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- Olap
02/11/2025 11:58
Risposta da Olap al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
È possibile anche formulare delle stime previsionali dei coefficienti di trasformazione per il biennio 2027-2028?
- Nicola54
02/11/2025 09:55
Risposta da Nicola54 al topic Diritto all'Ape Social
Gradito parere di JB o Gianni, non sono certo della risposta che sembrerebbe negativa, in particolare se per quel breve periodo di attività lavorativa sono stati versati contributi e risultano sul fascicolo previdenziale dell'INPS.
Qui di seguito invio alcune FAQ dal sito INPS in risposta a quesiti su diritto ad Ape Social; il periodo di tre mesi di inoccupazione post NASPI è stato abrogato con leggi successive.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
37. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta
Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
38. Un lavoratore viene licenziato da contratto a tempo indeterminato entra in NASPI riprende il lavoro con contratto a tempo determinato per due mesi e poi ritorna in Naspi fino ad esaurimento della stessa e tuttora è inoccupato.
Si chiede, ai fini della valutazione del diritto o meno all'APE SOCIALE, se quella ripresa a tempo determinato è rilevante oppure no.
Risposta
La ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASPI NON rileva ai fini della valutazione del diritto al beneficio dell’ape sociale.
Resta fermo che la domanda di riconoscimento della condizioni per l’Ape sociale potrà essere presentata solo al termine della prestazione NASPI ed, in ogni caso, terminato di godere della prestazione di disoccupazione, il soggetto deve conservare lo status di disoccupato. Un’eventuale rioccupazione pregiudicherebbe il conseguimento del diritto all’ape sociale.
Progetto di tirocinio al termine della prestazione di disoccupazione
39. Un soggetto, successivamente al trattamento di disoccupazione Aspi, per un anno è stato destinatario di un progetto di tirocinio finalizzato al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione e per il quale ha ricevuto un compenso. Si chiede di sapere de, possa accedere all’APE sociale
Risposta
L’attività del tirocinante non configura un rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, tant’è che la percezione di compensi non dà titolo all’accreditamento di alcun tipo di contribuzione previdenziale, nemmeno figurativa.
Pertanto, se l’ASPI è stata concessa in seguito a cessazione del rapporto di lavoro derivante da una delle cause indicate dalla legge ( licenziamento, dimissioni per giusta causa ..etc), se è terminata integralmente e se effettivamente nel periodo di svolgimento del tirocinio il soggetto ha conservato lo status di disoccupato, il soggetto può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' ape sociale.
40. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta
SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per "almeno" tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell'ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
41. Dopo la cessazione del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento c’è un breve contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo quel rapporto di lavoro vi è un periodo di inoccupazione superiore ai tre mesi. E’ possibile accogliere la domanda di Ape sociale?
Risposta
No. Per poter accedere al trattamento di Ape sociale è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che a seguito di detta cessazione sia stata richiesta, ottenuta e terminata una prestazione di disoccupazione e che alla stessa abbia fatto seguito un periodo di inoccupazione ininterrotto di almeno tre mesi.
Qui di seguito invio alcune FAQ dal sito INPS in risposta a quesiti su diritto ad Ape Social; il periodo di tre mesi di inoccupazione post NASPI è stato abrogato con leggi successive.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
37. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta
Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
38. Un lavoratore viene licenziato da contratto a tempo indeterminato entra in NASPI riprende il lavoro con contratto a tempo determinato per due mesi e poi ritorna in Naspi fino ad esaurimento della stessa e tuttora è inoccupato.
Si chiede, ai fini della valutazione del diritto o meno all'APE SOCIALE, se quella ripresa a tempo determinato è rilevante oppure no.
Risposta
La ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASPI NON rileva ai fini della valutazione del diritto al beneficio dell’ape sociale.
Resta fermo che la domanda di riconoscimento della condizioni per l’Ape sociale potrà essere presentata solo al termine della prestazione NASPI ed, in ogni caso, terminato di godere della prestazione di disoccupazione, il soggetto deve conservare lo status di disoccupato. Un’eventuale rioccupazione pregiudicherebbe il conseguimento del diritto all’ape sociale.
