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E' stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione 80/2014 al decreto legge 47/2014, cd. "decreto casa 2014".

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Il Decreto Casa 2014 prevede interventi per 1 miliardo e 741 milioni di euro con l'obiettivo di sostenere l’affitto a canone concordato, ampliare l’offerta di alloggi popolari,sviluppare l’edilizia residenziale sociale.

Per favorire l’immissione sul mercato degli alloggi sfitti il decreto legge 47/2014 riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l’aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione

Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) il decreto prevede inoltre che le risorse del Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es. Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario:per i mancati pagamenti del canone e per eventuali danni all’alloggio.

Il decreto prevede anche un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex IACP) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi.
Inoltre viene concesso un finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione).

Segue il testo integrale del decreto legge con le modifiche apportate dalla legge di conversione (in grassetto corsivo le modifiche approvate in sede di convesione in legge).


 

Il Testo del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47  convertito con la legge 80/2014 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'attuale eccezionale situazione di crisi economica e sociale che impone l'adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa in atto e a adottare misure volte a rilanciare in modo efficace il mercato delle costruzioni;

Considerata, in particolare, la necessita' di intervenire in via d'urgenza per far fronte al disagio abitativo che interessa sempre piu' famiglie impoverite dalla crisi e di fornire immediato sostegno economico alle categorie meno abbienti che risiedono prevalentemente in abitazioni in locazione;

Considerata l'esigenza di adottare con misure di urgenza l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali;

Considerata, inoltre, la necessita' e l'urgenza di introdurre disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di contratti pubblici di lavori volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica in particolare in tema di partecipazione degli operatori economici qualificati nel mercato degli appalti, nonche' disposizioni volte a facilitare gli investimenti connessi ad Expo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Finanziamento fondi

1. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' sostituito dal seguente: «4. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' incrementata di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 2

Modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ((e agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati per contrastare l'emergenza abitativa))

1. All'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati», sono sostituite dalle seguenti: «((e, tenendo conto anche delle disponibilita' del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni)) anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con ((imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,)) cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati ((, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita' si applicano alle locazioni di cui al presente comma, anche se per finita locazione)).»;

b) al comma 6, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e definire ((, sentiti i comuni,)) la finalita' di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli ((istituito dall'articolo)) 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.»;

c) il comma 7 e' sostituito dal seguente «7. Le regioni ((e le province autonome di Trento e di Bolzano)) provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni ((e dalle province autonome di Trento e di Bolzano)) alla costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle attivita' di promozione in convenzione con ((imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali,)) cooperative edilizie per la locazione sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente intermediati nel biennio precedente.».

((1-bis. L'applicazione da parte dei comuni, al fine di contrastare l'emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare.

1-ter. I contributi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, vengono erogati dai comuni in forme tali da assicurare la sanatoria della morosita', anche utilizzando la modalita' di cui al terzo periodo del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431)).

Art. 3

Misure per la alienazione del patrimonio residenziale pubblico

 

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali ((e le autonomie)), previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' ((dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche')) degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. ((Il suddetto decreto dovra' tenere conto anche della possibilita' di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprieta' pubblica e' inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale)). Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate ((esclusivamente)) a un programma straordinario di realizzazione ((o di acquisto)) di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto ((da parte dei conduttori)) degli alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. ((A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali)). A titolo di dotazione del Fondo e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla ((data di entrata in vigore della presente disposizione)), sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' del Fondo di cui al presente comma.

((2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati")).

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilita' e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.».

((1-bis. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dall'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.

1-ter. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprieta' agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso in cui l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione)).

Art. 4

((Programma)) di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Entro ((quattro mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie)), d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto ((i criteri per la formulazione di un Programma)) di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ((di edilizia residenziale pubblica)) di proprieta' ((dei comuni e)) degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ((costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP)) sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.

((1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP, comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per le assegnazioni)).

2. ((Il Programma)) di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse ((rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni)), nel limite massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi del periodo precedente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato, secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo di cui al comma 2.

4. Nell'ambito ((del Programma)) di cui al comma 1, gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati ((con priorita')) alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 ((, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica)).

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse, non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:

a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457 del 1978;

b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.

7. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5 milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il 2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro ((due mesi)) all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati ((, nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP)).

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e successivamente ogni sei mesi, fino alla completa attuazione del Programma)).

Art. 5

Lotta all'occupazione abusiva di immobili ((. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione))

1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. ((A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)).

((1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

Art. 6

Imposizione sui redditi dell'investitore

1. Fino all'eventuale riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e, comunque, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di nuova costruzione o di realizzazione mediante interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale, come definito dal ((decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione)) dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, i redditi derivanti dalla locazione dei medesimi alloggi sociali non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 40 per cento.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Detrazioni fiscali IRPEF per il conduttore di alloggi sociali

1. Per il triennio 2014 - 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, adibita ad propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

2. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 febbraio 2008 recante «Modalita' di attribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-sexies, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, della detrazione di cui al citato articolo 16 eccedente l'imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2008.

((2-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'ultimo periodo e' soppresso.

2-ter. Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013)).

Art. 8

Riscatto a termine dell'alloggio sociale

((1. Le convenzioni che disciplinano le modalita' di locazione degli alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell'unita' immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non puo' consentire il riscatto prima di sette anni dall'inizio della locazione. Il diritto al riscatto puo' essere esercitato solo dai conduttori privi di altra abitazione di proprieta' adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Chi esercita il riscatto non puo' rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni)).

2. Fino alla data del riscatto, il conduttore puo' imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e per altra parte in conto affitto; ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi si considerano canoni di locazione, anche se imputati in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 ove ne ricorrano le condizioni.

3. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto dell'unita' immobiliare da parte del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d'imposta.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto, le tempistiche e gli altri aspetti ritenuti rilevanti nel rapporto, nonche' le modalita' di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

1. Per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate nei confronti di ((cooperative edilizie per la locazione)) o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purche' sublocate a studenti universitari ((e date a disposizione dei comuni)) con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.».

((2-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE aggiorna l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, valutati in 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e in 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze)).

Art. 9-bis.

(( (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero). ))

((1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)).

Art. 10

Edilizia residenziale sociale

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il presente articolo e' finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree ((urbanizzate)) e dei tessuti ((edilizi esistenti)) attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

2. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo dell'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, i commi seguenti prevedono tempi e modalita' di adozione delle procedure idonee a garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse pubbliche e l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incremento degli alloggi sociali.

