APE sociale, Quando si presenta la domanda per i lavoratori disoccupati

Franco Rossini Martedì, 16 Gennaio 2018

Ho 63 anni e 6 mesi, 37 anni contributivi, sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo e percepirò la Naspi fino al 24 aprile 2018. L'11/01/18 presso la sede CISL della mia città ho presentato la domanda di verifica all'INPS del requisito contributivo per l'Ape Sociale. Per la domanda di accesso mi hanno detto di ritornare a fine luglio, al conseguimento anche del requisito dei tre mesi di disoccupazione dal termine del percepimento della Naspi. E' corretto? Oppure, anche la domanda di accesso all'Ape va presentata entro il 31/3/18? Come devo comportare? Grazie anticipatamente. Kamsin Secondo quanto esposto nella Circolare Inps numero 100 del 16 Giugno 2017 occorre produrre due domande per aver diritto all'Ape sociale. La prima volta alla verifica delle condizioni, la seconda volta al conseguimento della prestazione. La prima istanza, per quanto riguarda il profilo dedicato ai lavoratori disoccupati, deve essere prodotta dal lavoratore in condizione di disoccupazione ed al termine della fruizione dell'ammortizzatore sociale con l'allegazione della lettera di licenziamento e l'indicazione della data di conclusione della fruizione dell'ammortizzatore sociale (nel caso di specie la Naspi) (punto 5 della Circolare 100/2017). La seconda domanda, quella volta all'accesso alla prestazione, va prodotta scaduto il termine di tre mesi di inoccupazione dalla fine della Naspi.

Nel caso di specie, pertanto, l'istanza di verifica andava prodotta dopo il 24 Aprile 2018 e quella di accesso alla prestazione il 25 luglio 2018, decorsi, per l'appunto i tre mesi di inoccupazione dal termine della Naspi. L'Ape sociale decorrerà così dal 1° agosto 2018 sino all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni allo stato attuale). Nel caso in questione la domanda è stata prodotta prima della scadenza dell'ammortizzatore sociale e, quindi, occorrerà controllare che essa non venga rigettata dall'Inps.  

Buongiorno, dal mio cassetto previdenziale la domanda di ottava salvaguardia risulta accolta, alla data di accoglimento( aprile 2017 ) ero in mobilità con scadenza della stessa a novembre 2017 con non ancora 40 anni di contributi, e decorrenza della pensione in dicembre 2020. In luglio dello stesso anno ho sospeso la mobilità per un contratto a tempo determinato che mi spostato la scadenza della stessa mobilità nel 2018. secondo il vostro simulatore con i nuovi dati, cioè 40 anni entro il 06/01/2018 la mia decorrenza pensionistica si anticipa a maggio 2019. Dal momento che sono ancora in attesa della lettera di conferma dell'accoglimento della istanza di ottava salvaguardia mi chiedo se come sostiene il vostro simulatore i nuovi contributi posteriori all'istanza stessa saranno presi in considerazione dal'INPS.

Con la salvaguardia pensionistica il lettore può far salve le vecchie regole di pensionamento. Tali regole consentono l'andata in pensione, tra l'altro, al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni più una finestra mobile di 15 mesi. Pertanto se raggiunge i 40 anni di contributi nel gennaio 2018 per effetto del conteggio dei contributi maturati durante il contratto a tempo determinato il lettore riceverà il primo rateo dal 1° maggio 2019.  

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