Progetto di tirocinio al termine della prestazione di disoccupazione
39. Un soggetto, successivamente al trattamento di disoccupazione Aspi, per un anno è stato destinatario di un progetto di tirocinio finalizzato al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione e per il quale ha ricevuto un compenso. Si chiede di sapere de, possa accedere all’APE sociale
Risposta
L’attività del tirocinante non configura un rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, tant’è che la percezione di compensi non dà titolo all’accreditamento di alcun tipo di contribuzione previdenziale, nemmeno figurativa.
Pertanto, se l’ASPI è stata concessa in seguito a cessazione del rapporto di lavoro derivante da una delle cause indicate dalla legge ( licenziamento, dimissioni per giusta causa ..etc), se è terminata integralmente e se effettivamente nel periodo di svolgimento del tirocinio il soggetto ha conservato lo status di disoccupato, il soggetto può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' ape sociale.
40. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta
SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per "almeno" tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell'ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
41. Dopo la cessazione del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento c’è un breve contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo quel rapporto di lavoro vi è un periodo di inoccupazione superiore ai tre mesi. E’ possibile accogliere la domanda di Ape sociale?
Risposta
No. Per poter accedere al trattamento di Ape sociale è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che a seguito di detta cessazione sia stata richiesta, ottenuta e terminata una prestazione di disoccupazione e che alla stessa abbia fatto seguito un periodo di inoccupazione ininterrotto di almeno tre mesi.
- apposta
01/11/2025 19:26
Diritto all'Ape Social è stato creato da apposta
Buonasera a tutti, spero che qulacuno possa aiutarmi a chiarire il seguente caso per il diritto o meno all'Ape Social,
Una persona che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione del personale nel 2012 e che ha ovviamente esaurito il periodo di disoccupazione, allora previsto al posto dell'attuale NASPI, e non ha mai piu' lavorato a meno di due mezze giornate con un'agenzia per il lavoro nel 2016.
Avendo oltre 30 anni di contributi previdenziali versati, puo' ottenere l'APE Social ?
A me sembra che i requisiti ci siano tutti, quello che mi preoccupa sono le due mezze giornate lavorate nel 2016. Tale lavoro è stato svolto senza aver firmato alcun contratto e dopo le due mezze giornate il lavoratore non si è piu' presentato al lavoro.....E' stato comunque pagato per le due mezze giornate
Grazie
Una persona che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione del personale nel 2012 e che ha ovviamente esaurito il periodo di disoccupazione, allora previsto al posto dell'attuale NASPI, e non ha mai piu' lavorato a meno di due mezze giornate con un'agenzia per il lavoro nel 2016.
Avendo oltre 30 anni di contributi previdenziali versati, puo' ottenere l'APE Social ?
A me sembra che i requisiti ci siano tutti, quello che mi preoccupa sono le due mezze giornate lavorate nel 2016. Tale lavoro è stato svolto senza aver firmato alcun contratto e dopo le due mezze giornate il lavoratore non si è piu' presentato al lavoro.....E' stato comunque pagato per le due mezze giornate
Grazie
- Nicola54
31/10/2025 20:52
Risposta da Nicola54 al topic Certificazione APE Social e disoccupati in Naspi
La risposta è negativa.Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, che:- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav; - abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
Quanto sopra è copiato integralmente dalla Circolare INPS n. 99/2017 par. 5.
Quanto sopra è copiato integralmente dalla Circolare INPS n. 99/2017 par. 5.
- Cagnazzo.s
31/10/2025 19:51
Certificazione APE Social e disoccupati in Naspi è stato creato da Cagnazzo.s
Salve, chiedo chiarimento sulla mia situazione, sono in Naspi fino al 08/12/2025, posso già inoltrare in via previsionale, prima della scadenza della naspi la domanda per la verifica a diritto APE Social avendo perfezionato tutti gli altri requisiti?
La decorrenza sarà il 01/01/2026?
La decorrenza sarà il 01/01/2026?
- okay
31/10/2025 16:56 - 31/10/2025 17:02
Risposta da okay al topic Lavoro notturno
Ha fatto domanda per riconoscimento per lavori faticosi e pesanti con modulo AP45?
