Imu, l'esenzione irpef si verifica anche se l'immobile è concesso in comodato o inagibile

Martedì, 11 Giugno 2013

Ho un immobile dato  in comodato d'uso gratuito ai miei figli. Volevo sapere se si verifica l'effetto sostitutivo rispetto all'Irpef. Gianni da Roma

La risposta è positiva. La sostituzione dell'Imu all'Irpef e alle relative addizionali dovute sui redditi fondiari si verifica se l'immobile non risulta locato (fabbricati) o affittato (terreni) a terzi, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia utilizzato direttamente dal possessore, tenuto a disposizione per un utilizzo diretto solo eventuale o potenziale, concesso in comodato gratui­to a terzi, oppure destinato alla locazione, ma di fatto sfitto.

Nel caso di immobile riconosciuto inagibile, dove la base imponibile è ridotta forfettariamente del 50% si verifica comunque l'effetto di sostitu­zione?

La circolare dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2013 n. 5/E (paragrafo 2.6) ha chiarito che per gli immobili inagibili l'Imu si applica su una base imponibile ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria (articolo 13, com­ma 3, Lettera b), del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), confermando che anche su di essi si verifica l'operatività della sostituzio­ne dell'Irpef a opera del tributo comunale. 


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