3. Si considera alloggio sociale ((...)) l'unita' immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonche' dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato ((, nonche' alle donne ospiti dei centri antiviolenza e delle case-rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)). ((Ai fini del presente articolo,)) Si considera altresi' alloggio sociale l'unita' abitativa destinata alla locazione, con vincolo di destinazione d'uso, comunque non inferiore a quindici anni, all'edilizia universitaria convenzionata oppure alla locazione con patto di futura vendita ((o assegnazione)), per un periodo non inferiore ad otto anni. Le aree o gli immobili da destinare ad alloggio sociale non si computano ai fini delle quantita' minime inderogabili di spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.

4. ((Il presente articolo si applica al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003, ivi compresi gli immobili non ultimati e gli interventi non ancora avviati)) provvisti di titoli abilitativi rilasciati entro ((la data di entrata in vigore del presente decreto)) ovvero regolati da convenzioni urbanistiche stipulate entro la stessa data e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Ai fini del presente articolo sono ammessi interventi di:

a) ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico;

b) sostituzione edilizia mediante anche la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione con modifica di sagoma ((e diverso sedime)) nel lotto di riferimento ((comunque dotato di infrastrutture e servizi)), nei limiti di quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

c) variazione della destinazione d'uso ((di edifici)) anche senza opere;

d) creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali ((...));

e) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 23 MAGGIO 2014, N. 80));

((e-bis) edilizia abitativa con gestione collettiva dei servizi di pertinenza e di edilizia abitativa e dei relativi servizi finalizzati ad utenti di eta' maggiore di sessantacinque anni));

((e-ter) recupero di immobili fatiscenti o da dismettere esistenti nei centri storici e nelle periferie)).

((5-bis. Il presente articolo e' finalizzato, altresi', alla creazione di quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto)).

6. Entro ((novanta giorni)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono, qualora non siano gia' disciplinati da norme vigenti e per i casi non disciplinati da convenzioni gia' stipulate, i requisiti di accesso e di permanenza nell'alloggio sociale, i criteri e i parametri atti a regolamentare i canoni minimi e massimi di locazione, di cui al decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e i prezzi di cessione per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita. Le regioni, entro il medesimo termine, definiscono la durata del vincolo di destinazione d'uso, ferma restando la durata minima di quindici anni per gli alloggi concessi in locazione e di otto anni per gli alloggi concessi in locazione con patto di futura vendita o con patto di riscatto. Le regioni possono introdurre norme di semplificazione per il rilascio del titolo abilitativo edilizio convenzionato e ridurre gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di cui al presente articolo.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque anteriormente al rilascio del primo titolo abilitativo edilizio di pertinenza, i comuni ((recepiscono le norme di semplificazione di cui al comma 6,)) approvano i criteri di valutazione della sostenibilita' urbanistica, economica e funzionale dei progetti di recupero, riuso o sostituzione edilizia ((, come integrazione dei regolamenti edilizi, tenendo conto anche degli incentivi volumetrici a seguito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili o per interventi di recupero di aree ed immobili degradati o sottoutilizzati previsti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti,)) e determinano le superfici complessive che possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori ovvero trasferite su altre aree di proprieta' pubblica o privata, per le medesime finalita' di intervento, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli strumenti urbanistici, nonche' di quelle vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ((, e nel rispetto dei commi 1 e 4)).

8. Gli interventi di cui al comma 5 non possono riferirsi ad edifici abusivi ((o siti in aree ad inedificabilita' assoluta. I medesimi interventi, limitatamente alle lettere b), c), e d) del medesimo comma 5, non sono ammessi nei centri storici. Gli stessi interventi, limitatamente alle lettere b) e d) del citato comma 5, non possono essere autorizzati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici)), vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi ed alle destinazioni d'uso, nel rispetto delle norme e dei vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici e ambientali, nonche' delle norme di carattere igienico sanitario ((, della destinazione agricola dei suoli)) e degli obiettivi di qualita' dei suoli. Gli interventi sono regolati da convenzioni sottoscritte dal comune e dal soggetto privato con la previsione di clausole sanzionatorie per il mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso.

9. I progetti degli interventi di cui al comma 5, ad eccezione di quelli di mutamento di destinazione d'uso senza opere, devono comunque assicurare la copertura del fabbisogno energetico necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, tramite impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel rispetto delle quote previste ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allegato 3.

10. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 5, ((lettera d), e per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 5-bis)), nonche' di quelli per la realizzazione degli spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, sono destinati fino a 100 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, viene ripartito il predetto importo tra le regioni che hanno rispettato il termine di cui al comma 6, nonche' definiti i criteri per il successivo riparto da parte delle regioni tra i Comuni che hanno siglato con gli operatori privati le convenzioni di cui al comma 8 ai fini della successiva formale stipula.

((10-bis. Al fine di assicurare i mezzi finanziari per la completa e rapida realizzazione di programmi di alloggi sociali finanziati con fondi nazionali e regionali, anche in deroga a quanto previsto dalle relative norme di finanziamento, possono essere ceduti o conferiti ai fondi immobiliari o ad altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, immobili residenziali, ultimati od in corso d'opera, realizzati da soggetti pubblici e privati con il concorso di un contributo pubblico, e destinati a concorrere all'aumento dell'offerta di alloggi sociali, a condizione che, per questi ultimi, siano mantenuti i vincoli di destinazione previsti dalle norme di finanziamento. Il soggetto subentrante e' tenuto a darne comunicazione all'ente erogatore del finanziamento pubblico, trasmettendo preventivamente lo schema dell'atto di cessione o conferimento, affinche' il medesimo ente si esprima in merito alla conformita' dell'impegno del subentrante a mantenere i vincoli di destinazione, in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento. L'aumento dell'offerta di alloggi sociali si intende realizzato anche quando, al fine di mantenere l'originale destinazione ad alloggio sociale e mitigare il disagio dei locatari, sono ceduti o conferiti, con le medesime modalita', anche immobili privati realizzati con il concorso di contributi pubblici e destinati originariamente alla locazione se, a seguito di procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debbano essere destinati alla alienazione.

10-ter. Il comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:

"9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge 1º agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le finalita' di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i costi di realizzazione")).

Art. 10-bis.

(( (Definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152). ))

((1. I soggetti attuatori dei programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non intendono concorrere con proprie risorse, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla completa realizzazione dell'originario intervento di edilizia sovvenzionata, decadono dallo specifico finanziamento e le corrispondenti risorse sono assegnate ai comuni in cui ricade l'intervento per essere destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. Qualora per l'intervento di edilizia agevolata non sia stato rilasciato il titolo abilitativo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il relativo finanziamento statale decade. Gli enti pubblici territoriali interessati che intendono procedere alla prevista trasformazione urbanistica anche in assenza del finanziamento statale possono fare salve le previsioni urbanistiche dell'accordo di programma sottoscritto tra regione e comune reso esecutivo mediante ratifica del consiglio comunale entro la data del 31 dicembre 2007.))