La documentazione deve essere uguale a quella che ha il datore di lavoro.
Dopo la domanda con il modulo AP45 e allegata la documentazione, l'Inps si interfaccia con il datore di lavoro che deve anche lui dare la stessa documentazione conforme a quella in suo possesso. E' scritto anche sul modulo AP45
quale è stata la risposta dell'Inps?
La documentazione deve essere uguale a quella che ha il datore di lavoro.
Dopo la domanda con il modulo AP45 e allegata la documentazione, l'Inps si interfaccia con il datore di lavoro che deve anche lui dare la stessa documentazione conforme a quella in suo possesso. E' scritto anche sul modulo AP45
quale è stata la risposta dell'Inps?
- Logreco
31/10/2025 16:40
Risposta da Logreco al topic Lavoro notturno
Si.Le mie notti sono superiori a quelle che servono.
Non capisco perché all Inps mi dicono che devo aspettare 67 anni di età.
Non capisco perché all Inps mi dicono che devo aspettare 67 anni di età.
- Libero2020..
31/10/2025 12:48
Risposta da Libero2020.. al topic Circolare INPS 118 12 agosto 2025 - Condono contributivo
La circolare, per come l'ho letta io, non prevede nessun adempimento da parte del pensionato. E' sostanzialmente indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro e finalizzata a implementare gli archivi informatici delle posizioni contributive individuali di dati certi e più corrispondenti alla reale consistenza. Le ricostituzioni delle pensioni poi avverranno d'ufficio (questo si deduce dalla circolare).
In caso di diminuzione dell'importo mensile spettante è precisato che, se la ricostituzione avviene nei termini decadenziali, viene ridotto l'importo in pagamento e l'indebito creatosi se lo piange il datore di lavoro.
Se invece sono decorsi i termini decadenziali l'importo in pagamento non si può più variare e il debito, maturato e futuro, se lo piange il datore di lavoro.
In caso di diminuzione dell'importo mensile spettante è precisato che, se la ricostituzione avviene nei termini decadenziali, viene ridotto l'importo in pagamento e l'indebito creatosi se lo piange il datore di lavoro.
Se invece sono decorsi i termini decadenziali l'importo in pagamento non si può più variare e il debito, maturato e futuro, se lo piange il datore di lavoro.
- antcar
31/10/2025 12:35
Risposta da antcar al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
Sergio,
anche io inizialmente ho incontrato le stesse discrepanze, ma poi cercando in Internet ed anche aiutato dai motori di IA ho capito meglio le procedure e le regole seguite da ISTAT, Ministero del Lavoro e INPS.
Per quanto ho potuto constatare la formula generale è corretta ed ad oggi ho potuto verificare alla precisione gli ultimi due tassi di capitalizzazione del Montante Contributivo (3,6622% per Dec. 2025 e 4,0445% per Dec. 2026).
Per le pensioni con decorrenza nell'anno T, il coefficiente di capitalizzazione si calcola come:
(PIL_T-2 / PIL_T-7)^(1/5)
dove il PIL è quello Nominale (cioè quello a Prezzi Correnti indicati nelle tabelle ISTAT)
Se vuoi puoi verificare esattamente il coefficiente 1,036622 usando i dati del PIL presente nella tabella selezionando Edizione Set. 2024.
Anche io avevo cercato di verificare i coefficienti di anni addietro, ma questo non è possibile perche' non sono a disposizione Edizioni più vecchie di Set. 2024 in quella banca dati a cui stiamo guardando. Per intenderci avremmo bisogno delle Edizioni di Settembre del 2023, 2022, 2021, etc.... che non so se siano reperibili da qualche altra parte, ma sinceramente sono più interessato a calcolare i coefficienti futuri che verificare quelli passati.
La tua osservazione su valori diversi del PIL per uno stesso anno, ma per Edizioni diverse si spiega con il fatto che ISTAT 'raffina' il PIL di un anno anche a distanza di molto tempo (in genere fino a due anni dopo) e questo perchè è un dato che non serve solo per il nostro calcolo, ma anche per considerazioni macroeconomiche più importanti.
