I lavoratori nei fondi speciali di esubero salvi dalla Riforma Fornero

Mercoledì, 29 Febbraio 2012

Sono una lavoratrice del settore bancario esodata in data 12 Dicembre 2010. Ad oggi ricevo una prestazione dal fondo esubero di solidarietà bancario che eroga le prestazioni per 4 anni sino al raggiungimento dei miei 60 anni che, secondo la vecchia disciplina erano sufficienti per andare in pensione. Ora cosa mi succederà se hanno innalzato i requisiti per la pensione di vecchiaia? Le prestazioni straordinarie del Fondo mi copriranno sino ai nuovi requisiti: è vero?

La lettrice rientra nella clausola di salvaguardia ai sensi dell'art. 24, comma 14, lett. c) del Dl 201/2011 come convertito dalla Legge 214/2011. Infatti ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la previgente disciplina pensionistica, seppur sempre nei limiti del plafond di risorse stanziate dal successivo comma 15 della Legge 214/2011. Per conoscere le modalità di ammissione è necessario attendere la promulgazione di un decreto interministeriale che deve avvenire entro il 30 Giugno 2012.

Le prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà di settore consistono nell'assegno corrisposto al lavoratore che cessa l’attività al fine di accompagnarlo alla pensione. Si tratta di un importo mensile straordinario per il periodo (max 60 mesi) compreso tra la data di cessazione e quella di erogazione della pensione INPS, nonchè la copertura dei contributi per il periodo compreso tra la data di cessazione e quella di maturazione del requisito pensionistico. Per come sono strutturate quindi non appaiono idonee a coprire l'eventuale non ammissione del predetto beneficio.

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