Calcolo imu 2013, come si versa il primo acconto di giugno

Martedì, 28 Maggio 2013

Ho una abitazione principale e una seconda casa. Volevo sapere come è possibile determinare l'acconto imu da versare a Giugno e su quale immobile si applica la sospensione. Sara 

Si ricorda che l'acconto Imu è sospeso per l'abitazione principale, ma anche per le assimilazioni (all'abitazione principale) decise dal Comune, con delibera del 2012 o del 2013. L'assimilazione è possibile per le abitazioni dei residenti all'estero iscritti all'Aire e per le case non affittate di disabili o anziani ricoverati in via permanente e residenti in un istituto di cura;   In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario ha diritto d'abitazione sull'ex casa famigliare e non versa l'acconto. L'acconto è sospeso anche per le case delle coop edilizie a proprietà indivisa o le case popolari.

La sospensione dell'acconto Imu sull'abitazione principale riguarda anche le pertinenze, fino a un massimo di tre, di cui una per ognuna di queste categorie catastali: C/2 (soffitte, cantine o magazzini), C/6 (box auto) e C/7 (tettoie). Nel limite vanno conteggiate anche le pertinenze iscritte in catasto con la casa, per esempio la cantina dell'alloggio. Va pagato l'acconto per le pertinenze in più, come il secondo box; sospensione anche per i terreni agricoli, compresi gli incolti, e i fabbricati rurali strumentali. Gruppo, quest'ultimo, in cui rientrano gli edifici accatastati in D/10, ma anche quelli di altre categorie, purché dotati dell'annotazione «R».

L'acconto Imu da pagare entro il 17 giugno è il 50% di quanto dovuto in base ad aliquote e detrazioni decise dal Comune nel 2012, anche se entro il 16 maggio scorso fosse già stata pubblicata sul sito delle Finanze una delibera comunale per il 2013. Questo chiarimento è contenuto in un emendamento al Dl 35 non ancora convertito in legge, ma può essere applicato fin da subito, secondo la circolare 2/DF/2013. Si possono seguire le regole comunali 2012 anche per l'acconto Imu sui fabbricati produttivi in categoria D (esclusi i D/10, per cui l'acconto è congelato); per ora, chi vuole può pagare seguendo le delibere comunali per il 2013, se più favorevoli di quelle dell'anno scorso. Ma ciò sarà possibile - come detto sopra - sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl pagamenti. 

L'acconto Imu può essere pagato con il modello F24 o, in alternativa, utilizzando il bollettino postale. Ai codici tributo dell'anno scorso le Entrate ne hanno aggiunti due con la recente risoluzione 33/E per i fabbricati produttivi tenuti all'acconto: 3925 per la quota statale ad aliquota dello 0,76%; 3930 per l'eventuale maggiorazione comunale fino allo 0,3%. Le abitazioni principali in categorie catastali di pregio (A/1, A/8 e A/9) versano l'acconto con il codice 3912. Gli altri fabbricati diversi da quelli di categoria D usano il codice 3918 e le aree fabbricabili il 3916. Non si usano più, invece, i codici 3919 e 3917 perché su questi fabbricati non c'è più quota statale.


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