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In anteprima il testo del decreto legge in materia di riduzione del sovraffollamento delle carceri adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 Giugno 2013.

Il provvedimento mira a fornire una prima risposta al problema del sovraffollamento penitenziario e cerca di arginare il rischio di nuove condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'intervento riformatore si muove nell'ottica di favorire l'adozione di efficaci meccanismi di decarcerizzazione unicamente in relazione a soggetti di non elevata pericolosità; ferma restando, al contrario, la necessità dell'ingresso in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale.


DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119) - (GU n.153 del 2-7-2013)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che il perdurare del sovraffollamento delle carceri e il conseguente stato di tensione all'interno degli istituti evidenziano l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 26 novembre 2010, n.199, modificata dall'art.3 del decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, in materia di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, non si è rilevata sufficiente ad eliminare il gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri e che, in ogni caso, i suoi effetti cesseranno il 31 dicembre 2013;
Rilevato che non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione;
Rilevato che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario;
Ritenuta, pertanto, la necessità e urgenza di introdurre modifiche alle norme del codice di procedura penale relative all'esecuzione delle pene detentive e alle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  (...) ;
Su  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legge:

Art. 1
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice stabilisce il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.»;
b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;
2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354,»;
3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), il periodo: « 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni » è sostituito dal seguente: «572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale»;
b) la lettera c) è soppressa;
4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Art.2
(Modifiche alla legge  26 luglio 1975, n.354 )

1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
«4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati  a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. »;
b) all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1.1 è soppresso;
2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4-bis.»;
4) il comma 9 è soppresso;
c)  gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;
d)  il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

Art.3
(Modifiche al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309)

1.  Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di altri reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che si tratti di quelli previsti dall' articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»

Art.4
(Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti, ulteriori compiti di:
a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;
b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria;
d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;
e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera d);
f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile;
2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.
3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.
4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.
5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili sul cap. 5421 assegnato alla contabilità speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

Art.5
(Copertura finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 2013 (Dl 76/2013). Il provvedimento introduce sgravi contributivi per i giovani neo-assunti e riduce a 10-20 giorni gli intervelli tra i rinnovi dei contratti a termine. Qui il testo del decreto

Tra le principali misure contenute nel decreto legge numero 76 del 28 Giugno 2013 il governo ha introdotto sgravi contributivi per chi assume giovani in condizioni svantaggiate e il piano per l'occupazione del meridione.

Sono inoltre previsti una serie di interventi, in particolare relativi alla legge 92/2012 volti a chiarire la natura dei contratti e di semplificazione. In particolare sui contratti a termine e di somministrazione (come l'abrogazione del divieto di proroga del contratto "acausale"), contratti di lavoro intermittente, lavoro a progetto e lavoro accessorio.

Il testo ufficiale del decreto legge numero 76 del 28 Giugno 2013 approvato dal Cdm (cd. Decreto Lavoro 2013)

 

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E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 Giugno il Decreto Legge del Fare (Dl 69/2013). Nel provvedimento c'è la rateizzazione in dieci anni dei debiti fiscali, il Wi-Fi liberalizzato, la separazione delle rete Fs ed opere per oltre 3 miliardi di euro. Qui il testo ufficiale del decreto

Il provvedimento mira a introdurre semplificazioni fiscali per imprese e cittadini e sostenere lo sviluppo. A partire dalla terapia d'urto per la giustizia civile che consentirà di smaltire l'arretrato. In particolare presso le corti d'appello andranno a lavorare 400 magistrati onorari selezionati tra avvocati e giuristi. Confermato il piano di rilancio delle opere da 3 miliardi, due arriveranno dalla «cassa» di Tav, Ponte e Terzo valico. Inserito anche un articolo che rafforza la separazione contabile della rete ferroviaria da Fs per aumentare la concorrenza.

Viene poi liberalizzato il wi-fi prevedendo che la registrazione della traccia delle sessioni, se non associata all'identità dell'utilizzatore, non rientri tra i dati personali e non richiederà più alcun adempimento giuridico. In materia sanitaria, arriva l'anticipazione entro fine 2014 dell'applicazione in tutta Italia del fascicolo sanitario elettronico. Per rilanciare la nautica da diporto spunta anche un taglio all'imposta sul lusso introdotta dal Governo Monti. Non pagheranno più la tassa di stazionamento le imbarcazioni fino a 14 metri, mentre si riduce a 870 euro quella pagata per imbarcazioni da 14 a 17 metri e a 1.300 euro quella dovuta su unità che vanno da 14,01 a 20 metri. Tra le novità fiscali anche l'abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e del 770 mensile. 

