Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Arriva un credito d’imposta con un tetto di 80 milioni di euro per Casse previdenziali (del 6%) e Fondi pensione (del 9%), se decideranno di investire in economia reale, al fine di compensare l’aumento della tassazione, rispettivamente al 26 e al 20%.

Kamsin La legge di stabilità prevede un incremento della tassazione dei redimenti maturati dai fondi pensione e dalle Casse previdenziali private con effetto, almeno in parte, retroattivo. Rispetto ai primi viene innalzata l'aliquota di tassazione dall'11 al 20% (l'aliquota resta al 12,5% se si tratta di titoli di Stato, italiani e white list) mentre per le Casse Professionali si passa dal 20 al 26%. La maggiore imposta verrà, però, in parte restituita sotto forma di credito d'imposta a chi sostiene investimenti a medio e lungo termine che verranno fatti in economia reale, sull'intero mercato europeo, per finanziare interventi mirati come ad esempio sul welfare o alla riqualificazione di immobili.

Si chiude, pertanto, con questa correzione la partita fiscale sui fondi pensione e le Casse di previdenza giocata nella Stabilità 2015. Con un limite. Il tetto di spesa previsto per il credito di imposta alle Casse previdenziali e ai Fondi pensione che decideranno di sostenere l'economia italiana investendo in progetti infrastrutturali si ferma a 80 milioni, per ora. Si tratta di una dote annua, che scatta dal 2016 e il cui utilizzo sarà monitorato con criteri fissati nello stesso decreto ministeriale che indicherà gli investimenti infrastrutturali di destinazione. Raggiunto il limite stabilito si chiuderà il rubinetto del credito d'imposta.

Il Credito d'imposta - Il credito d'imposta, precisa la legge, si potrà effettuare solo l'anno successivo all'investimento infrastrutturale previsto e si agirà su due canali. Per le Casse, verrà riconosciuto come differenziale tra l'ammontare delle ritenute d'imposta sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi finanziari dichiarati e certificati e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.

Per i fondi pensione, verrà riconosciuto per un importo pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato all'imposta sostitutiva. Il credito di imposta per i fondi non concorrerà alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni previdenziali, andrà a incrementare la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

In pratica a fronte di un reddito pari a 100 e ad una ritenuta applicata di 26 (20 per i fondi pensione) il credito d'imposta utilizzabile in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016 sara pari a 6 euro (9 euro per i fondi pensione). Lo "sconto" fiscale, però, potrà essere ottenuto solo a partire dal 2016 tramite la compensazione del credito d'imposta nel modello F24.

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Zedde

L'aumento figurativo ai fini previdenziali interesserà anche il coniuge o i figli non presenti al momento dell'evento.

Kamsin Alle vittime di terrorismo che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, si dovrà applicare un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento.

Inoltre, l'aumento figurativo di 10 anni ai fini previdenziali spetterà anche al coniuge e ai figli dell’invalido non presenti al momento dell'evento, nel nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima. Infine i benefici previdenziali dovranno essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico.

Sono queste le novità in favore delle vittime di terrorismo contenute nei commi 163-165 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

Con la manovra il Governo introduce, quindi, quasi a sorpresa, quei benefici previdenziali per le vittime del terrorismo che sfumarono nell'intervento del Dl 90/2014, della scorsa estate.

Per capire la portata dell'intervento bisogna fare, però, un passo indietro e risalire alla normativa attuale. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L. 206/2004.

Ora con l'intervento della legge di stabilità viene riconosciuto l’aumento figurativo di 10 anni (utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio, specifica la norma, non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori.

Con l'intervento, inoltre, si commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5%, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria.

Infine si precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa) sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio.

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Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1, della L. 206/2004 (Norme in favore delle
vittime del terrorismo) ha disposto che, ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia
subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di
terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione
pensionabile vada rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per
cento.
Il successivo articolo 3, comma 1, ha altresì disposto che a tutti coloro che hanno
subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e
dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed
ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o
privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti sia riconosciuto un aumento figurativo
di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità
pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o
altro trattamento equipollente.
L’articolo 4, comma 2,ha infine disposto che a tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa,
causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto
immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita
integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni della medesima L.
206/2004.
Nella prima versione della Stabilità la sforbiciata era di 300 milioni. Poi si è via via ridotta. Prima a 150 milioni, poi a 75. E, infine a 35. Ora dimagrirà solo dell'8% il Fondo totale di 440 milioni a disposizione dei patronati.