Nel calcolo/verifica dei coefficienti di anni addietro bisognerebbe usare il valore dei PIL che erano noti al momento del calcolo da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS (in genere quelli dell' Edizione di Settembre dell'anno del calcolo del MdL).
La normativa prevede poi che se il PIL viene 'raffinato' successivamente da ISTAT, il nuovo valore non va modificare il coefficiente già calcolato dal MdL (tanto il nuovo valore avrà comunque effetto su un coefficiente futuro e tutto andrà in compensazione).
anche io inizialmente ho incontrato le stesse discrepanze, ma poi cercando in Internet ed anche aiutato dai motori di IA ho capito meglio le procedure e le regole seguite da ISTAT, Ministero del Lavoro e INPS.
Per quanto ho potuto constatare la formula generale è corretta ed ad oggi ho potuto verificare alla precisione gli ultimi due tassi di capitalizzazione del Montante Contributivo (3,6622% per Dec. 2025 e 4,0445% per Dec. 2026).
Per le pensioni con decorrenza nell'anno T, il coefficiente di capitalizzazione si calcola come:
(PIL_T-2 / PIL_T-7)^(1/5)
dove il PIL è quello Nominale (cioè quello a Prezzi Correnti indicati nelle tabelle ISTAT)
Se vuoi puoi verificare esattamente il coefficiente 1,036622 usando i dati del PIL presente nella tabella selezionando Edizione Set. 2024.
Anche io avevo cercato di verificare i coefficienti di anni addietro, ma questo non è possibile perche' non sono a disposizione Edizioni più vecchie di Set. 2024 in quella banca dati a cui stiamo guardando. Per intenderci avremmo bisogno delle Edizioni di Settembre del 2023, 2022, 2021, etc.... che non so se siano reperibili da qualche altra parte, ma sinceramente sono più interessato a calcolare i coefficienti futuri che verificare quelli passati.
La tua osservazione su valori diversi del PIL per uno stesso anno, ma per Edizioni diverse si spiega con il fatto che ISTAT 'raffina' il PIL di un anno anche a distanza di molto tempo (in genere fino a due anni dopo) e questo perchè è un dato che non serve solo per il nostro calcolo, ma anche per considerazioni macroeconomiche più importanti.
Nel calcolo/verifica dei coefficienti di anni addietro bisognerebbe usare il valore dei PIL che erano noti al momento del calcolo da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS (in genere quelli dell' Edizione di Settembre dell'anno del calcolo del MdL).
La normativa prevede poi che se il PIL viene 'raffinato' successivamente da ISTAT, il nuovo valore non va modificare il coefficiente già calcolato dal MdL (tanto il nuovo valore avrà comunque effetto su un coefficiente futuro e tutto andrà in compensazione).
- sergio46
31/10/2025 11:38
Risposta da sergio46 al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
Grazie mille per i link della tabella riportanti gli indici del Prodotto Interno lordo dal 2015 in poi.
Per i dati esposti, ho rilevato che la tabella - al settembre del 2024 - riporta valori per gli anni 2022 e 2023 diversi per i medesimi anni riportati sulla tabella di settembre 2025 e non capisco perché.
Cercando di rilevare l'incremento percentuale di ogni anno rispetto al valore dell'anno precedente, ho calcolato poi la MEDIA QUINQUENNALE ma il risultato è un po' diverso da quello ufficiale (per cui il criterio da me seguito non è del tutto valido e quindi occorre far riferimento alla tua formula operando con la radice5).
Infatti, l'indice del tasso dell'anno scorso (da applicare al montante del 2023) mi veniva il 3,86% anziché l'ufficiale 3,66%, mentre per l'anno attuale (da applicare al montante del 2024) mi verrebbe il 4,25% anzichè l'ufficiale 4,0445%
Posto lo screenshot del mio calcolo ove ho usato Libre Office (non avendo Excel di Office).
Per quanto riguarda le tue ipotesi dei prossimi due anni non saprei dirti se possano essere condivisibili, non conoscendo il criterio del calcolo annuale del PIL. Speriamo che altri possano fare piena luce.
