La legge n. 197/2022 ha prorogato sino al 31 dicembre 2023 l'assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli.

APE Agevolato / APE Sociale

L'APe agevolato è un sussidio economico introdotto dall'articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel regime pubblico obbligatorio, a partire dal 1° maggio 2017, alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore a condizione di avere raggiunto il 63° anno di età unitamente ad almeno 30 o 36 anni di contributi.

Lo strumento, inizialmente previsto sino al 31.12.2018, è stato più volte prorogato da ultimo con l'articolo 1, co. 288-291 della legge n. 197/2022 sino al 31.12.2023.

Indice

Destinatari

Lo strumento si rivolge agli iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell'Inps. Dunque riguarda tanto i lavoratori dipendenti (sia del settore pubblico che privato), che gli autonomi e i parasubordinati con la sola esclusione dei liberi professionisti iscritti ad ordini e collegi.

Possono accedere al trattamento in parola i soggetti residenti in Italia, non titolari di alcun trattamento pensionistico diretto, in uno dei seguenti quattro profili di tutela:

A) Disoccupati

Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (quella cioè che si attiva per le imprese che impiegano più di 15 dipendenti, ex art. 7 della legge 604/1966 a seguito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo) ed abbiano integralmente esaurito la prestazione di disoccupazione loro spettante (es. Naspi).

Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi anche i lavoratori la cui disoccupazione sia conseguenza della scadenza di un contratto a termine a condizione che nei tre anni precedenti la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.

Dal 1° gennaio 2022 l'articolo 1, co. 91 della legge n. 234/2021 ha abrogato il requisito originariamente previsto secondo il quale gli interessati devono avere concluso da almeno tre mesi il godimento della disoccupazione spettante.

B) Caregivers 

Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione e, al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dal 1° gennaio 2018 sono inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 

C) Invalidi Civili

Siano in possesso di almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione ed essere stati riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74 per cento.

D) Lavori cd. Gravosi

Siano lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'Ape sociale, abbiano svolto una o più delle professioni contenute nell'Allegato n. 3 alla legge n. 234/2021 per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Dal 1° gennaio 2022, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianita' contributiva è ridotto a 32 anni.

Contribuzione

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennità possieda contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall'Ape sociale:

  1. i versamenti si considerano unitariamente ai fini del diritto alla prestazione;
  2. il calcolo della rata mensile del trattamento è effettuato prò quota per ciascuna gestione, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati presso ogni cassa, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 D.P.C.M. n. 88/2017; circ. Inps n. 100/2017).

Tenuto conto che l'Ape sociale non costituisce un trattamento pensionistico, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo dei 30/32/36 anni non rilevano eventuali maggiorazioni di cui il richiedente potrebbe beneficiare all'atto del pensionamento. In ogni caso, non concorrono al diritto e all'importo dell'indennità le gestioni di previdenza che non riconoscono l'Ape sociale, quali le casse professionali. La contribuzione accreditata presso le gestioni dei liberi professionisti può essere utile all'Ape sociale soltanto nell'ipotesi di ricongiunzione verso una delle gestioni amministrate dall'lnps.

Per le lavoratrici è prevista una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ciascun figlio nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna). A seconda dei casi, pertanto, la prestazione può essere richiesta anche con 28 anni di contributi (anziché 30) o con 34 anni (anziché 36).

Misura

Il sussidio consiste in un assegno di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia erogato direttamente dall'Inps per 12 mesi all'anno il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi non rivalutabili annualmente (qui ulteriori dettagli).

Cumulabilità

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (si pensi, in particolare alla Naspi) nè con l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Nè può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta (mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti concessi al beneficiario nonchè con le prestazioni di invalidità civile). 

Per accedere al sussidio occorre aver cessato qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma fermo restando la possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di 8.000 euro annui (4.800 euro nel caso di lavoro autonomo). Qui ulteriori informazioni.

Il beneficiario dell'Ape Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto (es. pensione anticipata o quota 100).

Dipendenti Pubblici

Per i dipendenti pubblici il termine di pagamento delle indennità di fine servizio decorre dal raggiungimento della pensione di vecchiaia e non da quella dell'accesso all'Ape agevolata. Dunque con uno slittamento di alcuni anni

Domanda di certificazione dei requisiti

Prima dell'invio della vera e propria domanda di liquidazione dell'indennità Ape sociale, è necessario aver inoltrato la domanda di certificazione del diritto alla prestazione. Ai fini del rilascio della certificazione da parte dell'lnps, il richiedente deve presentare (artt. 4, 5, 6, 7 e 11 D.P.C.M. n. 88/2017):

  1. un'istanza di riconoscimento delle condizioni per il diritto all'Ape sociale;
  2. un'autodichiarazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi al momento della domanda o, alternativamente, entro il 31 dicembre dell'anno considerato;
  3. la documentazione speciale che certifichi il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 5 D.P.C.M. n. 88/2017, differente in base alla categoria di appartenenza (es. verbale ASL di riconoscimento dell'invalidità civile in misura almeno pari al 74%).

Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, l'Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo all'invio della domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta sia in Italia sia all'estero. Le condizioni per l'accesso all'Ape sociale devono essersi realizzate già al momento della presentazione della domanda di certificazione dei requisiti, ad eccezione del requisito anagrafico, dell'anzianità contributiva, della conclusione della prestazione per la disoccupazione e del periodo di svolgimento dell'attività lavorativa gravosa in via continuativa; i requisiti devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Per non perdere ratei di trattamento, coloro che, al momento della presentazione della domanda di certificazione delle condizioni, risultano già in possesso di tutti i requisiti previsti, possono presentare contestualmente anche la domanda di Ape sociale (messaggio Inps n. 163/2020).

Processo di Verifica

I lavoratori che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2023 devono produrre l'istanza di verifica, a seguito dell'intervento di cui alla Legge n. 234/2021, entro tre finestre temporali così fissate: al 31 marzo (istanza tempestiva); tra il 1° aprile ed il 15 luglio (istanza intermedia) oppure tra il 16 Luglio ed il 30 Novembre (istanza tardiva).

L'indennità è soggetta a un plafond annuale legato alle risorse accantonate dalla L. n. 232/2016, esaurite le quali non è più possibile riconoscere l'Ape sociale, anche in presenza di tutti i requisiti.

L'Inps, di norma, comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica entro:

  • il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
  • il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
  • il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre dello stesso anno.

Documenti: Il DPCM 23 Maggio 2017 (GU 138 del 16 Giugno 2017); Circolare Inps 100/2017; Messaggio inps 2884/2017; Le FAQ Inps del 12.7.2017; Messaggio Inps 4170/2017; Messaggio inps 4195/2017; Messaggio Inps 4947/2017; Circolare Inps 34/2018; Messaggio inps 1481/2018; Messaggio Inps 402/2019; Circolare Inps 15/2019; Messaggio Inps 274/2022; Circolare Inps 62/2022

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