Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I trattamenti di cassa integrazione in deroga non potranno superare gli 11 mesi nel 2014, e i 5 mesi nel 2015, il beneficio sarà concesso inoltre solo ai lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità aziendale (8 mesi per il 2014). Esclusi dal beneficio i casi di cessazione dell'attività di impresa o di parte della stessa e gli studi professionali. Kamsin Sono questi i nuovi paletti fissati nel decreto interministeriale Lavoro-Economia numero 83473 firmato lo scorso 1° Agosto (il testo è qui disponibile) che riordina i criteri di concessione della cassa e della mobilità in deroga. Le novità entreranno subito in vigore.

Per quanto riguarda la fruizione della cassa integrazione in deroga il provvedimento incrementa l'anzianità lavorativa necessaria per accedere al trattamento da 90 giorni ad almeno 12 mesi, fissa un limite di 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015 per la fruizione del beneficio. Norme ancora piu' restrittive sulla mobilità in deroga per la quale il decreto stabilisce che, per il 2014, il beneficio non potrà superare i 5 mesi, non ulteriormente prorogabili, per quei lavoratori che abbiamo già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuative. Per quei lavoratori che non hanno raggiunto i 3 anni di prestazione la proroga per il 2014 salirà fino a 7 mesi, anche in questo caso non ulteriormente prorogabili. Solo ai lavoratori del Mezzogiorno, che ricadono nelle aree individuate dal Dpr 218, la mobilità in deroga potrà essere prorogata di ulteriori 3 mesi sia che abbiano tre anni di mobilità in deroga alle spalle sia che non li raggiungano. Dal 1° gennaio 2017 la mobilità in deroga scomparirà per tutti.

Il regime Transitorio - Il decreto prevede anche un regime transitorio, limitato al 2014, nel quale sono ammesse specifiche deroghe a livello nazionale e regionale per consentire una gestione razionale del passaggio dal precedente all'attuale regime.  La cassa integrazione in deroga potrà essere concessa per crisi aziendali temporanee, o determinate da eventi transitori, e in caso di ristrutturazione o riorganizzazione. Solo per il 2014 è possibile "derogare" ai nuovi tetti di durata. A livello nazionale, solo in presenza di programmi di reindustrializzazione o riconversione di specifiche aree territoriali, ed entro un limite di spesa di 55 milioni. A livello regionale, entro 70 milioni e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse attribuite.

La nuova modalità di autorizzazione - Il provvedimento modifica anche la procedura di autorizzazione dell'ammortizzatore sociale: l'azienda dovrà presentare, in via telematica, a Inps e Regione, la domanda di proroga concessione dello strumento; per poter accedere al beneficio, inoltre, l'impresa deve avere prima fatto ricorso agli strumenti ordinari di flessibilità.

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Cambiano le regole per l'accesso alla mobilità ed alla cassa integrazione in deroga. Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale Lavoro-Finanze firmato lo scorso 1° Agosto (di cui si attende la pubblicazione ufficiale), in concomitanza con un nuovo stanziamento di risorse che, per il 2014, porta a una copertura complessiva di 1 miliardo e 720 milioni di euro vengono stabiliti nuovi criteri per l'accesso a questi due ammortizzatori sociali in vista della loro definitiva abolizione prevista per il 2017. Kamsin

La legge 92/2012, in attesa che vada a regime il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali, costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ha infatti previsto un regime di transizione per il 2013-2016 in considerazione del perdurante stato di debolezza dei livelli produttivi del paese. Per il periodo transitorio però le risorse sono state ridotte rispetto al passato e quindi i criteri sono oggi piu' restrittivi. Ecco quindi che il nuovo Dm prevede che possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alle nome vigenti esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 del Codice civile, ossia coloro che svolgono con continuità una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Il che, per orientamento consolidato porta a escludere dal novero dei fruitori i liberi professionisti che non sono considerati "imprenditori" salvo che agiscano in forma di società di persone o di capitali. Inoltre il diritto alle imprese è subordinato alla preventiva adozione degli altri strumenti di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue. Quanto ai lavoratori, le tutele interessano i soli dipendenti, a eccezione dei dirigenti, con un'anzianità lavorativa di almeno 12 mesi

Cig in deroga - Il decreto stabilisce che la cig in deroga può essere concessa e prorogata solo ai dipendenti di imprese (ex art. 2082 del codice civile), con qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi apprendisti e somministrati. Pertanto, come anticipato, restano fuori i dipendenti di studi professionali. Inoltre, i lavoratori beneficiari sono quelli in possesso di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data d'inizio del periodo di cig in deroga. L'ammortizzatore è concesso, inoltre, solo nei casi di sospensione o riduzione di attività lavorativa (in nessun caso per l'ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa o di parte di essa) per le seguenti motivazioni: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione.
Inoltre la concessione della cig in deroga è ancorata al fatto che l'impresa abbia previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.