Art. 10-ter.

(( (Semplificazione in materia edilizia). ))

((1. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la parola: "ancorche'" e' sostituita dalle seguenti: "e salvo che".))

Art. 10-quater.

(( (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122) ))

((1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e' nulla e deve intendersi come non apposta";

b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se'" sono inserite le seguenti: "o per il proprio coniuge";

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono inserite le seguenti: "o del proprio coniuge")).

Art. 11

Verifica dell'attuazione del provvedimento

1. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui agli articoli 1, 4 e 10 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri ((e alle competenti Commissioni parlamentari)) in merito all'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

(( (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici). ))

((1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresi' le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami, contenuti nelle disposizioni vigenti, all'articolo 107, comma 2, del predetto regolamento, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il richiamo, contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto regolamento, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista dall'articolo 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014.

7. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori pubblicati a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 6, nonche' gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi bandi e avvisi. La salvezza riguarda i profili concernenti la qualificazione richiesta per la partecipazione alle procedure di affidamento con riferimento alle categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e alle categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. All'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 e' abrogato.

9. All'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate".

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara risultino gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza nella qualificazione degli operatori economici alle procedure di affidamento di incarichi di verifica dei progetti di opere pubbliche, all'articolo 357, comma 19, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni")).

Art. 13

Disposizioni urgenti per EXPO 2015

1. Per il Comune di Milano, al fine della realizzazione del grande evento EXPO 2015, e' prorogata all'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, ((le parole: "la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli articoli" sono sostituite dalle seguenti: "la societa' ha altresi' facolta' di deroga, purche' senza intermediazioni, agli articoli 26, 30,")).

3. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «anche se previste in leggi speciali» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle esenzioni di cui agli articoli 19 e 20 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il BIE sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3».

4. Per l'anno 2014 e' attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui al primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2014. Al relativo onere per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative alle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) quanto ad euro 10 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) quanto ad euro 13 milioni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) quanto ad euro 2 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13-bis.

(( (Clausola di salvaguardia). ))

((1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)).

Art. 14

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9 pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n.118;

c) quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

g) quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

h) quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.

2. I programmi straordinari di edilizia agevolata, assegnatari di risorse ai sensi delle norme di cui alle predette lettere a), b) e c) del comma 1 e per i quali non e' stato attivato il mutuo, sono definanziati.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 marzo 2014

Circolare Funzione Pubblica numero 3/2014 - Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)

Il ministero della Funzione pubblica ha dettato le linee guida applicative dei tetti attuali per i manager pubblici nella circolare 3/2014.

La circolare specifica che il tetto dei 311.568 euro introdotto dal governo Monti si applica a tutti gli emolumenti in arrivo dalle Pubbliche amministrazioni per rapporti di lavoro dipendente e autonomo, ricomprendendo anche le società. Il tetto si applica alle società controllate dalla Pubblica amministrazione, cioè in pratica quelle in cui la Pa ha la maggioranza dei voti in assemblea oppure esercita un controllo di fatto grazie ai vincoli statutari o contrattuali. La circolare chiede anche, con riferimento alle società partecipate non controllate, agli enti azionisti di «esercitare i propri poteri di azionista» per estendere a tutte le aziende gli stessi vincoli previsti per le controllate.

Nelle somme che concorrono al raggiungimento del tetto vengono ricompresi tutte le somme a qualsiasi titolo percepito come il trattamento fondamentale, l'indennità e le voci accessorie, consulenze, incarichi e collaborazioni a qualsiasi titolo con l'unica eccezione dei compensi per «prestazioni occasionali» specificando che sotto tale voce si inseriscono solo gli incarichi che durano meno di un mese e con compensi inferiori a 13mila euro. {div class:article-banner-left}{/div}

 

Il testo della circolare 3/2014

1. Introduzione

La presente circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità per il 2014, ad integrazione di quanto già precisato, con riferimento alle precedenti disposizioni in materia, nella circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilità, all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012. Essa richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione.

2. Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l’articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, che detta Disposizioni in materia di trattamenti economici. impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per l’anno 2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014.

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 23-ter, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012.

3. Le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2014

3.1. L’ambito di applicazione

L’articolo 1, comma 471, della legge di stabilità per il 2014 interviene sull’ambito di applicazione dell’articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, precisandolo. La disposizione chiarisce che il limite retributivo ivi previsto si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, retribuzioni o emolumenti "comunque denominati", in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Rispetto alla formulazione del citato articolo 23-ter, dunque, viene chiarito che il limite riguarda anche il personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché delle amministrazioni diverse da quelle statali.

Il successivo comma 472 dello stesso articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 chiarisce che sono soggetti al suddetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per quanto riguarda le amministrazioni regionali, l’articolo 1, comma 475, della legge di stabilità per il 2014 prevede che le regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, adeguino i propri ordinamenti alle nuove norme entro sei mesi dalla loro entrata in vigore, quindi entro il 1° luglio 2014. Nelle more del suddetto adeguamento, alle amministrazioni regionali continua ad applicarsi la disciplina generale dei limiti retributivi in virtù della loro inclusione nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al quale fa riferimento il suddetto articolo 23-ter del decreto- legge n. 201 del 2011.

L’estensione dell'ambito di applicazione riguarda l’intero articolo 23-ter del citato decreto-legge e, quindi, anche la normativa limitativa dei trattamenti nel caso di incarichi per l’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso ministeri, enti pubblici nazionali e autorità amministrative indipendenti, contenuta nel comma 2 dell’articolo in questione.

Rimane fermo quanto specificamente previsto all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 per i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti ivi menzionate, salva l’applicazione anche nei confronti di questi soggetti del tetto e del vincolo posti dal comma 2 del citato articolo 23-ter.

Fermo restando quanto precisato nel paragrafo 3.3 della presente circolare in relazione alle amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT, per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Per tutte le altre società partecipate dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali, si segnala alle pubbliche amministrazioni l’opportunità di esercitare i propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette società gli stessi principi.

3.2 Le prestazioni occasionali

L’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità per il 2014 stabilisce che, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472, sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali". È bene ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per prestazioni occasionali si intendono i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5.000 euro. Di conseguenza, ove lo stesso organismo o amministrazione eroghi allo stesso soggetto, nello stesso anno solare, compensi per rapporti di durata complessivamente superiore a trenta giorni, ovvero compensi superiori a 5.000 euro, i relativi importi sono computati ai fini dell’applicazione della suddetta disciplina.

