Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

I dipendenti pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione con le regole previgenti la riforma Monti-Fornero e che sono ancora in servizio dovranno lasciare il posto di lavoro al compimento del 65esimo anno di età. Kamsin È quanto ha precisato, con un'interpretazione autentica, l’articolo 2, comma 4 del Dl 101/2013 che ha risposto a "brutto muso" alla decisione del Tar del Lazio che aveva di fatto messo in dubbio la possibilità per le Pa di collocare a riposo i dipendenti secondo le regole di pensionamento previgenti. E le vecchie regole prevedevano per l'appunto la pensione di vecchiaia al perfezionamento dei 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio per la maggior parte dei pubblici dipendenti.

Sin dall’entrata in vigore del Dl 201/2011 (decreto Salva Italia) la Funzione pubblica con la circolare 2/2012 e l’Inps - gestione ex Inpdap – avevano interpretato l’articolo 24 della riforma nel senso che il lavoratore con un diritto a pensione acquisito entro il 31 dicembre 2011 non potesse permanere in servizio al fine di raggiungere i nuovi e più severi requisiti richiesti dalla nuova norma ma dovesse obbligatoriamente lasciare al perfezionamento dei requisiti di pensionamento fissati dalla vecchia disciplina.

Il Tar Lazio, con la sentenza 2446/2013, aveva però annullato la parte della circolare nella parte in cui stabiliva che la Pubblica amministrazione doveva collocare a riposo al compimento del 65esimo anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso a un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia. Nel contempo, il Tar aveva accertato il diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al compimento del 66esimo anno, nuovo limite di età previsto dalla riforma previdenziale per il 2012.

Il legislatore ha pertanto sconfessato l'indirizzo del Tar ribadendo che "l'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24".

In altri termini il 65esimo anno di età il limite invalicabile nei confronti di quei lavoratori con un qualsiasi diritto a pensione perfezionato entro il 31 dicembre 2011. E per effetto della recente abolizione del trattenimento in servizio (dl 90/2014) le eventuali prosecuzioni potranno essere ammesse solo al fine di garantire continuità tra stipendio e assegno pensionistico nell’ipotesi in cui la decorrenza di quest’ultimo non sia immediata.

Si ricorda inoltre che il rapporto di lavoro potrà essere risolto anche al compimento del 40esimo anno contributivo qualora tale ipotesi sia applicabile all’Ente. L’articolo 72, comma 11, del Dl 112/2008 concede infatti la possibilità in capo alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro nei casi di raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.

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Il governo ha riaperto i lavori per individuare una soluzione strutturale al problema degli esodati. In occasione dell'approvazione alla Camera del disegno di legge sulla sesta salvaguardia il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha ribadito infatti l'impegno del governo sulla questione. Kamsin E al ministero del Lavoro confermano che sarà la legge di Stabilità lo strumento tecnico che conterrà le misure in materia. I tempi però sono ristretti in quanto la legge finanziaria dovrà essere presentata dal governo entro il prossimo 15 Ottobre.

Per questa ragione a via XX Settembre i tecnici stanno rispolverando le idee dell'ex-ministro del Lavoro Enrico Giovannini che aveva individuato la soluzione del cd. prestito pensionistico. In pratica l'obiettivo sarebbe quello di mandare a riposo le persone alle quali mancano ancora due anni al conseguimento dei requisiti Fornero per andare in pensione (cioè 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia o 42 anni e 6 mesi per la pensione anticipata) e recuperare attraverso dei micro prelievi sull'assegno le somme erogate in anticipo. Una Riforma che avrebbe il pregio di includere anche tutti coloro che hanno lasciato il posto di lavoro dopo il 2011 e che, pertanto, non potrebbero giovarsi delle varie tutele che il governo ha approntato in questi anni in materia di esodati.

L'Inps e lo Stato si farebbero carico degli oneri contributivi per questo lasso di tempo e nel contempo garantirebbero all'interessato la pensione. Poi per circa 10 o 15 anni l’assegno mensile subirebbe una decurtazione nell'ordine del 5-8% in modo di restituire completamente il prestito iniziale. Tra le ipotesi c'è anche un coinvolgimento del datore di lavoro che potrebbe in parte contribuire al versamento dei contributi in cambio della possibilità di licenziare il dipendente prossimo all'età pensionabile.

