di una neo-promozione. Infatti, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento le richiamate promozioni hanno effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.
Per le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell’omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d’Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l’attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).
Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell’accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente. Secondo l'ufficio Bilancio della Camera dei Deputati i risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell’istituto in parola, si aggirano tra uno e quattro milioni di euro a regime, nel 2020.
Per quanto riguarda i dirigenti generali di pubblica sicurezza la legge abroga il comma 260 della legge n. 266 del 2005 in base al quale, al personale in parola con almeno quattro anni nella qualifica al momento della cessazione dal servizio sono attribuiti il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato e l'indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio; e ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica sono attribuiti la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.
Ausiliaria. C'è poi una sforbiciata all'ausiliaria. Il comma 259 prevede, infatti, la riduzione dal 70 al 50 per cento dell’indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio, per il personale che transita nell'ausiliaria dal 1° gennaio 2015.
La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda ha manifestato la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
Si ricorda che il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
Riduzione delle indennità dei piloti. Una ulteriore disposizione prevede la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo.
Infine si prevede, altresì, la riduzione del 50% del premio attualmente riconosciuto dal comma 4 dell’articolo 2161 del Codice dell’ordinamento militare agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare ed ammessi a contratte ferma volontaria di durata biennale.
seguifb
Zedde
Jobs Act, anche i Co.Co.Pro godranno di un sostegno al reddito
Giovedì, 22 Gennaio 2015La durata sarà pari alla metà delle mensilità contributive versate fino a un massimo di 6 mesi. Si rimanda un futuro decreto la conferma o meno della tutela dopo il 2015.
Kamsin La bozza di decreto legislativo adottata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 dicembre 2014 introduce, dopo la Naspi e l'assegno di disoccupazione ordinaria (Asdi), una indennità di disoccupazione specifica per i co.co.pro, nome in codice Dis-Coll, in attesa del riordino dei contratti che porterà al superamento graduale di questa forma già oggi in fase di riduzione.
L'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi sarà operativa solo per il 2015 in via sperimentale. Ne avranno diritto i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente l'occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2015.
Requisiti. Per il diritto alla Dis-Coll, nel 2015, occorrerà essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) stato di disoccupazione al momento della domanda; b) almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione; c) almeno un mese di contributi oppure un rapporto di collaborazione di durata di almeno un mese (purché con compenso pari ad almeno 649 euro, cioè la metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione nel 2015).
La Misura. La misura della DisColl dipenderà dal reddito dichiarato ai fini previdenziali (ciò in base al principio, comune anche alla Naspi, per cui chi più paga contributi ha diritto a prestazioni più pesanti). In particolare, la misura sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: se il reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito; se si superano i 1.195 euro mensili l'indennità sarà pari al 75 per cento di tale reddito più il 25 per cento della differenza tra reddito medio e 1195.
L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300 euro mensili, l'importo, inoltre, andrà ridotto progressivamente di un 3 per cento a partire dal quarto mese di fruizione dell'ammortizzatore.
La Durata. La tutela spetterà, infine, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contributi accreditati dal primo gennaio 2014 al giorno di cessazione dal lavoro.
Qualora il beneficiario si impieghi con rapporto di lavoro subordinato, l'indennità viene sospesa d'ufficio a seguito della comunicazione obbligatoria presentata dal datore di lavoro. Se il periodo di sospensione duriameno di cinque giorni l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Qualora, invece, il beneficiario intraprenda un' attività lavorativa autonoma deve informarne l'Inps e se da tale attività deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la DisColl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La perdita dello stato di disoccupazione comporta il venir meno dell'indennità.
Inoltre, per il periodo di vigenza, la DisColl fa venire meno il diritto all'indennità una tantum di cui all'articolo 2, commi 51-56, della legge 92/2012, prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti esclusivamente alla gestione separata dell'Inps, operanti in regime di monocommittenza ed in possesso, nel 2013, di un reddito fino a 20.220 euro.
seguifb
Zedde
Partite Iva, piu' vicina una correzione su pensioni e regime dei minimi
Giovedì, 22 Gennaio 20158 milioni di lavoratori chiedono un repentino dietrofront delle novità contenute nella recente legge di stabilità che ha di fatto escluso i professionisti con partita iva dalla possibilità di fruire del vecchio regime dei minimi.
