Mobilita': i requisiti per essere esenti dalla riforma Fornero

Martedì, 06 Marzo 2012

Ho interrotto il rapporto di lavoro il 29 aprile 2010 firmando un accordo di mobilità (tipo mobilità L223/91 art 24)-
L’INPS ha accettato la richiesta di mobilità in data 06/05/2010. (domanda n- 6022486/700005) (2010/400047)-
La data della pensione di anzianità (40 anni di contributi), è prevista il 24/11/2012 con decorrenza 01/04/2013
Con il D.L. 78/2010 di luglio, la mia nuova decorrenza slittava al 01/12/2013, con 8 mesi in cui non avrei percepito né l’indennità di mobilità, né la pensione. Oggi con la nuova normativa, come mi colloco? Mantengo la data dell’01/12/2013?

 

I lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi stipulati in data antecedente il 4 dicembre 2011 e che maturano il diritto al pensionamento, calcolato secondo la previgente disciplina, durante la fruizione dell'indennità di mobilità fanno salva la previgente disciplina (Art. 24, comma 14, Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011) nei limiti tuttavia di un plafond di risorse stanziate ai sensi del successivo comma 15 del citato decreto.

Ritengo dunque che possa accedere alla pensione con la decorrenza del 1 Dicembre 2013.

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