Aliquote Imu, come determinarle

Sabato, 10 Marzo 2012

Vorrei conoscere quali sono le aliquote Imu e quali sono i casi di riduzione previsti dalla legge. Grazie Franco

 

L’articolo 13 del D.L. 201 del 2011, come convertito dalla legge 214/2011, ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal D.Lgs. sul federalismo municipale (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

 

In particolare, si prevede un periodo di applicazione sperimentale dell’imposta, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e le disposizioni contenute nel medesimo articolo 13. L’applicazione a regime dell'imposta municipale propria è invece fissata al 2015.

 

Presupposto dell’IMU sperimentale è il possesso di immobili – fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992) - compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Base imponibile (comma 3 dell’articolo 13) è il valore dell'immobile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992 in materia di ICI.

Il valore dei fabbricati e dei terreni agricoli viene determinato, in particolare:

-        per i fabbricati iscritti in catasto (comma 4 dell’articolo 13) applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, specifici moltiplicatori (che sono più alti rispetto a quanto previsto dalla disciplina ICI e dalle relative norme di attuazione) in base alla categoria catastale dell'immobile (per le abitazioni il moltiplicatore è 160);

-        per i terreni agricoli (successivo comma 5), applicando all'ammontare del reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento un moltiplicatore pari a 130; esso è pari a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

-        per fabbricati di gruppo D non iscritti in catasto e delle aree fabbricabili, è rimasta inalterata la disciplina ICI.

L’aliquota di base IMU (comma 6 dell’articolo 13) è pari allo 0,76 per cento. Ma è data facoltà ai comuni di modificare l’aliquota di base, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali. Ricordo inoltre che ai sensi del  comma 9 dell'art. 13,  i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nei seguenti casi:

-        immobili non produttivi di reddito fondiario;

-        immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

-        immobili locati.

Ci sono inoltre due ipotesi di riduzione per legge dell'aliquota. In particolare sussiste:

-        la riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. In relazione alla “prima casa”spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;

-        la riduzione  allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.


 

 

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