Kamsin Si irrobustisce il fronte per rimandare il previsto aumento dell'aliquota contributiva a carico delle partite Iva iscritte informa esclusiva alla gestione separata Inps e per un intervento sui minimi dei professionisti. Per ora un passo avanti si registra solo sul primo fronte, quello dei contributi. È stato, infatti, presentato un emendamento al decreto legge Milleproroghe che vede come primo firmatario Cesare Damiano (Pd) presidente della commissione Lavoro della Camera che intende prorogare di un anno l'applicazione dell'aliquota del 27% per tutto il 2015 per i professionisti iscritti alla gestione separata. Resta, poi, aperto anche il fronte delle possibili modifiche al regime forfettario, che prevede dal 2015 un aumento dell'imposta sostitutiva dal 5% al 15% e il superamento della soglia fissa di ricavi o compensi di 30mila euro per introdurre limiti variabili a seconda dell'attività.
E proprio quest'ultima modifica rischia di penalizzare pesantemente professionisti e free lance, per i quali il tetto massimo di ricavi o compensi viene fissato a 15mila euro. Netta la differenza con il vecchio regime dei minimi. Questo, pur essendo riservato a chi avesse meno di 35 anni e guadagnasse meno di 30 mila euro l'anno lordi, durava 5 anni ma prevedeva l'applicazione di una aliquota del 5% sul reddito annuo lordo. Ora nel nuovo regime pensato dal governo non ci sono limiti di tempo ed età, ma la soglia per beneficiarne scende a 15 mila euro e l'aliquota triplica (15%) anche se le detrazioni saranno forfettarie, quindi senza piu' bisogno di rivolgersi al commercialista.
Sono due le possibili linee d'azione. Da un lato, c'è una risoluzione Pd che punta a impegnare il Governo ad elevare tutte le soglie ora sotto i 30mila euro. Dall'altro, l'iniziativa del sottosegretario al Mef, Enrico Zanetti, per consentire a chi avvia un'attività di sc egliere il regime dei minimi al 5% anche nel 2015 facendo coesistere questa opportunità con il debutto del nuovo forfettario e rinviando poi il riallineamento di tutta la disciplina in materia al decreto attuativo della delega fiscale atteso il 20 febbraio in Consiglio dei ministri.
Intanto secondo l'Acta, l'associazione dei freelance, il nuovo regime produce, sui redditi più bassi, una vera e propria beffa: considerate le detrazioni per i redditi da lavoro autonomo (fino a 1.104 euro sotto i 55 mila di reddito) con il nuovo sistema si paga addirittura di più. Se un lavoratore dichiara 12 mila euro, per dire, dovrà versare 1.404 euro di imposte, se invece decidesse di rimanere fuori dal regime dei minimi messo in piedi dal governo, pagando quindi l'Irpef, gli euro da pagare sarebbero 1.264.
seguifb
Zedde
Pensioni, liquidazione provvisoria per le pensioni d'oro
Mercoledì, 21 Gennaio 2015Le pensioni dell'ex Inpdap aventi decorrenza da gennaio 2015 dovranno riportare la dicitura che "la liquidazione è da considerarsi provvisoria".
Kamsin In considerazione dei tempi tecnici necessari all'attuazione dell'art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, la presente liquidazione è da considerarsi «provvisoria». E' questa la dicitura che accompagnerà le nuove pensioni d'importo elevato penalizzate dalla legge di Stabilità 2015. Lo ha indicato l'Inps con il messaggio n. 211/2015.