Per quanto riguarda la durata il provvedimento fissa l'asticella in 11 mesi per l'anno 2014 e in 5 mesi per l'anno 2015. Infine, per la richiesta il decreto stabilisce che l'impresa presenti in via telematica una domanda all'Inps e alla regione, corredata dell'accordo quadro stipulato in sede regionale, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Mobilità in deroga -  L'indennità di mobilità in deroga può essere erogata dalle regioni e province autonome, nel limite delle risorse rese disponibili, ai lavoratori privi di altra tutela legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il decreto stabilisce che i lavoratori interessati sono soltanto quelli provenienti da imprese, con l'esclusione degli studi professionali. Potenziali beneficiari del provvedimento sono: 1) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo che, unito ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima dell'entrata in vigore dei nuovi criteri, non superi cinque mesi, non prorogabili, più altri tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno (dpr n. 218/1978); 2) i lavoratori che alla decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per meno di tre anni, per altri sette mesi, non prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno.

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Il beneficio di andare in pensione con le regole ante riforma Fornero spetta anche a chi, in attesa della pensione, ha trovato un nuovo lavoro. Kamsin E' quanto ha stabilito il Tribunale di Perugia (Ordinanza del 15 Luglio 2014) che ha ordinato all'Inps di erogare immediatamente il trattamento di pensione anticipata, disapplicando il decreto 1° giugno 2012 (sulla prima salvaguardia), nella parte in cui ha bloccato il pensionamento per gli esodati che abbiano trovano nuova occupazione.

Il caso prendeva le mosse da un lavoratore che aveva terminato di lavorare a seguito di accordi con il datore il 31/12/2011 e che aveva raggiunto la fatidica quota 96 nel Dicembre 2012. La sua richiesta di andare in pensione, tuttavia, è stata respinta in quanto aveva, nel frattempo, trovato nuova occupazione. Vincolo che tuttavia non trovava riscontro nella norma di legge (articolo 24 del decreto legge 201/2011) in quanto solo con il decreto ministeriale del 1° giugno 2012 è stata aggiunta tale condizione e cioè che il lavoratore sia cessato senza successiva rioccupazione.

Il Tribunale di Perugia ha disapplicato il decreto ministeriale, proprio in questa parte che è stata ritenuta eccedente e, quindi, in violazione di legge. Il tribunale ha aggiunto che sarebbe paradossale l'effetto derivato dalla diversa interpretazione: non si farebbe altro che incentivare il lavoro nero. Il giudice non ha considerato idonea a bloccare il provvedimento di urgenza neppure la buonuscita ricevuta dall'interessato. Nella sua motivazione il giudice ha affermato, dunque, il seguente principio: ha diritto ad andare in pensione il lavoratore cessato, il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali o collettivi sottoscritti, anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412ter codice di procedura civile, entro il 31/12/2011, e che sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011.

I giudici rilevano poi come sia irrilevante la eventuale rioccupazione del lavoratore successiva alla cessazione dell'originario rapporto subordinato, in quanto tale condizione ostativa, prevista dal decreto attuativo, non risulta in alcun modo esplicitata nelle richiamate disposizioni di rango primario. Queste ultime si limitano a riservare alla disciplina regolamentare la sola verifica delle risorse disponibili e dunque il monitoraggio da parte dell'Inps delle domande di pensionamento ai fini del controllo del raggiungimento del limite numerico massimo consentito dalle risorse disponibili, ma risulta privo di alcuna idoneità all'enucleazione di ulteriori requisiti integrativi del diritto di accesso al trattamento pensionistico. Consegue che è illegittimo il rigetto da parte dell'ufficio territoriale del lavoro dell'istanza di accesso alla salvaguardia presentata dal lavoratore cessato in quanto rioccupato.