In alternativa il governo potrebbe accelerare sulla proroga dell'opzione donna. Si tratta di quel provvedimento contenuto nell'articolo 4 del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione, di cui attualmente se ne sono perse le tracce ma che comunque non avrebbe avuto un iter di approvazione immediato. La misura, promossa dal Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia consentirebbe a tutti i lavoratori, pubblici e privati, sino al 2018 di poter lasciare l’impiego con 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per gli autonomi) unitamente al perfezionamento di 35 anni di contributi. Ma con un assegno calcolato con il metodo contributivo e non retributivo in base all’ultimo stipendio; la conseguenza è un taglio della rendita previdenziale di circa il 25-30% sulla pensione.

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L'Inps ha diffuso la circolare applicativa in materia di armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di alcune categorie di personale iscritto presso l’INPS, ex-ENPALS ed ex- INPDAP.

Kamsin La Circolare Inps 86/2014 ha specificato le modalità di allungamento dei requisiti di accesso alla pensione, vigenti dal 1° gennaio 2014, nei confronti dei cd. lavoratori armonizzati ai sensi del Dpr 157/2013 pubblicato lo scorso gennaio in Gazzetta Ufficiale; si trattava, com'è noto, di un provvedimento previsto dal decreto legge 201/2011 (riforma Monti-Fornero), che ha ridisegnato la previdenza, anche se il suo percorso attuativo si è prolungato nel tempo.

Il provvedimento prevede il lento e progressivo adeguamento dei requisiti minimi di accesso alla pensione per diverse categorie di lavoratori (che godevano sino al 31 dicembre 2013 di requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria), armonizzandoli a quelli che sono previsti nell'Ago.
Le categorie di lavoratori coinvolti dal provvedimento sono gli spedizionieri doganali, i poligrafici per quanto riguarda il prepensionamento, il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, i marittimi, i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti (ex Enpals) e i dipendenti dell'Enav. 

L'inps con la Circolare conferma sostanzialmente l'impianto del Dpr 157/2013 ribadendo tuttavia che tutti i requisiti ivi indicati devono essere adeguati alla stima di vita in base alle norme generali. E dunque devono subire un immediato incremento di 3 mesi a partire dal 1° gennaio 2014, primo di anno di entrata in vigore della normativa in oggetto. I comparti regolati nel provvedimento inoltre subiscono la disapplicazione della finestra mobile.

Il regolamento, lo si ricorda, ha previsto l'incremento dei requisiti di accesso alla pensione per il soppresso Fondo degli spedizionieri doganali. Qui il requisito anagrafico per la prestazione di vecchiaia viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che finora erano rimasti esclusi.

Per i poligrafici dipendenti da aziende in crisi il requisito contributivo di trentadue anni per accedere al prepensionamento viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

Il regolamento ha incrementato poi i requisiti pensionistici del cd. personale viaggiante cioè i dipendenti di pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio. In particolare dal 2018 saranno necessari, per uomini e donne, 61 anni di età per il pensionamento di vecchiaia.

Per i piloti del pilotaggio marittimo la pensione di vecchiaia viene liquidata, dal 1° gennaio 2014, al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Per i marittimi adibiti al servizio di macchina il requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

Aumentano anche i requisiti per il pensionamento di vecchiaia degli ex-enpals e per gli iscritti al fondo sportivo professionisti. Per i ballerini l'età passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente; l'età pensionabile degli attori invece salirà da 63 a 64 anni; quella delle attrici passerà gradualmente dai 58 anni prima della Riforma a 64 anni nel 2022; per gli sportivi l'età per il collocamento a riposo è fissata in 53 anni.