3.3.1 redditi pensionistici

Per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, l’articolo 1, comma 489, della legge di stabilità per il 2014 prevede, ai fini del raggiungimento del limite di cui ai citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, la concorrenza di tali trattamenti con i trattamenti economici onnicomprensivi erogati dalle amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Poiché questo elenco è più ampio di quello di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione è più esteso di quello del primo comma del citato articolo 23-ter del decreto- legge n. 201 del 2011 e dei commi 471 e 472 precedentemente esaminati. Si segnala, in particolare, che vi rientrano anche soggetti ai quali, ad altri fini, l’ordinamento giuridico attribuisce natura privata, come alcuni di quelli che, nel suddetto elenco ISTAT, sono inclusi tra gli enti produttori di servizi economici, tra gli enti a struttura associativa e tra le altre amministrazioni locali.

Per gli organi costituzionali, la legge prevede che essi applichino i principi di cui al citato comma 489 nel rispetto dei propri ordinamenti.

Ai fini dell’applicazione della disposizione in esame, per trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche devono intendersi tutte le pensioni erogate nell’ambito di gestioni previdenziali obbligatorie, rimanendo pertanto escluse solo le forme di previdenza complementare e integrativa; nella definizione di trattamento pensionistico sono compresi anche i vitalizi, quali quelli derivanti da funzioni pubbliche elettive. Per trattamento economico onnicomprensivo, che si cumula con il trattamento pensionistico, devono intendersi gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi o collaborazioni a qualsiasi titolo conferiti a carico di uno o più organismi o amministrazioni compresi nel suddetto elenco ISTAT.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite, le amministrazioni devono operare secondo il criterio di competenza per i trattamenti economici, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d’anno, sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato, sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi (secondo quanto indicato nella circolare n. 8 del 2012), e secondo il criterio della cassa per i trattamenti pensionistici.

Come già precisato nella circolare n. 8 del 2012, la retribuzione di risultato per il personale dirigenziale e altri analoghi emolumenti, la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno precedente, seguono il criterio della cassa. Per esempio, sono assoggettati al regime limitativo dell’anno 2014 i trattamenti retributivi di risultato erogati nell’anno stesso pur se riferiti all’attività svolta nell’anno 2013. Per l’anno in corso, quindi, tali trattamenti si cumulano con i trattamenti di competenza del medesimo anno ai fini del raggiungimento del tetto.

Qualora concorrano trattamenti pensionistici e altri trattamenti economici, nel caso di superamento del limite, la riduzione dovrà essere operata dall’amministrazione che eroga il trattamento economico e non da quella che gestisce il trattamento previdenziale. In presenza di una pluralità di incarichi e connessi trattamenti economici, che si cumulano al trattamento pensionistico, l’amministrazione che assume o che conferisce l’incarico prevalente in termini economici dovrà agire come soggetto di coordinamento nei confronti delle altre amministrazioni coinvolte, operare la riduzione e curare le necessarie comunicazioni alle altre amministrazioni coinvolte, anche ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni.

A tal fine, all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, ciascuna amministrazione avrà cura di far sottoscrivere all’interessato una dichiarazione che indichi l’eventuale trattamento pensionistico in godimento, al netto dell’eventuale decurtazione per il contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, specificandone l’importo annuo e il tipo, nonché gli altri trattamenti economici in godimento, rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina in esame. Sulla base della suddetta dichiarazione, ove riscontri il superamento del limite, l’amministrazione procederà come sopra indicato o segnalerà il superamento al l’amministrazione che assume o che conferisce l’incarico prevalente in termini economici. In assenza di tale dichiarazione, l’incarico non potrà essere perfezionato. Per gli incarichi eventualmente già conferiti o rinnovati a partire dal Io gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), la suddetta dichiarazione sarà raccolta dall’amministrazione con immediatezza.

Se il trattamento pensionistico interviene in costanza di rapporto al quale si riferisce il trattamento economico, P interessato dovrà comunicarlo tempestivamente all'amministrazione. A tale scopo, la suddetta dichiarazione, sottoscritta all’atto dell’assunzione o del conferimento dell’incarico, dovrà contenere un impegno in tal senso.

Allo scopo di garantire il rispetto del limite previsto dalla normativa, l’amministrazione avrà cura di operare verifiche con gli enti previdenziali sulle dichiarazioni ricevute dagli interessati, in percentuale congrua rispetto al numero di soggetti ai quali eroga trattamenti economici. Le verifiche riguarderanno sia i soggetti che hanno dichiarato di avere trattamenti pensionistici, sia i soggetti che non lo hanno dichiarato. Allo stesso scopo, l’amministrazione potrà verificare la corrispondenza dei dati relativi agli eventuali ulteriori incarichi del soggetto beneficiario con quelli pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni che li hanno conferiti, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e prendere contatto con il Dipartimento della funzione pubblica per eventuali riscontri con le informazioni contenute nella banca dati PERlaPA mediante i dati identificativi dei soggetti interessati.

3.4. Il versamento delle somme non corrisposte

Pare opportuno ricordare che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 474, della legge di stabilità per il 2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dovranno versare annualmente le somme rivenienti dall’applicazione dell’articolo 1, commi 472 e 473, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le altre amministrazioni, non tenute al versamento obbligatorio al Fondo, potranno acquisire le somme per migliorare i saldi dei propri bilanci, secondo quanto stabilito dalla stessa legge di stabilità.

4. Ulteriori disposizioni rilevanti in materia di trattamenti economici

L’intervento normativo contenuto nella legge di stabilità per il 2014 si pone in linea di continuità con precedenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico. Tra queste rientrano, ih particolare, quelle prevista dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 3, commi 44 ss.), dal decreto-legge 6 luglio 201 1, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili (articolo 1) e dal già citato decreto-legge n. 201 del 2011 (articoli 23-bis e 23-ter).

A tali interventi si aggiunge il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, con il quale è stata prorogata sino al 31 dicembre 2014 l’efficacia delle misure limitative di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 9). Tali norme riguardano, in particolare, la c.d. cristallizzazione dei trattamenti economici (articolo 9, commi 1 e 2, nella parte vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012), nonché i fondi per il trattamento accessorio (articolo 9, comma 2-bis), il blocco dei rinnovi contrattuali per gli aspetti economici, il blocco degli automatismi retributivi e della progressione automatica degli stipendi, la valenza a fini esclusivamente giuridici delle progressioni di carriera (articolo 9, comma 21). Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica, infine, sono state introdotte limitazioni, a valere anche per il 2014, agli incrementi dell’indennità di vacanza contrattuale (articolo 1, comma 1, lettera d)). Sulla disciplina dell’indennità è altresì intervenuta la legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 452), ponendo ulteriori vincoli per il triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di trattamento pensionistico, interessati dall’articolo 1, comma 489, della legge di stabilità, è utile ricordare le preclusioni al conferimento di incarichi nei confronti di soggetti collocati in quiescenza o dimissionari, derivanti dall’articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 53, comma 16-ter. del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infine, come ricordato nel paragrafo 3.1, alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011. {div class:article-banner-left}{/div}

 

LEGGE 11 marzo 2014, n. 23 - Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita.

