Lavori usuranti, nessuna modifica dalla Riforma per chi matura i requisiti prima del 31 Dicembre 2011

Giovedì, 08 Marzo 2012

Vorrei cortesemente avere un chiarimento sulla mia posizione pensionistica: sono nato il 06/1952 e al 31/12/2011 ho maturato 40 anni di contribuzione , e sono considerato un lavoratore usurante avendo maturato 64/71 notti negli ultimi 7 anni.
Premetto di aver dato le dimissioni al 31/12/2011, poichè mi era stato detto di poter andare in pensione, poichè per i lavoratori usuranti la quota nel 2011 era 94, ed io ho raggiunto quota 99, vorrei se possibile una sua valutazione, e sapere la mia finestra di pensionamento. Grazie
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Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. d), e comma 6, lett. a),  Dlgs 67/2011 la "quota", relativa all'anno 2011, per il conseguimento del diritto alla pensione per i lavoratori usuranti con 64/71 notti l'anno lavorate è 94 con un minimo di età anagrafica pari a 59 anni. Confermo quindi che avrebbe già maturato il requisito di accesso alla pensione (in Giugno 2011 al compimento dei 59 anni di età) e sta scontando la finestra di 12 mesi stabilita dall'art. 12, comma 1, Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 (richiamate espressamente anche in tema di lavori usuranti ai sensi dell'art. 1, comma 1, Dlgs 67/2011).  La decorrenza della pensione dovrebbe dunque spettare dal 1° Luglio 2012.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Dlgs 67/2011, i lavoratori che avevano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (come nel caso di specie), dovevano trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 30 settembre 2011 (pena un ulteriore differimento nella percezione del trattamento pensionistico; cfr art. 2, comma 4, del citato decreto).

 

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