Kamsin La tagliola sui fondi dei patronati è stata notevolmente allentata dal governo Renzi. Nella legge di stabilità la riduzione prevista scende a 35 milioni, al posto dei 150 inizialmente messi in cantiere. Di conseguenza il prelievo sui lavoratori dipendenti diventerà più leggero. Scende da 0,226 a 0,207 la percentuale di contributi previdenziali obbligatori destinati al finanziamento di queste strutture.

E altre novità si fanno strada. Vengono infatti esclusi dal finanziamento gli enti che non riescono ad effettuare un numero consistente di pratiche. Per ciascuno la soglia limite è infatti di una quota dell'1,5% (in precedenza era del 2,5%), sul totale nazionale. Ma il pericolo di escludere definitivamente i più piccoli da questo grande business sembrerebbe sventato. I patronati minori, che non riescono a detenere questa percentuale, in quanto svolgono un'attività ridotta, potrebbero rimanere in piedi prendendo la strada del consorzio, già prevista dalla normativa attuale (la legge 152 del 2001). Le restrizioni, certo, non finiscono qui. C'è un'altra sorpresa, introdotta dalla manovra appena varata.

Saranno ammessi alla ripartizione dei contributi solo quei patronati che operano «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60% della popolazione italiana accertata nell'ultimo censimento e che abbiano sedi in almeno otto Paesi stranieri», anche se sono esclusi dal rispetto di quest'ultima condizione i patronati delle organizzazioni agricole.

La legge apre poi a nuove competenze. I patronati avranno la possibilità di svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in favore di soggetti privati e pubblici e, quindi, non solo piu' nei confronti dei lavoratori in materie come diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro.

La novità piu' evidente rispetto al passato, riguarda quelle attività di supporto di consulenza che dal prossimo anno potranno essere svolte anche a favore delle pubbliche amministrazioni sulla base di apposite convenzioni. Non solo. I patronati potranno essere di aiuto anche per i servizi anagrafici o certificativi e nella gestione di servizi di welfare territoriale. Avranno poi un ruolo anche nella riorganizzazione della pubblica amministrazione facilitando il dialogo telematico tra uffici periferici e i cittadini. Le nuove competenze dovranno essere regolate tramite un apposito decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

seguifb

Zedde

La legge di stabilità riconosce a circa 700 lavoratori genovesi i benefici pensionistici legati all'esposizione ultradecennale all'amianto.

Kamsin Per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori esposti all’amianto attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto (salvo il caso di dolo da parte del soggetto interessato, accertato giudizialmente con sentenza definitiva) dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente per gli stessi lavoratori.

E' quanto prevede l'articolo 1, comma 112 della legge di stabilità (legge 190/2014), provvedimento che è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2015. 

Con la norma si dispone che non dovranno essere considerati i provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL (salvo dolo provato dell’interessato) per il conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, c. 8, della L. n. 257/1992 secondo cui, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è moltiplicato per il coefficiente di 1,25.

La novella dovrebbe risolvere la vicenda di oltre 700 lavoratori genovesi ai quali erano stati annullati dall'Inail i benefici pensionistici legati all’esposizione all’amianto per l'avvio di dell'indagine giudiziaria sulle cd. false pensioni.

Seguifb

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La misura riguarderà circa 200 lavoratori dell'Isochimica di Avellino che si sono ammalati di amianto. Si estendono, inoltre, per il triennio 2015-2017 le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo vittime dell'amianto.

Kamsin L'articolo 1, commi 116 e 117 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) introducono alcuni benefici previdenziali per i lavoratori operanti nelle imprese che rimuovono l'amianto. In particolare con la misura:

1) si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;

2) in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 ha disposto che, con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

Come già anticipato da pensionioggi.it il pensionamento anticipato riguarderà, in particolare, per i lavoratori dell'Isochimica di Avellino ammalati con patologia di asbesto. Secondo le stime del Governo il beneficio interessa circa 200 soggetti con un onere pari circa 25.000 euro annui per ciascun trattamento pensionistico.

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