La legge 23/2014 si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.

Il testo della legge 23/2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivita' delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarieta', della sostituzione e della responsabilita';

b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;

c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalita' del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;

d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

2. I decreti legislativi tengono altresi' conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta' nazionale.

3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque adottato.

6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.

7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalita' di cui al presente articolo.

9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 2

Revisione del catasto dei fabbricati

 

1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unita' immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unita' immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonche' con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonche' degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attivita' di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonche' definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unita' immobiliari;

c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico;

d) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale gia' avviate in via sperimentale, affinche' possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alle specificita' dei diversi territori, nonche' semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprieta' pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;

f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unita' immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unita' di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unita' immobiliare;

1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unita' immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditivita' costituisce l'aspetto prevalente;

i) determinare la rendita media ordinaria per le unita' immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unita' di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditivita' desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unita' immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;

m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e piu' gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonche' del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della complessita' delle variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico.

3. Il Governo e' delegato, altresi', ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonche' modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonche', per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalita' e tempi certi di attuazione dei piani medesimi nonche' al fine di potenziare e semplificare la possibilita' di accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicita' immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilita' dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente lettera l'Agenzia delle entrate provvedera' a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere adeguatamente;

c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilita' di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonche' di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformita' e la qualita' dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonche' la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;

f) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera i), numero 1), e delle relative note metodologiche ed esplicative;

h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonche' alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;

i) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

l) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo;

m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonche' attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza del gettito e la necessaria gradualita', anche mediante successivi interventi correttivi;

n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;

o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalita' di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;

p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica;

q) per le unita' immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilita' o inutilizzabilita' determinate da tali eventi;

r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;

s) riformare, d'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.

4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attivita' previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalita' esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3

Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con particolare osservanza dei principi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonche' di uniformita' e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette a:

a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalita' dei tributi;

b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilita' nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

c) prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:

1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;

4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;

e) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario, definendo attraverso i decreti legislativi le piu' opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di attuazione;

f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonche' tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresi', le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, e che esso aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

Art. 4

Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo e' altresi' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano, coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia di singole misure agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese, la quale potra' avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali.

2. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorita' della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme adottate in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo e le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

Art. 5

Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale

 

1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, coordinandoli con quelli contenuti nella raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:

a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorche' tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) garantire la liberta' di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;

2) escludere la configurabilita' di una condotta abusiva se l'operazione o la serie di operazioni e' giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditivita' immediata dell'operazione, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;

c) prevedere l'inopponibilita' degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalita' di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonche' la loro mancata conformita' a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullita' dell'accertamento stesso;

f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

Art. 6

 

Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonche', per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilita' nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attivita' di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalita' gia' esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

2. Il Governo e' altresi' delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilita' previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche' forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilita' di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati, nonche' al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacita' fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.

5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficolta', eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarita' inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;

d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entita' nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;

e) monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'.

6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.

Art. 7

Semplificazione

 

1. Il Governo e' delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:

a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessita' superflue;

b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilita' per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita' di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalita';

c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8

Revisione del sistema sanzionatorio

 

1. Il Governo e' delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalita' rispetto alla gravita' dei comportamenti, prevedendo: la punibilita' con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilita', alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalita', le sanzioni all'effettiva gravita' dei comportamenti; la possibilita' di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziche' penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilita'; l'estensione della possibilita', per l'autorita' giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

2. Il Governo e' delegato altresi' a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo gia' notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Art. 9

Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di controllo

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzare i controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attivita' di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonche' delle fattispecie di elusione fiscale;

b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attivita' conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza, nel corso dell'attivita' di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attivita' economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalita'; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;

c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilita' dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilita' e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari;

d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilita' dei pagamenti;

e) verificare la possibilita' di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonche' di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori;

f) rafforzare la tracciabilita' dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonche' incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;

g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;

h) procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' ai fini di una piu' razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;

i) prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attivita' transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attivita' imputabili alla competenza fiscale nazionale;

l) rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla societa' Equitalia.

Art. 10

Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzieta' dell'organo giudicante, nonche' per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entita';

b) incremento della funzionalita' della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:

1) la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;

2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entita' e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessita' o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;

3) la revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente puo' stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;

4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;

5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;

6) i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

7) la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalita' procedimentali idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;

8) il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;

9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;

10) la previsione dell'immediata esecutorieta', estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;

11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca;

12) il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attivita' delle commissioni tributarie;

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarita' della riscossione locale;

2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali piu' idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entita', nonche' dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti gia' avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entita' unitaria;

3) assicurare competitivita', certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonche' adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita' e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;

4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonche' l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonche' presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;

5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacita' complessive di gestione dei propri tributi, nonche' di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;

6) assoggettare le attivita' di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;

7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

8) prevedere specifiche cause di incompatibilita' per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestivita', l'omogeneita' e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonche' al fine di verificare la necessita' di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attivita' professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficolta' economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilita' dei beni e della rateizzazione del debito.

Art. 11

 

Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonche', per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purche' con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attivita' svolta, con eventuale premialita' per le nuove attivita' produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialita' e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; coordinamento e adeguamento della disciplina dei minimi contributivi con i regimi fiscali di cui alla presente lettera;

c) previsione di possibili forme di opzionalita';

d) semplificazione delle modalita' di imposizione delle indennita' e somme, comunque denominate, percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, nonche' di altre somme soggette a tassazione separata.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai piu' consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilita' dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP).

Art. 12

Razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonche' alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle societa' controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilita' dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero e dei lavoratori transfrontalieri, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonche' al regime di rilevanza delle perdite di societa' del gruppo residenti all'estero;

c) revisione dei regimi di deducibilita' degli ammortamenti, delle spese generali, degli interessi passivi e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle societa' di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonche' delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprieta', con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di societa' di comodo e, dall'altro, di dare continuita' all'attivita' produttiva in caso di trasferimento della proprieta', anche tra familiari;

e) armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti.

