Redazione

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Il Governo presenta un emendamento al ddl di stabilità che proroga il tetto per l'aliquota del 2,5 per mille sulle prime case per il 2015. In attesa della Local Tax.

Kamsin I comuni non potranno prevedere aumenti delle aliquote di Imu e Tasi per tutto il 2015. Lo prevede un emendamento del Governo alla legge di stabilita'. La proposta di modifica prevede per tutto l'anno prossimo la proroga del tetto per l'aliquota del 2,5 per mille sulle prime case, che sale al 3,3 per mille per finanziare le detrazioni. Un altro emendamento del Governo al ddl stabilita' prevede che nel 2015 il Canone Rai non potra' superare quello che si e' pagato nel 2014.

La sterilizzazione degli aumenti sulla Tasi previsti dal prossimo anno avvalora la possibilità di uno slittamento al 2016 della nuova local tax, il tributo che dovrebbe mandare in soffitta le due imposte sugli immobili e semplificare la vita dei contribuenti. Dopo essere uscita dal cantiere della legge di stabilità, con l’ipotesi di un decreto ad hoc da approvare entro fine anno, la nuova tassa rischia dunque di finire al 2016 a causa delle difficoltà di applicazione. Dato il dilatarsi dei tempi per l'introduzione del nuovo tributo unificato, il Governo, intanto, scongiura l'incremento sulla Tasi che sarebbe potuto scattare dal prossimo 1° gennaio secondo il quale i Comuni avrebbero potuto chiedere all’abitazione principale fino al 6 per mille senza detrazioni.

Infatti per effetto delle tante novità introdotte quest'anno sul nuovo tributo, la Tasi è stata accompagnata da un tetto massimo per l’abitazione principale al 2,5 per mille, con deroga fino al 3,3 per mille per i Comuni che con l’aliquota aggiuntiva finanziassero sconti per le case più piccole o le famiglie con redditi più leggeri. Ma il tetto massimo sarebbe saltato nel 2015. Ora il Governo lo ripropone anche per il prossimo anno, che nel 2014 sono stati però finanziati con un aiuto statale da 625 milioni per consentire di far quadrare i conti ai Comuni.

Zedde

Con le Riforme degli ultimi anni è stato temperato il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente. Dal 2009 il divieto resta solo sui trattamenti pensionistici di invalidità e sulle prestazioni ai superstiti.
Il provvedimento rinvia al 26 gennaio il pagamento dell'Imu sui terreni che hanno perso l'esenzione a causa del dm del 28 Aprile. 

Kamsin I terreni agricoli montani che perdono l'esenzione Imu dovranno pagare entro il prossimo 26 gennaio. E' arrivata ieri dunque l'attesa proroga della scadenza del versamento, in origine fissato al 16 Dicembre, con un decreto legge approvato dal consiglio dei ministri in fretta e furia.

Ma per ora le regole per il pagamento non cambiano. Gli appelli al governo affinché rinviasse a giugno 2015 il versamento dell'imposta in modo da consentire una rivisitazione strutturale dei criteri contenuti nel controverso decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284, Supplemento Ordinario n. 9, del 6 dicembre 2014) non hanno sortito alcun effetto. E, del resto, in un intervallo così breve, difficilmente il governo potrà mettere mano ad un restyling a 360 gradi dei criteri di imposizione così come richiesto dagli operatori del settore agricolo e dai professionisti contabili.

Il rinvio a gennaio è dipeso dalla volontà della Ragioneria dello stato di contabilizzare nel 2014 i 350 milioni di euro che il governo si attende che i comuni incassino con l'Imu agricola e per questo sono stati tagliati dai trasferimenti ai sindaci e impegnati dall'esecutivo per finanziare il bonus Irpef di 80 euro.

Le nuove regole - Secondo quanto stabilito nel decreto interministeriale, nei comuni al di sotto dei 280 metri, l'Imu è sempre dovuta, indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto possessore. Per contro, al di sopra dei 600 metri, rimane l'esenzione piena. Nella fascia intermedia (cioè tra i 281-600 metri), infine, pagheranno tutti i terreni, tranne quelli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.

Con l'intervento di ieri la disciplina resta intatta ma si porta la scadenza del pagamento al 26 gennaio 2015. Pertanto, se il terreno rientra tra quelli soggetti a tassazione chi deve pagare è il titolare del diritto reale sul terreno. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota approvata dai Comuni; se i comuni non la hanno deliberata per i terreni, si dovrebbe applicare quella standard del 7,6 per mille (ai sensi dell'articolo 13, comma 6 del Dl 201/2011). Il versamento del prossimo 26 gennaio dovrebbe essere considerato una sorta di acconto, oggetto di un successivo conguaglio/ rimborso non appena verra' scritta la nuova geografia. 

Zedde

I senatori chiedono lo stop definitivo alla penalizzazione per i lavoratori precoci. Il M5S ripropone l'emendamento per salvare i quota 96 della scuola.

Kamsin Valanga di emendamenti sulle pensioni al ddl di stabilità al vaglio della Commissione Bilancio del Senato. I partiti chiedono l'eliminazione definitiva (cioè anche oltre il 2017) della penalizzazione per chi accede alla pensione anticipata (42 anni e mezzo di contributi; 41 anni e mezzo le donne), la possibilità di "depenalizzare" anche agli assegni decurtati prima del 2015 (c'è anche la proposta, formulata da 24 senatori Pd, di lasciare la penalizzazione solo sui trattamenti superiori a 3500 euro lordi al mese); introduzione della deroga per i quota 96 della scuola; revisione delle norme pensionistiche per i macchinisti ferroviari; allargamento della platea degli esodati "salvaguardati"; estensione dei benefici previdenziali in materia di amianto; prepensionamento del personale delle province in esubero; revisione del tetto sulle pensioni d'oro introdotto in prima lettura del provvedimento.