L'indirizzo emerso dovrebbe pertanto travolgere anche gli ulteriori paletti in materia introdotti nella seconda salvaguardia e nella terza salvaguardia (dove il limite è stato temperato ma risulta ancorato ad un vincolo di reddito).

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Uscita al 1° Settembre per quattromila docenti, stop all'istituto del trattenimento in servizio, possibilità per le pubbliche amministrazioni di collocare in pensione a 62 anni i dipendenti con la massima anzianità contributiva (l'asticella sale a 68 anni per i primari e i professori universitari), stop alle penalizzazioni per i precoci. Kamsin Sono queste le novità che saranno oggi, dopo giornate di acceso dibattito parlamentare, approvate in prima lettura dalla Camera dopo la fiducia ottenuta questa notte dal governo al dl 90/2014.

Nonostante lo scontro tra Ragioneria dello Stato e Parlamento delle ultime ore l'impalcatura delle norme che erano state approvate venerdì scorso in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha sostanzialmente retto. Per i trattenimenti in servizio è confermato lo stop dal 31 Ottobre 2014 con la deroga al 31 Dicembre 2015 in favore dei magistrati. Per i militari resterà in vigore l'attuale disciplina dell'ausiliaria e del richiamo a lavoro di chi è in pensione in quanto è stato  cancellato per i "trattenimenti" dei vertici delle forze armate richiamati in ufficio il limite temporale del 31 dicembre 2015. I pensionati, pubblici o privati, potranno avere incarichi e consulenze ma solo gratuite e della durata massimo di un anno. Tra gli emendamenti approvati e mantenuti nel testo del provvedimento, come già anticipato nei giorni scorsi da Pensioni Oggi, c'è anche la parola fine alla disincentivazione nell'accesso alla pensione anticipata sino al 2017 qualora il pensionando non abbia raggiunto i 62 anni (vedi i dettagli della norma).

Contestatissima la deroga in favore dei quota 96 della scuola, che è stata però confermata nel decreto praticamente intatta rispetto alla versione iniziale. 4 mila professori, per favorire il ricambio generazionale, potranno lasciare il posto di lavoro dal 1° Settembre 2014 producendo una apposita istanza all'Inps entro 15 giorni dalla conversione in legge del provvedimento. Interessati dalla misura saranno coloro che hanno raggiunto 60 anni di età e 36 di contributi (o 61 anni di età e 35 di contributi) entro il 31 Agosto 2012 (e che quindi avevano raggiunto la quota 96 entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012). 

L'Aula della Camera ha votato questa notte la fiducia al Governo, e oggi, molto probabilmente, dopo l'esame degli ordini del giorno, darà il primo via libera al dl Madia con i primi interventi più urgenti sulla pubblica amministrazione. Il provvedimento dovrà poi passare al Senato, e va convertito in legge entro il 24 agosto.

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Dietrofront dell'Inps sul bonus alle assunzioni di donne disoccupate. L'incentivo continuerà a operare dal 1° luglio, anche se è scaduta e non è stata rinnovata la decisione Ue che fissava le zone agevolate. Kamsin E' quanto ha indicato l'Inps con il messaggio inps 6319/2014 che ha corretto una precedente interpretazione dopo alcuni chiarimenti prevenuti dal ministero del lavoro. Pertanto, è a tutti gli effetti ripristinato lo sgravio contributivo del 50% per la durata di 12/18 mesi sulle assunzioni di donne di qualunque età, disoccupate e residenti nei territori svantaggiati individuati dal dm 27 marzo 2008.

Il bonus è quello previsto dalla riforma Fornero sul mercato del lavoro che incentiva le assunzioni di particolari categorie di lavoratori effettuate dal 1° gennaio 2013. Il bonus spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a termine e anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati (stabilizzazione). Spetta, inoltre, anche in caso di part-time e per l'assunzione a scopo di somministrazione. Possono fruirne i datori di lavoro (imprese e professionisti), incluse le cooperative di lavoro, mentre non spetta per i rapporti di lavoro ripartito, domestico, intermittente e accessorio. L'incentivo consiste nella riduzione al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, incluse eventuali proroghe; per la durata di 18 mesi in tutto, tra primo e secondo rapporto di lavoro, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di una precedente assunzione a termine (sempreché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio).

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