Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Entrerà nel vivo dopo la pausa estiva la seconda fase dell'operazione che mira a semplificare il mercato del lavoro, il cd. Jobs Act. Dopo il primo pacchetto di provvedimenti che ha semplificato a marzo scorso il ricorso ai contratti a termine e l'apprendistato, a settembre il Parlamento sarà chiamato a dare il via libera alla ddl delega. Kamsin  E il governo punta ad approvare tutti decreti delegati entro la fine del 2014 sperando così di completare entro i primi tre mesi del 2015 la riforma del lavoro.

Il piatto forte sul quale Matteo Renzi gioca gran parte della partita è il contratto a tutele crescenti, una novità che congelerà per i neo assunti l'articolo 18 per tre anni dando la possibilità alle imprese di licenziare in deroga alla disciplina vigente. Nei primi 36 mesi di durata del rapporto, una volta superato il periodo di prova di 6 mesi, il datore di lavoro potrà uscire dal contratto senza motivazione ma rispettando il periodo di preavviso. Per il dipendente (che comunque potrà chiedere il reintegro in caso di allontanamento discriminatorio), oltre a quanto maturato e dovuto durante il rapporto, è previsto il pagamento di una indennità pari a due giorni di retribuzione per ogni mese lavorato. Una novità questa peraltro rafforzata dalla contestuale riduzione dei contributi sociali: l'imprenditore spenderà la metà di quanto investe adesso per un dipendente a tempo indeterminato e un terzo in meno rispetto a uno dipendente a tempo determinato.

In tema di contratti il Jobs act prevede poi una bella sforbiciata alle tipologie. Da 40 ne resteranno in vigore al massimo 6.  In questo modo, oltre al tempo indeterminato classico e quello a tutele crescenti, resterebbero l'apprendistato, il contratto a termine e quello di somministrazione.

Poi c'è la partita sugli ammortizzatori sociali che dovranno essere ristrutturati, la semplificazione delle procedure di assunzione e la trasformazione delle misure per la tutela della maternità. Piu' in forse, per problemi di copertura economica, invece l'assegno minimo per tutti coloro che perdono il posto di lavoro e che sono ancora coperti dalle tutele di Aspi e miniAspi. L'erogazione del sussidio, subordinato all'obbligo di seguire un corso di formazione professionale e cancellato nel caso in cui il disoccupato rifiuti una nuova proposta di lavoro, dovrebbe essere gestito da un'Agenzia unica federale.

Jobs Act, Poletti: ci saranno meno tutele passive sul lavoro, sono tossicheZedde

Tempi dimezzati per il riconoscimento dell'invalidità, estensione dell'efficacia del riconoscimento provvisorio, proroga automatica delle prestazioni in favore dei minori disabili che diventano maggiorenni, piu' facilitazioni nei concorsi e maggiori posti per le auto riservati in città. Kamsin Sono queste le principali novità "stabilizzate" con la conversione definitiva dell’articolo 25 del dl 90/2014 avvenuta ieri alla Camera.

In prima linea c'è il dimezzamento dei tempi per il riconoscimento da parte delle Commissioni mediche dello stato di invalidità. Viene infatti ridotto da 90 a 45 giorni il termine oltre il quale - in assenza della pronuncia della commissione - l'accertamento è effettuato, in via provvisoria dal medico specialista nella patologia del richiedente. 

Vengono inoltre ampliati gli effetti di tale accertamento provvisorio, prevedendo che esso rilevi - oltre che per le agevolazioni lavorative stabilite, con riferimento ai soggetti con handicap in situazione di gravità, dall'art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni - anche ai fini dell'applicazione delle norme sull'assegnazione di sede (nell'ambito delle amministrazioni pubbliche) e sulle domande di trasferimento, di cui all'art. 21 della citata L. n. 104 del 1992, nonché delle norme sui riposi, i permessi ed i congedi per l'assistenza a soggetti con handicap in situazione di gravità, di cui all'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Passa da 180 a 90 giorni il termine entro cui deve pronunziarsi la commissione medica nell'accertamento dell'invalidità e, viene previsto che la commissione medica, previa richiesta motivata dell’interessato, possa rilasciare, al termine della visita, un certificato provvisorio, il quale produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica dell’INPS. 

Minori disabili - Innovazioni anche per i minori affetti da disabilità e titolari di una o piu' prestazioni economiche a carico dello Stato. In particolare si consente il riconoscimento provvisorio delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni ai minori titolari di indennità di frequenza a condizione che la domanda relativa a queste ultime sia stata presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

Viene inoltre rafforzata la garanzia - per il disabile o l'invalido civile titolare di altri benefici economici - della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età. In tal caso le prestazioni continuano ad essere erogate, ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore, senza necessità di presentare domanda in via amministrativa. 

Minori controlli sull'invalidità - Viene anche previsto che, nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservino i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. Per costoro inoltre, la convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, sarà di competenza dell'INPS. Ci sarà poi l'esclusione dalle visite di controllo dello stato di invalidità in caso sia stata accertata una menomazione o una patologia stabilizzata o ingravescenti (con la soppressione quindi della condizione che tale accertamento abbia dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione).