Come già accaduto alla Camera, salvo sorprese dell'ultim'ora, le proposte emendative dovranno ora fare i conti con il parere del Governo che dovrà indicare quelle "ricevibili" e quelle che dovranno essere respinte in Commissione. Ieri l'esecutivo ha confermato, tramite il Viceministro all'Economia Enrico Morando, che non intende modificare le misure contenute nel ddl di stabilità licenziato dalla Camera la scorsa settimana. Le uniche aperture che potrebbero arrivare dall'esecutivo riguardano la revisione della tassazione dei fondi pensione mentre appare piu' improbabile, dopo la fumata nera di ieri nella Conferenza Stato Regioni, una norma, nel ddl di stabilità, per il prepensionamento dei dipendenti delle Province e delle Regioni. Ulteriori novità per il capitolo previdenza, ha indicato Santini, relatore al ddl di stabilità, dovrebbero essere affrontate ad inizio anno con un provvedimento ad hoc.

Il M5S preme invece per risolvere la vicenda dei quota 96 della scuola subito, con il ddl di stabilità. Oltre all'emendamento presentato al ddl (che consente ai docenti che hanno raggiunto i requisiti previdenziali previgenti entro il termine dell'anno scolastico 2011/2012 di andare in pensione dal 1° Settembre 2015), i pentastellati hanno promosso anche un ulteriore ordine del giorno (dopo quello di recente approvato alla Camera) per chiedere all'esecutivo la soluzione della loro vicenda (in calce il testo dell'odg presentato dai 5stelle).

Vedremo se ci saranno novità nelle prossime ore.

Zedde

dg – Art. 2
La 7ª Commissione permanente del Senato:
in sede di esame del disegno di legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit 2015)», premesso che:
il comma 4 dell’articolo 1 del provvedimento in esame nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Universit e della Ricerca istituisce un fondo denominato Fondo “La buona scuola”;
i commi da 82 a 84 del provvedimento in esame recano disposizioni riguardanti il personale della scuola, mentre i commi da 85 a 89 dell’articolo 2 recano disposizioni in materia di trattamenti pensionistici;
valutato che:
l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
tale disposizione, tuttavia, non tiene conto delle disposizioni vigenti per il comparto Scuola, che permettono, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;
il comma 1 dell’articolo 1 del DPR 28 aprile 1998, n. 351 recante Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce, infatti, che I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall’impiego del personale del comparto “Scuola” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda stata presentata;
considerato che:
l’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica stabilisce che Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno (comma cos modificato, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2012, dal comma 21 dell’articolo 1 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: tale comma dispone che, con effetto dal 1 gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all’, dopo le parole «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell’anno successivo», ferma restando l’applicazione della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011);
tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:
a provvedere celermente anche con interventi a carattere normativo al fine di introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
SERRA, CATALFO, MONTEVECCHI, BLUNDO

I requisiti per il pensionamento nel 2015 resteranno gli stessi di quelli dell'anno in corso. Dal 2016 scatta l'adeguamento alla speranza di vita Istat.

Kamsin Il nuovo anno si aprirà senza novità sul fronte dei requisiti anagrafici e contributivi utili per l'accesso alla pensione. Tutti i requisiti rimarrano, infatti, gli stessi di quest'anno nonostante le novità che saranno introdotte nel ddl di stabilità. Il prossimo innalzamento è, infatti, previsto per il 2016 quando si aggiungeranno altri 4 mesi, il dato è comunque da confermare, ai requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche. Non è male comunque, per evitare equivoci, dare uno sguardo ai numeri del 2015, avendo in tal modo di fronte il quadro completo della situazione.

A  Pensione di vecchiaia. Servono 20 anni di contributi e un'età minima così suddivisa:

a) uomini lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati: 66 anni + 3 mesi; b) donne del settore pubblico: 66 anni + 3 mesi; c) donne dipendenti del settore privato: 63 anni + 9 mesi; d) donne lavoratrici autonome e parasubordinate: 64 anni + 9 mesi.

Circa il minimo contributivo dei 20 anni c'è una eccezione: bastano 15 anni per chi li ha raggiunti entro l'anno 1992. Questo caso viene sfruttato soprattutto da donne che tempo fa hanno lavorato per pochi anni e ora stanno aspettando l'età giusta per chiedere la pensione. Per gli invalidi almeno all'80% l'età di pensione scende a 60 anni per uomini e 55 per donne.

Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile ottenere la pensione anche con soli 5 anni, a condizione però che abbia almeno 70 anni + 3 mesi d'età.

Pensione anticipata. Per gli uomini di ogni settore di lavoro: 42 anni + 6 mesi di versamenti contributivi. Per le donne: 41 anni + 6 mesi. Per chi ha iniziato a versare i contributi dopo l'anno 1995 è possibile avere la pensione, a determinate condizioni, anche con soli 20 anni di contributi e un'età di 63 anni + 3 mesi.

Salvaguardati - Per chi mantiene le vecchie regole pensionistiche, cioè i salvaguardati e i lavoratori che beneficiano dei prepensionamenti nelle Pa, basta raggiungere il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi e 35 di contributi, oppure 40 anni di contributi a cui aggiungere la finestra mobile.

Zedde

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