Saluti!
https://ibb.co/V0NTpxw4
Per i dati esposti, ho rilevato che la tabella - al settembre del 2024 - riporta valori per gli anni 2022 e 2023 diversi per i medesimi anni riportati sulla tabella di settembre 2025 e non capisco perché.
Cercando di rilevare l'incremento percentuale di ogni anno rispetto al valore dell'anno precedente, ho calcolato poi la MEDIA QUINQUENNALE ma il risultato è un po' diverso da quello ufficiale (per cui il criterio da me seguito non è del tutto valido e quindi occorre far riferimento alla tua formula operando con la radice5).
Infatti, l'indice del tasso dell'anno scorso (da applicare al montante del 2023) mi veniva il 3,86% anziché l'ufficiale 3,66%, mentre per l'anno attuale (da applicare al montante del 2024) mi verrebbe il 4,25% anzichè l'ufficiale 4,0445%
Posto lo screenshot del mio calcolo ove ho usato Libre Office (non avendo Excel di Office).
Per quanto riguarda le tue ipotesi dei prossimi due anni non saprei dirti se possano essere condivisibili, non conoscendo il criterio del calcolo annuale del PIL. Speriamo che altri possano fare piena luce.
Saluti!
https://ibb.co/V0NTpxw4
- antcar
31/10/2025 09:01
Risposta da antcar al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
La Banca Dati Generale di ISTAT che consulto e' disponibile al seguente link (dove in genere si trovano anche i dati dell'inflazione):
esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories
In particolare per i "Conti Nazionali/Conti e Aggr. Econ. Naz. Annuali/Prod. Int. Lordo e Princ. Comp" il link e':
esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw...6_DF_DCCN_PILN_1,1.0
Per quanto riguarda la formula... Non pensare che io calcoli manualmente una radice quinta... Excel aiuta per questo, ma anche una comune calcolatrice sul telefonino e' piu' che sufficiente.
Il valore 1,45% da te stimato per quanto riguarda l'indice FOI ST per il 2025 e' piu' che ragionevole ed e' anche pertinente la tua osservazione sulla mancata perequazione 2026 per il mio amico che ha gia' deciso anche per altri motivi di posticipare la pensione da Dic. 2025 a Feb. 2026 (garantisce a lui e moglie una ottima coperura assicurativa sanitaria aziendale per l'intero 2026).
Comunque penso che l'effetto della rivalutazione del 4% sul Montante sia piu' importante della eventuale perequazione della pensione del 1,45%. Poi c'e' da dire che anche le Quote A e B retributive al 01/01/2026 sarebbero un poco piu' alte rispetto a quelle calcolate al 01/12/2025 in quanto i Coefficienti di Rivalutazione delle Retribuzioni aumenterebbero sempre in virtu' dello stimato 1,45%.
Voglio fare una ulteriore considerazione sui tassi di rivalutazione del Montante contributivo per i successivi due anni che mi riguardano direttamente visto che la Manovra 2026 mi forzerebbe ad andare in pensione a Gen. 2028 (essendo nato nel Nov. 1960), ma su questo gradirei anche il punto di vista tuo e/o di chiunque altro possa aiutare a riguardo.
Per i prossimi due anni le formule da usare sarebbero:
(PIL2025/PIL2020)^(1/5) e (PIL2026/PIL2021)^(1/5)
Anche assumendo/stimando in modo pessimistico per i PIL2025 e PIL206 un valore Nominale pari a quello del PIL2024 (che sarebbe grave dal punto di vista macroeconomico) mi aspetto per i prossimi due anni dei Tassi di Rivalutazione del Montante pari ad almeno il 5,6% e 3,6%. Il valore cosi' alto del 5,6% si spiega perche' il calcolo richiede l'uso del PIL2020 'pandemico' che segno' un -7,4%.
Quindi se ho visto giusto anche per i prossimi due anni i Tassi di Rivalutazione del Montante dovrebbero essere molto importanti (specialmente se confrontati con quelli molto bassi o addirittura nulli di alcuni anni addietro).
Sarebbe gradito un qualsiasi feedback,
Grazie e Buona Giornata.