La precisazione viene all'indomani dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che prevede una limitazione dei trattamenti pensionistici erogati nei confronti di quei lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contributi e che per effetto dell'introduzione del sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, beneficiano di un trattamento pensionistico più generoso rispetto a quello calcolato con le vecchie regole del sistema retributivo. Infatti, grazie al sistema contributivo, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori che già avevano un'anzianità contributiva elevata o avevano già raggiunto i 40 anni di contributi alla fine del 2011, riescono a valorizzare anche gli anni eccedenti, maturando un trattamento superiore a quello che sarebbe stato loro corrisposto con le vecchie regole. In parole semplici, nonostante i continui versamenti contributivi, non si può avere una pensione superiore all'80% della media degli ultimi stipendi. Dopo che saranno emanate le istruzioni operative, le sedi Inps dovranno procedere alla ricostruzione d'ufficio delle pensioni liquidate provvisoriamente.
Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge. Norma questa che per molti è a rischio incostituzionalità. Infatti, per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte costituzionale ha sempre escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente.
seguifb
Zedde
Messaggio Inps 211/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).
L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.
Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).
Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all’applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.
Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.
A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”.
Partite Iva, partono i controlli contro quelle "false"
Martedì, 20 Gennaio 2015A stanarle saranno sguinzagliati gli ispettori delle Entrate e dell'Inps, che agiranno in base all'impianto stabilito dalla legge Fornero sul lavoro del 2012. Fronte aperto per la revisione delle aliquote contributive nella Gestione Separata.
Kamsin Si apre la caccia alle finte partite Iva. Si calcola che su 5,5 milioni di partite Iva attive circa 3 milioni siano lavoratori autonomi senza dipendenti, professionisti individuali dentro i quali si nascondono aree di grigio e di nero. Su questi circa 750-800 mila hanno un unico cliente; tra di essi il 35-40% sono false partite Iva certificabili. A stanarle saranno sguinzagliati gli ispettori delle Entrate e dell'Inps, che agiranno in base all'impianto stabilito dalla legge Fornero sul lavoro del 2012. Il 31 dicembre scorso è infatti terminato il previsto periodo di monitoraggio dei controlli sulla monocommittenza, previsto dalla legge 92/2012. Dal primo gennaio gli ispettori potranno quindi realizzare pienamente ciò che è stabilito da quella che veniva considerata la prima legge di contrasto alle false partite Iva, vale a dire la presunzione automatica della subordinazione.
Tre gli indicatori che faranno scattare la presunzione di rapporto di lavoro subordinato, ma basterà che ne sussistano contemporaneamente almeno due: la presenza di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente; la soglia dell'80% dei corrispettivi annui dovuti alla collaborazione nell'arco di due anni consecutivi; la durata della collaborazione non superiore agli 8 mesi annui per due anni consecutivi. La presunzione di subordinazione si applica ai titolari di partita Iva privi di ordine o elenco. Gli ispettori, finito il monitoraggio, potranno automaticamente stabilire la trasformazione del contratto in collaborazione coordinata e continuativa o anche in contratto a tempo indeterminato.
Sullo sfondo resta poi il problema della stangata prevista per i professionisti e free lance non iscritti ad albo o registro. Ieri, sul punto, è stato presentato un emendamento - primo firmatario Cesare Damiano (Pd) presidente della commissione Lavoro della Camera - che blocca il previsto aumento dell'aliquota contributiva a carico delle partite Iva iscritte informa esclusiva alla gestione separata Inps. La misura è stata sottoscritta da tutti i componenti della commissione e per la stessa «costituisce una priorità», ha affermato la deputata Marialuisa Gnecchi (Pd) che spiega come l'emendamento, per non rischiare di essere bocciato, in quanto relativo al Milleproroghe si "limita" a prorogare di un anno l'applicazione dell'aliquota del 27% per tutto il 2015.
Per intervenire in modo definitivo su questo fronte, nei giorni scorsi si è formato anche un comitato trasversale di parlamentari, presieduto da Barbara Saltamartini di Ncd che ha ricevuto anche il sostegno del presidente della commissione Bilancio della Camera, Francesco Boccia (Pd). Le partite iva denunciano da tempo l'insostenibilità della situazione: agiscono in regime di rischio d'impresa; sono fortemente tartassati (quest'anno la loro contribuzione è arrivata al 30,72%); e non hanno diritto ad alcuna tutela né tantomeno a una offerta di welfare. Per questo molti di loro sono alla ricerca di nuove vie di fuga.
seguifb
Zedde

