Esodati, Quando la sospensione della mobilità anticipa l'uscita

Franco Rossini Giovedì, 08 Marzo 2018

Ho fatto istanza per l'ottava salvaguardia in gennaio 2017, in aprile INPS mi comunica che la domanda è accolta e che i miei requisiti, con termine della mobilità in novembre 2017 e circa 2075 settimane di contributi, determinano la decorrenza della pensione in dicembre 2020.

Nel corso dell'anno ho trovato un lavoro a tempo determinato che, sospendendo la mobilità, ne determina lo slittamento approssimativamente a settembre 2018. Utilizzando il vostro simulatore, con la fine della mobilità a novembre 2017, senza versamenti di altri contributi, la decorrenza della pensione va a dicembre 2020; quindi dati INPS e simulatore coincidono. Però, spostando la fine della mobilita a settembre 2018 con pagamento contributi e 2080 settimane maturate entro il 06/01/2018, la decorrenza si anticipa a maggio 2019. INPS alle mie domande, continua a definire la decorrenza, nel 2020 come se il maturato successivamente non contasse. Le chiedo, ha ragione INPS oppure il vostro simulatore? D'altra parte, come cita l'ottava salvaguardia, lavorando con contratto a tempo determinato nel 2017 e spostando la fine della mobilità nel 2018, maturo 2080 settimane al 06/01/2018 e non nei 36 mesi successivi, quindi riterrei valido il calcolo del vostro simulatore. Ciro

 Da quanto si comprende se il lettore non avesse proseguito l'attività lavorativa (o comunque non versa contributi volontari) sarebbe andato in pensione con le quote (cioè con la somma di anzianità contributiva e di quella anagrafica) e non con la massima anzianità contributiva (2080 settimane). Per tale ragione la data di decorrenza era prevista nel dicembre 2020. 

Se, invece, proseguisse l'attività lavorativa, come ha fatto, può raggiungere le 2080 settimane necessarie per il pensionamento anticipato secondo la normativa ante fornero la sua pensione avrà decorrenza dopo 15 mesi dalla data di perfezionamento del suddetto requisito contributivo. Dato che si ritiene che la contribuzione prosegua, senza soluzione di continuità dopo il novembre 2017, il lettore potrebbe integrare i 40 anni di contributi già nel gennaio 2018 con decorrenza quindi della pensione il 1° maggio 2019. E' di tutta evidenza che, quindi, che il lettore con la sospensione della mobilità riesce a coprire le 5 settimane contributive originariamente mancanti alle 2080 settimane con rapporti di lavoro a tempo determinato; e riesce, pertanto, ad anticipare la data di uscita di diversi mesi rispetto al pensionamento con le quote. In tal caso l'Inps dovrà riconoscere l'anticipo della decorrenza della pensione considerando anche il maturato contributivo accreditato in virtu' dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Si rammenta che la data del 6 gennaio 2018 non c'entra nulla in quanto riguarda altri profili di tutela. Nel profilo "mobilità" occorre esclusivamente maturare il diritto a pensione (con le vecchie regole pensionistiche) entro 36 mesi dal termine della mobilità. Un requisito ampiamente soddisfatto nel caso di specie.

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