Antonio
esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw/categories
In particolare per i "Conti Nazionali/Conti e Aggr. Econ. Naz. Annuali/Prod. Int. Lordo e Princ. Comp" il link e':
esploradati.istat.it/databrowser/#/it/dw...6_DF_DCCN_PILN_1,1.0
Per quanto riguarda la formula... Non pensare che io calcoli manualmente una radice quinta... Excel aiuta per questo, ma anche una comune calcolatrice sul telefonino e' piu' che sufficiente.
Il valore 1,45% da te stimato per quanto riguarda l'indice FOI ST per il 2025 e' piu' che ragionevole ed e' anche pertinente la tua osservazione sulla mancata perequazione 2026 per il mio amico che ha gia' deciso anche per altri motivi di posticipare la pensione da Dic. 2025 a Feb. 2026 (garantisce a lui e moglie una ottima coperura assicurativa sanitaria aziendale per l'intero 2026).
Comunque penso che l'effetto della rivalutazione del 4% sul Montante sia piu' importante della eventuale perequazione della pensione del 1,45%. Poi c'e' da dire che anche le Quote A e B retributive al 01/01/2026 sarebbero un poco piu' alte rispetto a quelle calcolate al 01/12/2025 in quanto i Coefficienti di Rivalutazione delle Retribuzioni aumenterebbero sempre in virtu' dello stimato 1,45%.
Voglio fare una ulteriore considerazione sui tassi di rivalutazione del Montante contributivo per i successivi due anni che mi riguardano direttamente visto che la Manovra 2026 mi forzerebbe ad andare in pensione a Gen. 2028 (essendo nato nel Nov. 1960), ma su questo gradirei anche il punto di vista tuo e/o di chiunque altro possa aiutare a riguardo.
Per i prossimi due anni le formule da usare sarebbero:
(PIL2025/PIL2020)^(1/5) e (PIL2026/PIL2021)^(1/5)
Anche assumendo/stimando in modo pessimistico per i PIL2025 e PIL206 un valore Nominale pari a quello del PIL2024 (che sarebbe grave dal punto di vista macroeconomico) mi aspetto per i prossimi due anni dei Tassi di Rivalutazione del Montante pari ad almeno il 5,6% e 3,6%. Il valore cosi' alto del 5,6% si spiega perche' il calcolo richiede l'uso del PIL2020 'pandemico' che segno' un -7,4%.
Quindi se ho visto giusto anche per i prossimi due anni i Tassi di Rivalutazione del Montante dovrebbero essere molto importanti (specialmente se confrontati con quelli molto bassi o addirittura nulli di alcuni anni addietro).
Sarebbe gradito un qualsiasi feedback,
Grazie e Buona Giornata.
Antonio
- sergio46
31/10/2025 03:31
Risposta da sergio46 al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
Complimenti per la tua previsione, avvalorata dell'indice Istat del PIL!
Ti ringrazio in primis per la tua disponibilità a mostrarci la formula ufficiale.
Se non chiedo troppo, vorrei capire dove hai rilevato gli indici basilari PIL del 2024 e 2019 indicati rispettivamente in 2199619,4 e 1804066,8 (sul sito Istat non so dove trovarli ...)
In internet ho capito che per ottenere il risultato della tua formula occorre procedere con la radice "quintupla" (cosa complessa per le mie conoscenze matematiche, basate solo su radice quadrata o cubica)
E' molto più facile ottenere l'indice perequativo per l'aumento delle pensioni dal prossimo anno, basandosi sugli indici mensili dei prezzi al consumo già noti sino a settembre 2025 e poi facendo una media sui 12 mesi, ipotizzando la stessa progressione per i mesi in corso. A tal proposito ho calcolato che la perequazione pensionistica dal 2026 dovrebbe essere pari al 1,45%.
Certamente applicando al montante contributivo dell'anno 2024 l'indice PIL 1,0404, la pensione del tuo amico ne beneficerebbe sostanzialmente.
L'unico neo è il dover aspettare il 2027 per ottenere un aumento perequativo della sua pensione liquidabile nel 2026.
Vi è da capire quale sarebbe il beneficio finale per la pensione del 2026 che si potrebbe confrontare con quella teorica che avrebbe ottenuto a dicembre di quest'anno maggiorata poi della perequazione pensionistica del 2026.