Art. 13

Razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette

 

1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarita' dei settori interessati;

b) attuazione del regime del gruppo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

2. Il Governo e' delegato, altresi', ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonche' delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari;

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 14

Giochi pubblici

 

1. Il Governo e' delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attivita' criminose, nonche' per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

2. Il riordino di cui al comma 1 e' effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai piu' recenti principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonche' all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non piu' attuali, fatte salve, comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonche' riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;

e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonche' in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i principi delle norme di attuazione della presente lettera;

f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e, correlativamente, della nullita' assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonche' per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressivita' legata ai volumi di raccolta delle giocate;

h) anche al fine di contrastare piu' efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilita' dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle societa' concessionarie dei giochi pubblici, nonche' degli esponenti aziendali, prevedendo altresi' specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per societa' fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di societa' concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identita' del soggetto indirettamente partecipante;

i) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilita' di cui alla lettera h) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle societa' concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti;

l) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuita' dell'erogazione dei servizi di gioco;

m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi, dell'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interessi;

n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

o) riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettivita', prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificita' e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonche' della disciplina riguardante le responsabilita' di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilita' e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attivita' di gioco e della relativa raccolta;

q) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilita' del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli piu' efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarita' di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;

r) nel rispetto dei limiti di compatibilita' con l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;

s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali privilegiati;

t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere q) e r);

u) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalita' non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;

v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione e' stabilita annualmente con la legge di stabilita', finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;

z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicita' per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;

aa) introduzione del divieto di pubblicita' nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi;

bb) previsione di una limitazione massima della pubblicita' riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;

cc) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, anche basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;

dd) introduzione di modalita' di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro;

ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche per via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identita' del giocatore e vincite;

ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le societa' di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica italiana e' definito in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del medesimo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonche' mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonche' da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonche' alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarita' delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalita'.

3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera ff), sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Art. 15

Fiscalita' energetica e ambientale

 

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalita', in raccordo con la tassazione gia' vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralita' fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformita' con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalita' del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonche' alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo e' coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 16

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto e' emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equita', compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione nonche' degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 11 marzo 2014

 

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

 

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Arrivano nuove regole sulla Tasi e sulla Tari, l'abrogazione della Web tax e proroga della rottamazione delle cartelle. Sono alcune delle principali misure fiscali contenute nel Salva Roma Ter (Dl n. 16/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014).

Il decreto legge 16/2014 modifica la normativa in materia di Tasi e Tari. L'aliquota massima della Tasi (tributo sui servizi indivisibili) per l'anno 2014 per ciascuna tipologia di immobili può essere aumentata complessivamente fino a un massimo dello 0,8 per mille complessivo per finanziare detrazioni d'imposta o altre misure agevolative sulla prima casa. Il versamento della Tasi avviene mediante modello F24 e/o bollettino di conto corrente postale. Il versamento della Tari (tassa sui rifiuti) e della tariffa di natura corrispettiva può, invece, essere effettuato tramite modello F24 oppure tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune dovrà stabilire le scadenze di pagamento della Tari e della Tasi, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. In ogni caso è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

 

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2014, n. 16 -  Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (14G00029)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza locale, misure volte a consentire il superamento di situazioni di crisi finanziaria degli enti territoriali, nonche' per garantire l'equilibrio di bilancio e la stabilita' finanziaria dei medesimi;

Considerata, altresi', la necessita' ed urgenza di fronteggiare l'emergenza occupazionale nel settore della scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Disposizioni in materia di TARI e TASI

 

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";

c) il comma 691 e' sostituito dal seguente: "691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

d) il comma 731 e' sostituito dal seguente: "731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.".

2. All'onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a 118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni.

Art. 2

Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono appartate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 e' abrogato;

b) al comma 569 le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

c) al comma 620 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014";

d) al comma 623 le parole "Entro il 28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo 2014" e le parole "15 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti "15 aprile 2014";

e) al comma 649 l'ultimo periodo e' soppresso;

f) il comma 669 e' sostituito dal seguente "669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.";

g) il comma 670 e' abrogato.

h) al comma 679 la lettera f) e' soppressa.

Art. 3

Disposizioni per gli enti locali in difficolta' finanziarie

 

1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

"Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 e' inserito il seguente:

"573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facolta' e' subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica 1'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.".

3. All'articolo 243-bis, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.".

4. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

"1-ter. Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.".

Art. 4

 

Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

 

1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle gia' previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.

2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonche' di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato ne' il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi ne' il riconoscimento giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilita' interno, la vigente disciplina in materia di spese ed assunzione di personale nonche' le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 5

Mutui enti locali

 

1. Ai fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 6

Contabilizzazione IMU

 

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 7

Verifica gettito IMU anno 2013

 

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:

"729-bis. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualita' 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati , il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta' comunale, in assenza di impegni di spesa gia' contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualita' 2014.".

Art. 8

Anticipazione pagamento fondo di solidarieta' 2014

 

1. Entro il 15 marzo 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di fondo di solidarieta' comunale. Ai fini di cui al presente comma si considerano validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 9

Disposizioni in materia di contributo ordinario spettante agli enti locali

 

1. A decorrere dall'anno 2014, l'ammontare delle riduzioni di risorse di cui al comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e' fissato in 7 milioni di euro per le province e in 118 milioni di euro per i comuni, da applicarsi, a tutti gli enti, in proporzione alla popolazione residente. Sono soppressi il quinto e sesto periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 10

Proroga delle modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio

 

1. Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012 . Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

Art. 11

Relazione fine mandato Sindaci e Presidenti delle province

 

1. I commi 2, 3, 3-bis, dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono sostituiti dai seguenti:

"2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, e' sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.".

Art. 12

Contributo straordinario

 

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' erogato a decorrere dall'anno successivo alla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.

Art. 13

Isole minori

 

1. Il finanziamento attribuito al Comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualita' 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13 viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del Comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunita' isolana.

Art. 14

Applicazione fabbisogni standard per il riparto del Fondo di solidarieta' comunale

 

1. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 380-quater e' sostituito dal seguente: "380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni sulla base delle capacita' fiscali nonche' dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta' comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.";

b) dopo il comma 380-quater e' inserito il seguente: "380-quinquies. Ai fini dell'applicazione del comma 380-quater, le modalita' e i criteri di attuazione sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Citta' e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014. In caso di mancata intesa, le risorse corrispondenti sono distribuite per l'anno 2014 con la medesima metodologia applicata per il riparto del fondo di solidarieta' di cui al comma 380-ter e, a decorrere dall'anno 2015, in base alle disposizioni del predetto comma 380-quater.".

