Redazione

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L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo. Kamsin Il Ddl prevede, infatti, la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall’articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall’anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

"Tali veicoli - secondo la relazione governativa al testo del ddl - sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.). Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all’entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico".

"Attualmente, conclude la relazione, con l’evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione.

A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all’individuazione, da parte dell’ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l’accesso all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi".

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"Le dinamiche parlamentari le vedremo alla Camera nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Se ci sara' bisogno di mettere la fiducia la metteremo. L'importante e' che la fiducia non la perdano quelli che devono creare lavoro in Italia". Kamsin Cosi' il premier Matteo Renzi, in una intervista a 'Prima pagina' del Tg5. "Il sindacato fa il suo mestiere, in bocca al lupo, noi andiamo avanti", risponde Renzi risponde, al leader Fiom Maurizio Landini. "Il nostro mestiere non e' fare una battaglia politica - prosegue Renzi - noi dobbiamo rimettere in moto l'Italia". Quanto alle dinamiche interne al Pd, "Credo che la scissione non ci sara'". Secondo il presidente del Consiglio "Chi la minaccia o la ipotizza non si rende conto di quanto non sarebbe capita dai nostri militanti che frequentano le feste dell'Unita'. Per questo credo che non ci sara'.

Le novità del Jobs Act - Punto cruciale dello scontro tra minoranza Pd e Renzi è sulla Riforma dell'articolo 18 con l'introduzione del contratto a tutele crescenti per i neo-assunti. Infatti, specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio.

Nel concreto il governo dovrebbe lasciare in vigore l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori per i soli casi di licenziamenti discriminatori. Per le aziende sarà inoltre piu' vantaggioso ricorrere al contratto a tempo indeterminato da un punto di vista fiscale (con alcuni vantaggi già indicati nel disegno di legge di stabilità come ad esempio gli sgravi contributivi per i primi 3 anni per i neo-assunti). 

Tra gli altri punti chiave della Riforma c'è il riordino delle forme contrattuali. I principi e criteri direttivi della Delega prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato.

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 Da gennaio a settembre risultano coinvolti dalla cassa integrazione oltre un milione di lavoratori, di cui 525 mila a zero ore, con un'assenza completa di attività produttiva. Con la crescita del ricorso alla Cig precipita il reddito degli addetti: nei primi nove mesi dell'anno hanno perso complessivamente oltre 3 miliardi e cento milioni di euro, 5.900 euro nette in meno in busta paga per ogni singolo lavoratore.  Kamsin Sono questi i dati del rapporto dell'Osservatorio Cig della Cgil, frutto delle elaborazioni sulle rilevazioni dell'Inps.

Secondo lo studio della Cgil, continuano a crescere le aziende che fanno ricorso ai decreti di Cigs: sono 6.151, con un aumento del 27,46% sullo stesso periodo del 2013, e riguardano 11.443 unita' aziendali territoriali (+35,08%). Nello specifico si registra un aumento dei ricorsi per crisi aziendale (2.904 decreti da inizio anno per un +4,12% sui primi nove mesi del 2013) che rappresentano il 47,21% del totale, cosi' come un deciso aumento di ricorsi al concordato preventivo (+176,19%) e al fallimento (+46,62%). Continuano ad aumentare i contratti di solidarieta' (+57,47%) e torna a salire anche la percentuale sul totale dei decreti, passata dal 28,16% del 2013 al 34,79% di oggi. Aumentano rispetto allo scorso anno anche le domande di ristrutturazione aziendale (172, per un +10,26%) e di riorganizzazione aziendale (183, per un +5,17%) ma, sottolinea lo studio della Cgil, "gli interventi che prevedono percorsi di reinvestimento e rinnovamento strutturale dell'impresa continuano ad essere irrilevanti e in diminuzione: sono solo il 5,77% del totale dei decreti (erano il 6,84% nel 2013)".

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Il Ddl di Stabilità conferma, come anticipato nei giorni scorsi sulla pagine di questo giornale, la fine dell'esenzione dalla tassazione Irpef per "i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico". Kamsin E la tassazione avverrà in maniera retroattiva. Infatti, inizieranno a essere tassati i proventi percepiti dai beneficiari dalle polizze vita a partire dal 1° gennaio 2014 e non dal 1° gennaio 2015, data entrata in vigore del Ddl di stabilità (ossia dal 2015).

L'ultima bozza del disegno di legge conferma anche un altro addio all'esenzione. Si tratta dell'esonero dal bollo auto per le auto d'epoca, che quindi dovranno essere soggette al prelievo.

Tra le conferme c'è l'introduzione del TFR in busta paga. In via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile.

L'opzione potrà essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi. Il ddl prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (c.d. bonus “80 euro”).

E' prevista, inoltre, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito bancario (previsto dal medesimo disegno di legge), il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. Le medesime misure compensative vengono, tra l'altro, riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il ddl conferma anche l'incremento dal 5% al 77,74% della quota imponibile dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali: sarà applicabile con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2014. L'imposta dovuta dagli enti non commerciali (in primo luogo trust e fondazioni bancarie) sarà quindi pari al 21,38% (il 27,5% del 77,74%) del dividendo percepito. La retroattività interesserà anche le assicurazioni.

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L'aumento dell'aliquota Irap sarà retroattivo. La bozza ufficiale del Ddl di Stabilità conferma gli aumenti di imposta a cominciare dall'Imposta regionale sulla attività produttve. Kamsin I versamenti per il 2014 dovranno, quindi, essere effettuati con un'aliquota più alta rispetto a quella che aveva ridotto il decreto sul bonus Irpef (Dl 66/2014) e per la quale era stato introdotto a copertura l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26% a partire dal 1° luglio scorso. Ciò significa che l'aliquota salirà al 3,9% e non sarà piu' del 3,5 per cento.

Nel determinare il saldo dell'Irap in scadenza il 16 giugno 2015, non si potrà, inoltre, utilizzare la nuova agevolazione, prevista dalla stessa bozza del ddl di stabilità, che consente la deduzione integrale del costo del lavoro derivante da contratti a tempo indeterminato. Il beneficio in parola, infatti, scatterà soltanto dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Dal prossimo anno, dunque, l'imposta si calcolerà con l'aliquota del 3,9% e con la deduzione limitata per le retribuzioni dei dipendenti a tempo indeterminato (7.500 euro a testa per gli over 35 e 13.500 per donne e under 35, con importi raddoppiati in talune regioni meridionali). Vengono comunque fatti salvi i minori versamenti in acconto effettuati in base all'aliquota 3,5% utilizzando il metodo previsionale, come aveva espressamente stabilito dal decreto Irpef (articolo 2, comma 2, del Dl 66/2014).

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