Conosci qualcuno del Patronato che potrebbe fare il confronto?
I miei piu distinti saluti.
Ti ringrazio in primis per la tua disponibilità a mostrarci la formula ufficiale.
Se non chiedo troppo, vorrei capire dove hai rilevato gli indici basilari PIL del 2024 e 2019 indicati rispettivamente in 2199619,4 e 1804066,8 (sul sito Istat non so dove trovarli ...)
In internet ho capito che per ottenere il risultato della tua formula occorre procedere con la radice "quintupla" (cosa complessa per le mie conoscenze matematiche, basate solo su radice quadrata o cubica)
E' molto più facile ottenere l'indice perequativo per l'aumento delle pensioni dal prossimo anno, basandosi sugli indici mensili dei prezzi al consumo già noti sino a settembre 2025 e poi facendo una media sui 12 mesi, ipotizzando la stessa progressione per i mesi in corso. A tal proposito ho calcolato che la perequazione pensionistica dal 2026 dovrebbe essere pari al 1,45%.
Certamente applicando al montante contributivo dell'anno 2024 l'indice PIL 1,0404, la pensione del tuo amico ne beneficerebbe sostanzialmente.
L'unico neo è il dover aspettare il 2027 per ottenere un aumento perequativo della sua pensione liquidabile nel 2026.
Vi è da capire quale sarebbe il beneficio finale per la pensione del 2026 che si potrebbe confrontare con quella teorica che avrebbe ottenuto a dicembre di quest'anno maggiorata poi della perequazione pensionistica del 2026.
Conosci qualcuno del Patronato che potrebbe fare il confronto?
I miei piu distinti saluti.
- antcar
30/10/2025 11:33
Risposta da antcar al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
Proprio oggi vedo che il sito pensionioggi ha pubblicato l'articolo in relazione al nuovo indice di rivalutazione pari a 1,040445 determinato da ISTAT per la rivalutazione del montante contributivo al 31/12/2024 per le pensioni con decorrenza 2026.
Confermato quindi il valore di poco superiore al 4% che avevo stimato in precedenza.
Per chi e' interessato a capire come e' stato calcolato tale valore a partire dai valori dei PIL nominali (pubblicati da ISTAT nella versione Settembre 2025) si veda la seguente formula:
(PIL2024/PIL2019)^(1/5) = (2199619,4/1804066,
^(1/5) = 1,040445
Confermato quindi il valore di poco superiore al 4% che avevo stimato in precedenza.
Per chi e' interessato a capire come e' stato calcolato tale valore a partire dai valori dei PIL nominali (pubblicati da ISTAT nella versione Settembre 2025) si veda la seguente formula:
(PIL2024/PIL2019)^(1/5) = (2199619,4/1804066,
- Nicola54
29/10/2025 21:54
Risposta da Nicola54 al topic PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO
La quota relativa alla Gestione Separata sarà erogata contestualmente alla quota relativa ai 25 anni versati nel fondo FPLD. La pensione anticipata in cumulo che ottiene sommando i contributi versati nelle due Gestioni prescinde dal requisito anagrafico.
- cochise

29/10/2025 19:59 - 29/10/2025 20:02
Risposta da cochise al topic Legge di Bilancio 2026 - PENSIONAMENTO
quando si parla di requisito a pensione si intende compreso di finestra trimestrale eccetto per i CPDEL ( 4 MESI 2025,5 MESI 2026 ETC ETC)
Quindi vecchio requisito a pensione dicembre 2027, significa requisito contributivo raggiunto a settembre, nuovo requisito raggiunto ad ottobre, non si applicano i due mesi del 2028. La decorrenza trasla di un mese
idem per il secondo caso ma trasla di tre mesi
idem in caso di pensione di vecchiaia
Quindi vecchio requisito a pensione dicembre 2027, significa requisito contributivo raggiunto a settembre, nuovo requisito raggiunto ad ottobre, non si applicano i due mesi del 2028. La decorrenza trasla di un mese
idem per il secondo caso ma trasla di tre mesi
idem in caso di pensione di vecchiaia