Il piatto forte del pacchetto fiscale resta comunque la revisione dei poteri di Equitalia.  In particolare il debito iscritto a ruolo in caso di difficoltà del contribuente potrà essere rateizzato fino a 10 anni (le rate passano da 72 a 120) e soprattutto dal 30 settembre scomparirà l'aggioe saranno dovuti soltanto i costi fissi con i relativi interessi. Inoltre la prima casa, se non è di lusso, non sarà più soggetta a espropriazione.

Dall'Istruzione arrivano 300 milioni in tre anni per completare gli interventi di edilizia scolastica. Mentre arrivano le borse di mobilità per gli studenti universitari capaci e meritevoli che intendano iscriversi a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Lo sblocco del turn over per università ed enti di ricerca sale dal 20 al 50% nel 2014, per immettere risorse umane e ricercatori negli atenei. 

Il Testo Aggiornato del Decreto Legge numero 69 del 21 Giugno 2013 (cd. Decreto Del Fare)

Scarica il Testo

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 128 del 28 Maggio il decreto a salvaguardia della terza tranche di 10.130 esodati salvaguardati.

semplificazioni

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, comma 231, della legge  24  dicembre  2012,  n. 228, che prevede che le  disposizioni  in  materia  di  requisiti  di accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui al  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il  Ministro  delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012, si applicano  anche  ai seguenti lavoratori che maturano i  requisiti  per  il  pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30 settembre 2012 e collocati in  mobilita'   ordinaria  o  in  deroga  a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n. 214;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita' ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto  legge  n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

Visto l'articolo 1, comma 232, della legge  24  dicembre  2012,  n. 228, che prevede che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al sopra riportato comma 231 vengano definite  sulla  base  delle procedure di cui al  comma  15  dell'art.  24  del  decreto  legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito con  modificazioni  dalla  legge  22 dicembre 2011, n. 214 e all'art. 22 del decreto legge 6 luglio  2012, con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, previo parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,  da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione del  relativo schema, e che pertanto l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande di pensionamento dei lavoratori interessati, prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai  limiti  finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228  del 2012, non sono prese in considerazione ulteriori domande nel caso  di raggiungimento del predetto limite numerico;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  1° giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 luglio  2012,  n. 171, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei  soggetti interessati dalla concessione del  beneficio  di  cui  alle  predette disposizioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  dell'8 ottobre 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  21  gennaio 2013, n. 17;

Visto l'articolo 1, comma 233, della legge  24  dicembre  2012,  n.228, che prevede che l'Inps provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento  inoltrate  dai  lavoratori  di  cui   al   comma   231 sopraindicato che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e  del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro; b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di accordi di cui alla lettera c) del comma 231;

Visto l'articolo 1, comma 234, della legge  24  dicembre  2012,  n. 228, che  prevede  che  il  beneficio  di  cui  al  comma  231  sopra illustrato e' riconosciuto nel limite massimo  di  € 64  milioni  per l'anno 2013, di € 134 milioni per l'anno 2014, di € 135  milioni  per l'anno 2015, di € 107 milioni per l'anno 2016, di €  46  milioni  per l'anno 2017, di € 30 milioni per l'anno 2018, di  €  28  milioni  per l'anno 2019 e di € 10 milioni per l'anno 2020;

Vista la nota dell'INPS n. 1885 in data 7  marzo  2013  che,  sulla base delle risorse finanziarie individuate al  capoverso  precedente, ha consentito di verificare la congruita'  del  contingente  numerico programmato con riferimento ai lavoratori rientranti nelle  categorie riportate alle lettere a), b), c), d) del citato articolo 1, c. 231;

Acquisito il parere della Commissione speciale  per  l'esame  degli atti del Governo della Camera dei Deputati adottato nella seduta  del 3 aprile 2013 e il parere della Commissione speciale per l'esame  dei disegni  di  legge  di  conversione  dei  decreti-legge  e  di  altri provvedimenti  urgenti  presentati  dal  Governo  del  Senato   della Repubblica adottato nella seduta dell'11 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1

1. Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  di  attuazione dell'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24  dicembre  2012,  n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo  articolo  9  del presente decreto, il limite massimo numerico e  la  ripartizione  dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.

Art. 2

1. Ai  lavoratori  di  cui  alle  categorie  indicate  in  premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di  requisiti  di accesso e di regime delle decorrenze  vigenti  prima  della  data  di entrata  in  vigore  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ancorche' maturino il requisito per il pensionamento  successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:

a) lettera a) del citato art. 1 c. 231

lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il  30  settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o  in  deroga  a  seguito  di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i  requisiti  utili  al  trattamento pensionistico  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento  dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) lettera b) del citato art. 1 c. 231

lavoratori  autorizzati  alla   prosecuzione   volontaria   della contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011, qualsiasi  attivita',  non  riconducibile  a   rapporto   di   lavoro dipendente  a  tempo   indeterminato   dopo   l'autorizzazione   alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500 annui;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22  dicembre  2011,  n. 214;

c) lettera c) del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche  ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice  di  procedura  civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'   rappresentative a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del decreto legge  n.  201  del  2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) lettera d) del citato art. 1 c. 231

ai lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita' ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Art. 3

1. Ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre 2012, n.  228,  nell'esame  delle  istanze  presentate  dai  soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l'Inps tiene  conto  dei seguenti criteri di  precedenza:

a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) per i  lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria della contribuzione:  data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) per i lavoratori di cui alla lettera c)  dell'articolo  2  del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del presente decreto  conseguono  il  beneficio  a  condizione  che  la  data   di cessazione del  rapporto  di  lavoro  risulti  da  elementi  certi  e oggettivi,  quali  le  comunicazioni  obbligatorie   alle   Direzioni Territoriali del lavoro,  ovvero  agli  altri  soggetti  equipollenti

individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari.  La documentazione da produrre per comprovare quanto precede e'  indicata al successivo articolo 5.

3. In  attuazione  dell'articolo  1,  comma  232,  della  legge  24 dicembre 2012, n. 228, l'INPS provvede al monitoraggio delle  domande di pensionamento dei lavoratori di cui all'articolo  2  del  presente decreto  prevedendo  che,  nel  caso  di  raggiungimento  del  limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal  comma  234  del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012,  non  siano  prese  in considerazione ulteriori domande.

Art. 4

1. I soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 2  del  presente decreto, che intendono usufruire del  beneficio  presentano  istanza, corredata dell'accordo a  seguito  del  quale  sono  stati  posti  in mobilita', alla Direzione territoriale del  lavoro  (DTL)  competente per territorio, entro 120 giorni  dalla  data  di   pubblicazione  del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresi' la data di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Qualora il soggetto interessato non sia  in  grado  di  produrre l'accordo a seguito del quale e' stato posto  in  mobilita',  la  DTL provvedera' ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che  ha proceduto  al  licenziamento  o   presso   la   competente   Pubblica Amministrazione.

3. Allo scopo di attribuire una data certa all'accordo di messa  in mobilita', la Direzione territoriale competente si  avvale,  tra  gli altri, dei  documenti  relativi  alla  procedura  di  mobilita',  ivi inclusi la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, della  legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' il versamento di cui al comma  3  del medesimo articolo.

4. Entro 45  giorni  dall'acquisizione  dell'istanza  del  soggetto interessato, completa di tutta la documentazione  richiesta,  la  DTL trasmette l'istanza all'INPS.

Art. 5

1. I soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 2  del  presente decreto,  presentano  istanza  di  accesso   ai   benefici   di   cui all'articolo 1, comma 231, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita':

a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati  in  ragione  di accordi ai sensi degli articoli 410, 411  e  412-ter  del  codice  di procedura civile, l'istanza e' presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

b)  in  tutti  gli  altri  casi,  l'istanza  e'  presentata  alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base  alla  residenza del lavoratore cessato.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere  presentate entro 120 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

1. Sono competenti all'esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all'articolo 4, comma 6  del  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di  cui  all'articolo  4, comma 3 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze,  sottoscritto  in data 8 ottobre 2012.

2. La partecipazione alle Commissioni di cui al  comma  1  non  da' luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime  Commissioni  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Art. 7

1. Le decisioni di accoglimento emesse  dalle  Commissioni  di  cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate  con tempestivita' all'INPS, anche con modalita' telematica.

2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto l'interessato puo' presentare  riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi  alla Direzione Territoriale del Lavoro  presso  cui  e'  stata  presentata l'istanza.

Art. 8

1. I soggetti di cui alle lettere  b)  e  d)  dell'articolo  2  del presente decreto, presentano all'Inps istanza di accesso ai  benefici di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24  dicembre  2012,  n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 9

1. In conformita' agli articoli 1 e  2  del  presente  decreto,  il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio  di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e  successive  modificazioni,  e'  determinato  in  10.130   unita', ripartite come segue: 

Parte del provvedimento in formato grafico 

Art. 10

Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 22 aprile 2013

La circolare n. 2/DF, risponde ad alcuni quesiti sorti sull'Imu dopo l'entrata in vigore del decreto 35/2013. 


Anche se la la legge attualmente chiede ai contribuenti di pagare l'Imu in base alle aliquote pubblicate sul sito delle Finanze entro il 16 maggio, i versamenti di giugno possono essere effettuati seguendo le regole 2012, perché lo prevede il correttivo al decreto pagamenti in corso di discussione al parlamento. E' quanto precisa la recente Circolare del Ministero delle Finanze relativa al pagamento della prima rata dell'acconto a Giugno.  

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 118 del 22 maggio il decreto del 24 aprile del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Il decreto contiene le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014.

Il decreto riguarda i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria; i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese, i corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria; i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, finalizzati alla formazione di architetto con didattica prevalentemente erogata in lingua inglese e i corsi di laurea delle professioni sanitarie.

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