Art. 15

Province di nuova istituzione

 

1. Alla fine del comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma sono considerate le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.".

Art. 16

Disposizioni concernenti Roma Capitale

 

1. Roma Capitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonche' l'entita' e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 5.

2. Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonche' i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le societa' controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;

b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;

c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle societa' partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle societa' partecipate che non risultino avere come fine sociale attivita' di servizio pubblico, nonche' alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.

3. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, esprime parere obbligatorio sulla predisposizione del piano triennale di cui al comma 2 e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 5 e ne verifica l'attuazione, tenendo anche conto dei maggiori oneri connessi al ruolo di Capitale della Repubblica ove gia' determinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Ove i maggiori oneri siano determinati successivamente alla approvazione del piano ai sensi del comma 4, il tavolo di cui al primo periodo esprime il proprio parere ai fini della eventuale revisione del piano stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di trasmissione del piano di cui al comma 2, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione capitolina, e' approvato il piano triennale di cui al comma 2 e sono determinati la natura e l'entita' della massa debitoria.

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un importo complessivo massimo di 30 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale. Roma Capitale puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, verso le societa' dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e' autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il medesimo Commissario straordinario e' autorizzato, altresi', ad inserire nella massa passiva di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le somme introitate dalla gestione commissariale in forza del contratto di servizio di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del loro reintegro a favore di Roma Capitale, dedotte le somme a qualsiasi titolo inserite, dal 31 ottobre 2013 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella medesima massa ed al fine del loro reintegro a favore di Roma Capitale e che, pertanto, restano nella disponibilita' della stessa. Le somme di cui ai periodi precedenti non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.".

Art. 17

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario nelle regioni a statuto speciale

 

1. Per favorire il completamento del passaggio delle competenze relative al trasporto pubblico locale ferroviario tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta stipulato in data 11 novembre 2010 come recepito dall'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro, nell'anno 2014, per corrispettivo dei servizi resi nel periodo gennaio-luglio 2014.

2. Qualora l'intesa tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30 giugno 2014, e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, al fine di non aggravare la posizione debitoria nei confronti del gestore del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Resta fermo che il pagamento del servizio a decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della Regione Valle d'Aosta e' escluso dal patto di stabilita' interno nel limite di 9,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 23 milioni annui a decorrere dal 2015.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307.

4. Il Ministero dell'economia e delle Finanze e' altresi' autorizzato, nelle more del trasferimento completo delle competenze alle Regioni a Statuto Speciale e dei servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla base della clausola di continuita', le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese.

5. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non e' consentito intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, ne' sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali delle societa' di cui al primo periodo.

Art. 18

 

Disposizioni in favore dei comuni assegnatari di contributi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

 

1. Per l'anno 2014, ai comuni assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'articolo 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), del citato articolo 31, si applica nel senso che l'ente medesimo e' assoggettato ad una riduzione del fondo di solidarieta' comunale in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Art. 19

Disposizioni in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole e di edilizia scolastica

 

1. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non e' attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione e' attiva, e' prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, e' incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2014".

Art. 20

 

Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009.

 

1. Con riferimento all'esercizio finanziario 2013, nei confronti del comune dell'Aquila non si applicano le misure di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ne' le ulteriori misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.

2. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 e nella provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 nei confronti di detti enti non si applicano le riduzioni recate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il complessivo importo delle riduzioni previste.

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 marzo 2014

 

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

 

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

 

Alfano, Ministro dell'interno

 

Giannini, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1

(articolo 10, comma 1)

