Decreto Sospensione imu 2013, il testo ufficiale del decreto legge

Sabato, 18 Maggio 2013

Pubblichiamo il testo del decreto legge esaminato dal Consiglio dei ministri che introduce «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo».  

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54

Interventi urgenti in tema di  sospensione  dell'imposta  municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in  deroga,  di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le  pubbliche amministrazioni e di eliminazione  degli  stipendi  dei  parlamentari membri del Governo. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in materia  di  pagamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e successive modificazioni, conseguente alla  contingente  situazione economico- finanziaria del Paese;

Considerate  le  particolari  ragioni  di  urgenza,  connesse  alla contingente situazione  economico-finanziaria  ed  occupazionale  del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e  di potenziamento degli  ammortizzatori  sociali  per  fare  fronte  alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 17 maggio 2013;

Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle  finanze  e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta municipale propria

1.  Nelle  more  di  una  complessiva  riforma   della   disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa  la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in particolare,   a   riconsiderare   l'articolazione   della   potesta' impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilita'  ai  fini della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli immobili utilizzati per  attivita'  produttive, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili:

a)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita' immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi   regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di  tesoreria  di cui all'articolo 222 del testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9,  del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  e'  ulteriormente  incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

a) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se  deliberata  dai  comuni, per l'anno medesimo con  riferimento  alle  abitazioni  principali  e relative pertinenze;

b) del gettito relativo  all'anno  2012  dell'imposta  municipale propria, comprensivo  delle  variazioni  deliberate  dai  comuni  per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

3. Gli oneri per interessi a carico dei  comuni  per  l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati  a  ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalita'  e  termini  fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  20  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2  milioni  di  euro  per l'anno 2013 si provvede, quanto  a  12,5  milioni  di  euro  mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10,  comma  5, del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo  dei  risparmi  derivanti  dall'articolo  3  e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero.

Art. 2  Clausola di salvaguardia

1. La riforma di cui  all'articolo  1  dovra'  essere  attuata  nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza  con  gli  impegni  assunti dall'Italia in ambito europeo. In  caso  di  mancata  adozione  della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad  applicarsi  la disciplina vigente e  il  termine  di  versamento  della  prima  rata dell'imposta municipale propria degli immobili  di  cui  al  medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.

Art. 3  Contenimento  delle  spese  relative   all'esercizio   dell'attivita' politica

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di  Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro o Sottosegretario di Stato,  non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo  2 della legge 8 aprile 1952, n.  212,  con l'indennita'  spettante  ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965,  n.  1261,  ovvero con il trattamento  economico  in  godimento  per  il  quale  abbiano eventualmente  optato,  in  quanto  dipendenti  pubblici,  ai   sensi  dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4  Disposizioni in materia  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di   contratti di solidarieta' e di contratti di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato.

1. In considerazione del  perdurare  della  crisi  occupazionale  e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del  reddito dei lavoratori in modo  tale  da  garantire  il  perseguimento  della coesione  sociale,  ferme  restando   le   risorse   gia'   destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253,  della  legge 24 dicembre 2012, n. 228,  mediante  riprogrammazione  dei  programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013  oggetto  del Piano  di  azione  e  coesione,  al  fine  di  consentire,  in  vista dell'attuazione del  monitoraggio  di  cui  al  comma  2,  un  primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,  e  rilevata  l'eccezionalita'  della  situazione  di   emergenza occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al  predetto fine, anche tramite la  ridestinazione  di  somme  gia'  diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e' incrementata, per l'anno 2013, di 250  milioni  di  euro  per  essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori  sociali  in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247,  in  considerazione  dei  tempi  necessari   per   il perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi  benefici contributivi;

b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n. 228,  e'  sostituito  dal  seguente:  «255.  Le   risorse   derivanti dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per  un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio  dello Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo   sociale   per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della  legge  28  giugno  2012,  n. 92.»;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e' ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni  di  euro derivanti dai seguenti interventi:

1) le somme versate entro il 15  maggio  2013  all'entrata  del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla  data  di  entrata  in vigore  del  presente  decreto  restano  acquisite  all'entrata   del bilancio dello Stato; il Fondo di  cui  all'articolo  148,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno  2013  di 10 milioni di euro;

2) per l'anno 2013 le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  5 della legge 6 febbraio 2009,  n.  7,  sono  versate  all'entrata  del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;

3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni  e'  ridotta  di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito  il  parere  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga  alla  normativa  vigente,  con  particolare riguardo ai termini di presentazione,  a  pena  di  decadenza,  delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata  e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla  continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di  datori  di  lavoro  e  lavoratori  beneficiari.  Allo  scopo   di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti  di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e  delle politiche sociali e dalle regioni,  effettua  un  monitoraggio  anche preventivo della  spesa,  rendendolo  disponibile  al  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali  ed  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal  presente  comma l'Inps provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n. 228, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  somme  gia' impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta'  di  cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel  conto  dei  residui  per l'importo di 57.635.541 euro  per  essere  versate,  nell'anno  2013, all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  ai  fini  della  successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e delle  politiche  sociali,  per  essere   destinate   alle   medesime finalita'.».

4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2013».

5. Il termine di cui all'articolo  1,  comma  410,  primo  periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  prorogato  al  31  dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6  del decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine,  con le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro  9.943.590,96  per  l'anno 2013 e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione del Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare con proprio decreto le occorrenti  variazioni  di  bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5                       Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Saccomanni, Ministro  dell'economia e delle finanze

Giovannini, Ministro del  lavoro  e delle politiche sociali

Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato A (art. 1, comma 2) Parte di provvedimento in formato grafico

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