Esodati: il rapporto di lavoro si deve essere risolto entro il 31 Dicembre 2011

Giovedì, 08 Marzo 2012

buongiorno, sono una dipendente Unicredit nata il 16/6/1954, assunta il 1/10/1976 con 4 anni di laurea riscattati. Ho aderito all'accordo sindacale del 18/10/2010 (al quale hanno aderito molti dipendenti) , in base al quale al maturare del requisiti minimi di età/anzianità contributiva, nel mio caso i 40 anni contributivi , il 1/10/2012 avrei cessato il mio rapporto con l'azienda, che mi avrebbe riconosciuto, a titolo di incentivazione all'esodo il 70% dell'ultima retribuzione ordinaria netta da calcolare per il numero di mesi intercorrenti tra la data di cessazione e la data corrispondente alla finestra di accesso al trattamento pensionistico AGO. Desidero sapere se alla luce della riforma Fornero, la mia posizione resta immutata usufruendo quindi del regime pensionistico previgente o l'accordo di cui sopra deve essere considerato decaduto. Ringrazio per i chiarimenti che mi verranno cortesemente forniti in merito.

 

Purtroppo l'accordo stipulato non sembra idoneo ad assicurare la permanenza all'interno della previgente disciplina pensionistica. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012, la permanenza viene infatti concessa ai soli lavoratori "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013".

In particolare, tra le condizioni mancanti, spicca l'assenza della risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 Dicembre 2011. 

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