|================================|==================================| | Provincia | Anno 2014 | |================================|==================================| | AGRIGENTO | 6.309.436 | |--------------------------------|----------------------------------| | ALESSANDRIA | 11.090.439 | |--------------------------------|----------------------------------| | ANCONA | 10.613.324 | |--------------------------------|----------------------------------| | AREZZO | 8.732.333 | |--------------------------------|----------------------------------| | ASCOLI PICENO | 4.929.274 | |--------------------------------|----------------------------------| | ASTI | 5.370.186 | |--------------------------------|----------------------------------| | AVELLINO | 7.962.256 | |--------------------------------|----------------------------------| | BARI | 30.125.857 | |--------------------------------|----------------------------------| | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7.243.728 | |--------------------------------|----------------------------------| | BELLUNO | 5.160.365 | |--------------------------------|----------------------------------| | BENEVENTO | 6.967.338 | |--------------------------------|----------------------------------| | BERGAMO | 15.187.126 | |--------------------------------|----------------------------------| | BIELLA | 4.764.707 | |--------------------------------|----------------------------------| | BOLOGNA | 20.018.556 | |--------------------------------|----------------------------------| | BRESCIA | 21.228.877 | |--------------------------------|----------------------------------| | BRINDISI | 9.966.073 | |--------------------------------|----------------------------------| | CAGLIARI | 16.619.769 | |--------------------------------|----------------------------------| | CALTANISSETTA | 5.416.452 | |--------------------------------|----------------------------------| | CAMPOBASSO | 8.190.033 | |--------------------------------|----------------------------------| | CARBONIA-IGLESIAS | 3.861.369 | |--------------------------------|----------------------------------| | CASERTA | 17.682.418 | |--------------------------------|----------------------------------| | CATANIA | 26.605.724 | |--------------------------------|----------------------------------| | CATANZARO | 14.005.792 | |--------------------------------|----------------------------------| | CHIETI | 7.757.366 | |--------------------------------|----------------------------------| | COMO | 11.176.134 | |--------------------------------|----------------------------------| | COSENZA | 14.905.603 | |--------------------------------|----------------------------------| | CREMONA | 7.137.419 | |--------------------------------|----------------------------------| | CROTONE | 5.599.452 | |--------------------------------|----------------------------------| | CUNEO | 14.190.484 | |--------------------------------|----------------------------------| | ENNA | 3.312.504 | |--------------------------------|----------------------------------| | FERMO | 2.960.207 | |--------------------------------|----------------------------------| | FERRARA | 5.953.442 | |--------------------------------|----------------------------------| | FIRENZE | 24.018.671 | |--------------------------------|----------------------------------| | FOGGIA | 12.315.090 | |--------------------------------|----------------------------------| | FORLI'-CESENA | 7.460.049 | |--------------------------------|----------------------------------| | FROSINONE | 16.998.042 | |--------------------------------|----------------------------------| | GENOVA | 20.257.707 | |--------------------------------|----------------------------------| | GROSSETO | 6.266.195 | |--------------------------------|----------------------------------| | IMPERIA | 4.904.282 | |--------------------------------|----------------------------------| | ISERNIA | 3.691.583 | |--------------------------------|----------------------------------| | LA SPEZIA | 5.118.081 | |--------------------------------|----------------------------------| | LATINA | 13.346.321 | |--------------------------------|----------------------------------| | LECCE | 15.482.196 | |--------------------------------|----------------------------------| | LECCO | 7.960.884 | |--------------------------------|----------------------------------| | LIVORNO | 7.575.953 | |--------------------------------|----------------------------------| | LODI | 5.363.183 | |--------------------------------|----------------------------------| | LUCCA | 10.780.136 | |--------------------------------|----------------------------------| | MACERATA | 7.163.679 | |--------------------------------|----------------------------------| | MANTOVA | 9.244.508 | |--------------------------------|----------------------------------| | MASSA | 4.919.702 | |--------------------------------|----------------------------------| | MATERA | 4.154.843 | |--------------------------------|----------------------------------| | MEDIO CAMPIDANO | 3.613.485 | |--------------------------------|----------------------------------| | MESSINA | 10.428.821 | |--------------------------------|----------------------------------| | MILANO | 53.848.308 | |--------------------------------|----------------------------------| | MODENA | 11.069.091 | |--------------------------------|----------------------------------| | MONZA E DELLA BRIANZA | 8.799.152 | |--------------------------------|----------------------------------| | NAPOLI | 43.732.934 | |--------------------------------|----------------------------------| | NOVARA | 8.548.660 | |--------------------------------|----------------------------------| | NUORO | 5.241.107 | |--------------------------------|----------------------------------| | OGLIASTRA | 2.433.739 | |--------------------------------|----------------------------------| | OLBIA-TEMPIO | 5.206.277 | |--------------------------------|----------------------------------| | ORISTANO | 5.354.321 | |--------------------------------|----------------------------------| | PADOVA | 14.266.771 | |--------------------------------|----------------------------------| | PALERMO | 25.861.029 | |--------------------------------|----------------------------------| | PARMA | 8.985.546 | |--------------------------------|----------------------------------| | PAVIA | 13.449.267 | |--------------------------------|----------------------------------| | PERUGIA | 12.939.020 | |--------------------------------|----------------------------------| | PESARO E URBINO | 10.785.563 | |--------------------------------|----------------------------------| | PESCARA | 5.946.576 | |--------------------------------|----------------------------------| | PIACENZA | 8.476.195 | |--------------------------------|----------------------------------| | PISA | 12.682.941 | |--------------------------------|----------------------------------| | PISTOIA | 4.742.177 | |--------------------------------|----------------------------------| | POTENZA | 16.020.608 | |--------------------------------|----------------------------------| | PRATO | 6.381.401 | |--------------------------------|----------------------------------| | RAGUSA | 6.071.930 | |--------------------------------|----------------------------------| | RAVENNA | 6.282.730 | |--------------------------------|----------------------------------| | REGGIO CALABRIA | 12.823.780 | |--------------------------------|----------------------------------| | REGGIO EMILIA | 9.927.689 | |--------------------------------|----------------------------------| | RIETI | 6.573.931 | |--------------------------------|----------------------------------| | RIMINI | 6.733.372 | |--------------------------------|----------------------------------| | ROMA | 79.332.441 | |--------------------------------|----------------------------------| | ROVIGO | 4.033.488 | |--------------------------------|----------------------------------| | SALERNO | 28.283.796 | |--------------------------------|----------------------------------| | SASSARI | 9.027.167 | |--------------------------------|----------------------------------| | SAVONA | 6.856.430 | |--------------------------------|----------------------------------| | SIENA | 10.561.909 | |--------------------------------|----------------------------------| | SIRACUSA | 10.452.508 | |--------------------------------|----------------------------------| | SONDRIO | 4.370.112 | |--------------------------------|----------------------------------| | TARANTO | 12.101.354 | |--------------------------------|----------------------------------| | TERAMO | 5.641.401 | |--------------------------------|----------------------------------| | TERNI | 4.749.010 | |--------------------------------|----------------------------------| | TORINO | 39.391.981 | |--------------------------------|----------------------------------| | TRAPANI | 8.055.923 | |--------------------------------|----------------------------------| | TREVISO | 15.246.615 | |--------------------------------|----------------------------------| | VARESE | 15.433.375 | |--------------------------------|----------------------------------| | VENEZIA | 15.941.283 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 6.793.328 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERCELLI | 6.101.547 | |--------------------------------|----------------------------------| | VERONA | 13.604.320 | |--------------------------------|----------------------------------| | VIBO VALENTIA | 5.139.635 | |--------------------------------|----------------------------------| | VICENZA | 15.008.825 | |--------------------------------|----------------------------------| | VITERBO | 8.581.983 | |================================|==================================|

   

 

Il decreto 63/2013 introduce l'attestato di prestazione energetica e agevola ulteriormente i lavori in casa, rendendo la spesa meno pesante per le famiglie e per i condomini. 

Le agevolazioni fiscali sono state definitivamente prorogate con la conversione in legge del decreto eco-bonus 2013. Sugli interventi di risparmio energetico la percentuale di spesa detraibile sale dal 55 al 65%, ma solo fino al 31 Dicembre del 2013 (per i condomìni, però, la proroga sarà fino al 30 Giugno 2014). Sui lavori di ristrutturazione, invece, il bonus del 36% viene potenziato al 50% dal 1° luglio al 31 dicembre. Inoltre chi effettuerà interventi di ristrutturazione potrà accedere anche al bonus del 50% sui mobili e sugli elettrodomestici di classe A+. 

Tra le principali modifiche approvate con la conversione in legge c'è l'estensione delle detrazioni fiscali nella misura del 65 per cento agli interventi di prevenzione sismica nelle aree a più alto rischio sismico

Il testo ufficiale del decreto legge numero 63 del 4 Giugno 2013 convertito con legge numero 90 il 3 Agosto 2013

 

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che riforma la disciplina della filiazione. Eliminata ogni distinzione tra figli legittimi, adottivi e naturali.  Qui il testo del decreto

Via libera del consiglio dei ministri al decreto legislativo che attua la delega in materia di riconoscimento dei figli naturali. "Abbiamo approvato il decreto legislativo in materia di filiazione e scompare la distinzione tra le diverse categorie di figli - ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Enrico Letta - non ci sono più adesso figli di serie A e serie B, sparisce l'aggettivo accanto alla parola figli, è un grande segno di civiltà".

Il decreto, ha spiegato il premier, elimina la distinzione tra figli che in passato ''ha accompagnato drammi umani veri e propri''. ''E' una grandissima regola di civiltà - sostiene Letta - una scelta molto forte''.

Il testo ufficiale del decreto legislativo in materia di riforma della filiazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 Luglio 2013

 

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