Pensioni, uscita anticipata per il lavoratore in mobilità

Franco Rossini Sabato, 26 Settembre 2015

Sono un ex dipendente Telecom Italia messo in mobilità dal 9 febbraio 2013 ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n°223 del 1991 in adempimento degli accordi sindacali del 2 novembre 2010 e il Governo dell’allora ministro del lavoro sen. Sacconi, nella quale prevedevano 3900 esuberi da collocare in mobilità. Al momento del licenziamento la Telecom mi pagato dei contributi x 34 mesi e mi disse che al termine, cioè al 30 ottobre 2015, avrei maturato i requisiti di pensione secondo la vecchia legge Tremonti. Ovviamente l’INPS mi sta pagando regolarmente la mobilità. A fine agosto ho fatto la domanda di pensione, alla quale l’INPS risponde con una bella reiezione. Nella quale viene specificato che al 31-8-2015 ho maturato 2135 settimane contributive insufficienti per la pensione per la quale mi viene specificato ne occorrono 2227.

Mi sono recato presso l’INPS di Pescara e sono stato a colloquio con un impiegata che poi è la stessa che la mi ha spedito la risposta negativa, la quale mi conferma che non posso andare in pensione con la vecchia legge Tremonti, e verificando la mia posizione mi dice che il mio periodo di mobilità dovrebbe finire il 9 febbraio 2017. Mi sono messo a leggere le varie leggi sulle pensioni ed ho trovato che secondo me la legge 135 del 2012 nell’articolo 2 lettera a rispecchia proprio il mio caso. Per eventuali calcoli faccio presente che sono nato il 1 settembre 1954. Kamsin Si condivide il ragionamento del lettore. L'articolo 2, comma 1 lettera a) della 135/2012 come modificata di recente dalla legge 147/2014 tutela, tra l'altro, i lavoratori che siano cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 in seguito ad accordi sindacali stipulati entro il 31.12.2011 in sede governativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012. E che maturino il diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.

Nel caso di specie si ritiene che il lettore possa invocare tale disposizione in quanto ha maturato il diritto a pensione, con le vecchie regole, cioè 40 anni di contributi nell'Agosto 2014, entro la mobilità, con prima decorrenza utile dal 1° dicembre 2015, dopo 15 mesi di finestra mobile. Resta da verificare se l'azienda esodante abbia rispettato gli obblighi comunicativi predetti. 

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