Concorsi e Pubblico Impiego - Una serie di facilitazioni riguardano la partecipazione ai concorsi pubblici. La persona affetta da invalidità pari o superiore all'80% non sarà infatti piu' tenuta a sostenere la prova preselettiva, eventualmente inserita nei concorsi pubblici e negli esami di abilitazione alla professione. Inoltre i disabili, i quali abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti, ai fini dell'adempimento degli obblighi sul collocamento obbligatorio dei disabili (di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68), anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Riforma Pa, si accorciano i tempi per il riconoscimento dell'invaliditàZedde 

I dipendenti pubblici saranno collocati in pensione d'ufficio al raggiungimento dei 65 anni qualora abbiano maturato a tale data un diritto a pensione.

Kamsin Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014, i lavoratori della pubblica amministrazione potranno essere collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per il servizio, limite vigente in molte delle Pa. La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) per la pensione di vecchiaia sarà ammissibile infatti solo ove, al raggiungimento del 65° anno di età, non risulti perfezionato un diritto a pensione. 

Sono questi gli effetti combinati del Dl 90/2014 e della regola introdotta nel Dl 101/2013 per i lavoratori delle Pa. In altri termini nel pubblico impiego il lavoratore deve lasciare il posto a 65 anni se a tale età ha maturato un qualsiasi diritto a pensione (si tratta principalmente del caso in cui il lavoratore ha raggiunto i requisiti contributivi per la pensione anticipata). In caso contrario il rapporto proseguirà fino ai nuovi limiti previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia. E superati i 65 anni il rapporto di lavoro si intenderà risolto al perfezionamento del primo requisito per la pensione senza che l'interessato possa chiedere di proseguire il rapporto di lavoro per un altro biennio.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora, con l'abolizione del trattenimento in servizio, sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

La misura peraltro è sorretta anche dall'ulteriore possibilità (non obbligo) per la Pa, contenuta nel Dl 90/2014, di risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata purchè il soggetto abbia perfezionato il 62° anno di età (65° anno per i dirigenti medici e del ruolo sanitario). La decisione della Pa dovrà essere in tal caso motivata con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Restano fuori da queste regole i magistrati, i professori universitari e gli Avvocati dello Stato. Si tratta di categorie di lavoratori per i quali è infatti previsto un limite ordinamentale piu' elevato, pari a 70 anni. Per costoro il pensionamento d'ufficio scatterà solo al raggiungimento del 70° anno di età e, peraltro, le Pa non potranno anticipare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro già all'età di 62 anni. 

Il Decreto Pa è legge. La Camera approva lo stop ai quota 96 e ai precoci

Pensioni, resta il trattenimento in servizio per i dirigenti medici

Riforma Pensioni, per gli statali l'età pensionabile si abbassa sino 65 anniZedde

Con l'abolizione del trattenimento in servizio, previsto dal dl 90/2014 a partire dal 31 Ottobre 2014, i lavoratori della pubblica amministrazione saranno collocati in quiescenza al compimento del 65° anno di età, cioè al raggiungimento del limite ordinamentale vigente in molte Pa. Kamsin Esclusi i magistrati e i professori universitari che potranno raggiungere il 70° anno di età (godendo peraltro di una pensione piu' succulenta grazie all'attivazione di coefficienti di trasformazione piu' elevati). La prosecuzione del rapporto di lavoro fino ai nuovi limiti anagrafici (66 anni 3 mesi) potrà essere ammessa solo per far sì che l'interessato acquisisca la pensione qualora a 65 anni non risulti perfezionato alcun diritto.

Come si ricorderà infatti l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 ha interpretato autenticamente l’articolo 24 della riforma Monti-Fornero nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale – al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione – non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia; si fa eccezione solo per il trattenimento in servizio o per far conseguire all’interessato la prima decorrenza utile della pensione. Ora con l'abolizione del trattenimento in servizio sarà possibile pertanto superare il limite ordinamentale solo per far conseguire la pensione di vecchiaia quando l'interessato non ha maturato un diritto a pensione anticipata entro il 65° anno di età. Resta ferma comunque la possibilità di permanere sul posto di lavoro per il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (cioè 20 anni) anche se tale requisito dovesse risultare perfezionato successivamente al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

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Pensioni, resta il trattenimento in servizio per i dirigenti mediciZedde

E' stata confermata nel decreto sulla Pa la norma che consente alle imprese editoriali in crisi che avviano un processo di ristrutturazione, di ricorrere al prepensionamento dei giornalisti. Kamsin La misura, nel rifinanziare gli oneri per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata possano essere attivati dalle imprese editrici in crisi a condizione che sussistano appositi piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. I piani devono prevedere la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni 3 prepensionamenti. Il vincolo tuttavia non interesserà le imprese i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti.

La misura pertanto subordinerà la possibilità, per le imprese editoriali, di procedere al prepensionamento dei giornalisti alla presentazione di appositi piani di ristrutturazione aziendale che prevedano uno specifico "turnover" minimo del personale. Le imprese che avevano già presentato istanza per il collocamento in prepensionamento dovranno integrare i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con le assunzioni indicate dalla nuova norma. 

Inoltre si prevede che per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i  giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del D.L. 207/2008) di una spesa di 3 milioni di euro per il 2014, 9 milioni di euro per il  2015, 13 milioni di euro per il 2016, 13 milioni di euro per il 2017, 10,8 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019.

La disposizione prevede anche la revoca dei finanziamenti concessi nei confronti dei giornalisti i  quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati nel caso in cui sia intervenuta l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (di cui all'articolo 2222 e ss. c.c.), anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore (anche nel caso in cui il  rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale).

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