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Dal 6 luglio verranno azzerati gli errori commessi (dal 2001 in poi) dall'Inps nel calcolo della pensione. A partire dal 6 luglio, dunque, i pensionati che negli anni passati avevano riscontrato errori di calcolo nelle loro pensioni non potranno più rivendicarne la rettifica a proprio favore. Kamsin E' quanto ha ricordato la Circolare della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che ricorda come la legge 111/2011 ha introdotto un termine di decadenza triennale per il diritto dei pensionati a ricorrere in giudizio contro gli errori dell'Inps contro i dieci stabiliti in precedenza. La norma non contiene un regime transitorio e dunque si applica anche agli errori commessi prima dell'entrata in vigore della legge 211/2011 e quindi anche prima del 6 luglio 2011 qualora non sia stato presentato ricorso per ottenere il ricalcolo. Per tale ragione, nonostante le rassicurazioni dell'Inps che ha minimizzato la situazione, la Fondazione consiglia ai pensionati che abbiano dubbi di rivolgersi all'autorità giudiziaria per bloccare il termine il decadenza.

Per le prestazioni erogate, invece, a decorrere dalla data del 6 luglio 2011 il termine di decadenza triennale inizia a decorrere dalla data del provvedimento formale di liquidazione o se
precedente (o mancante) dalla data del pagamento della prestazione. Pertanto il pensionato avrà tre anni entro cui accorgersi degli errori commessi dall'Inps nel calcolo della propria pensione; in assenza di contestazione, perderebbe questo diritto anche per il futuro mantenendo dunque una pensione sbagliata a vita. La Fondazione tuttavia ricorda che il termine di decadenza di tre anni per dell’azione giudiziaria, decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione e quindi il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione.

Interessati alla vicenda sono potenzialmente milioni pensionati in quanto l'Inps risulta essere l'unico depositario di tutti gli elementi di calcolo e l'istituto non ha obbligo di segnalare gli eventuali errori. Pertanto scovare gli errori risulta molto difficile. Le categorie piu' a rischio sono tuttavia abbastanza note. Di particolare evidenza è il caso dei soggetti che si sono trovati
in mobilità nel periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile a partire dal 2009. Infatti l’INPS ha provveduto ad applicare il tasso di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, solo fino al 31 dicembre 2008. Pertanto si rinviene la possibilità che le pensioni con decorrenza successiva a tale data, erogate a soggetti in mobilità, possono essere inficiate sistematicamente da errore.

A rischio anche chi ha fruito di un periodo di malattia, maternità, cassa integrazione e piu' in generale di contribuzione figurativa. Talvolta infatti, per un deficit di informazione tra sostituto di imposta ed INPS, al lavoratore viene accreditato un numero di settimane (ai fini del diritto e della misura), inferiore a quello spettante. Tale circostanza risulta più frequente nel caso in cui il lavoratore ha diritto ad un accredito figurativo. 

Non è raro inoltre che ci siano errori in sede di valutazione dei redditi dei pensionati nonché dalla non corretta applicazione della perequazione delle pensioni campo in cui si sono susseguiti molti interventi di recente. 

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I lavoratori che accedono alla pensione in regime di salvaguardia, cioè mantenendo le regole pensionistiche vigenti al 6 dicembre 2011, non subiranno la decurtazione dell'1%-2% prevista dall'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011 qualora non abbiano compiuto i 62 anni. Kamsin E' quanto si apprende da alcune risposte fornite dalle sedi territoriali dell'Istituto di previdenza nei giorni scorsi. L'interpretazione dell'Inps conferma sostanzialmente quanto già si riteneva in materia ribadendo che la penalizzazione riguarda solo i lavoratori che accedono alla pensione anticipata con i requisiti post-Riforma Fornero (messaggio Inps 19202/2013).

In sintesi pertanto con la normativa vigente una lavoratrice che accederà alla pensione anticipata con i 41 anni e sei mesi di contributi subirà le penalità legate all'età (taglio dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto all'età di 60 anni) se non avrà compiuto i 62 anni e l'anzianità contributiva non risulterà composta da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per infortunio, per malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, a 219, e per i congedi parentali di maternità previsti dal Dlgs 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, a 1424.

Se invece l'accesso al pensionamento avverrà in deroga, grazie a una delle cinque salvaguardie previste dalla normativa vigente e l'Inps ha accolto la relativa istanza, allora la pensione non subirà le penalità citate ancorchè la lavoratrice non avrà perfezionato i 62 anni di età.

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