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- antcar
01/04/2026 19:34
Risposta da antcar al topic Differenze su stima montante contributivo al 2028
Mauro,
su Sheet 2 (che e' ricavato da un foglio di calcolo relativo al calcolo della mia pensione) devi solo guardare alla parte contributiva che ho modificato con i tuoi dati per fare le dovute verifiche sul montante. Avrei dovuto eliminare del tutto la parte retributiva che contiene ancora alcuni dei miei dati.
su Sheet 2 (che e' ricavato da un foglio di calcolo relativo al calcolo della mia pensione) devi solo guardare alla parte contributiva che ho modificato con i tuoi dati per fare le dovute verifiche sul montante. Avrei dovuto eliminare del tutto la parte retributiva che contiene ancora alcuni dei miei dati.
- Maurus
01/04/2026 18:13
Risposta da Maurus al topic Differenze su stima montante contributivo al 2028
Grazie Antonio, considerando le correzioni che hai apportato al mio foglio, tutto il contributivo quadra.
Ho ancora una domanda sulla quota A: perché nella casella M78 (sheet 2) ci sono 139 settimane, da 1/5/90, anziché 395 dal 1985? Grazie ancora e complimenti!
Ho ancora una domanda sulla quota A: perché nella casella M78 (sheet 2) ci sono 139 settimane, da 1/5/90, anziché 395 dal 1985? Grazie ancora e complimenti!
- antcar
01/04/2026 06:39
Risposta da antcar al topic Differenze su stima montante contributivo al 2028
Ti fornisco alcune indicazioni di carattere generale che potrebbero aiutare a capire la differenza tra i montanti stimati quando si fanno previsioni sul valore futuro del montante contributivo utilizzando diversi strumenti (es., CARPE, foglio di calcolo, Simulazione Online INPS, etc...). Puo' darsi che siano ovvie e gia' note a te, ma le riporto comunque perche' sono in relazione a quello che normalmente noto quando anche io utilizzo strumenti diversi per il calcolo del mio montante futuro in previsione della mia pensione che dovrebbe avere decorrenza 2028.
Assumendo che siano noti i contributi versati a fronte della retribuzione imponibile (che assumo sia uguale per tutti gli strumenti di calcolo usati) l'altro elemento importante nel calcolo del montante contributivo e', come hai detto anche tu, la rivalutazione annuale del montante stesso.
Quando bisogna fare previsioni per la rivalutazione futura del montante c'e' bisogno di ipotizzare quelli che saranno i futuri tassi di rivalutazione e usarli poi nello strumento di calcolo preferito.
Purtroppo, ad esempio, CARPE e Simulazione Online INPS non forniscono una generale e identica flessibilita' per impostare i futuri tassi di rivalutazione del montante contributivo e questo comporta delle inevitabili differenze tra i montanti calcolati da questi due strumenti.
CARPE 70414 (da poco rilasciata), per esempio, ha cablato al proprio interno un coefficiente fisso e pari a 1,040445 (che rappresenta solo una stima) anche per la rivalutazione del montante al 31/12/2025 per decorrenze 2027. Poi CARPE fornisce la possibilita' di inserire a propria discrezione un coefficiente per la rivalutazione del montante al 31/12/2026 per decorrenze 2028 (assumo che anche tu sei interessato decorrenza 2028).
Detto questo, se vuoi puoi mandare il tuo foglio di calcolo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per cercare di farti avere in modo del tutto gratuito le mie osservazioni sul modo in cui hai calcolato il montante al 2028 (e' importante che confermi almeno l'anno di decorrenza della pensione).
Assumendo che siano noti i contributi versati a fronte della retribuzione imponibile (che assumo sia uguale per tutti gli strumenti di calcolo usati) l'altro elemento importante nel calcolo del montante contributivo e', come hai detto anche tu, la rivalutazione annuale del montante stesso.
Quando bisogna fare previsioni per la rivalutazione futura del montante c'e' bisogno di ipotizzare quelli che saranno i futuri tassi di rivalutazione e usarli poi nello strumento di calcolo preferito.
Purtroppo, ad esempio, CARPE e Simulazione Online INPS non forniscono una generale e identica flessibilita' per impostare i futuri tassi di rivalutazione del montante contributivo e questo comporta delle inevitabili differenze tra i montanti calcolati da questi due strumenti.
CARPE 70414 (da poco rilasciata), per esempio, ha cablato al proprio interno un coefficiente fisso e pari a 1,040445 (che rappresenta solo una stima) anche per la rivalutazione del montante al 31/12/2025 per decorrenze 2027. Poi CARPE fornisce la possibilita' di inserire a propria discrezione un coefficiente per la rivalutazione del montante al 31/12/2026 per decorrenze 2028 (assumo che anche tu sei interessato decorrenza 2028).
Detto questo, se vuoi puoi mandare il tuo foglio di calcolo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per cercare di farti avere in modo del tutto gratuito le mie osservazioni sul modo in cui hai calcolato il montante al 2028 (e' importante che confermi almeno l'anno di decorrenza della pensione).
- paolo6
31/03/2026 18:20
Risposta da paolo6 al topic Stima Tasso Capitalizzazione Montante Contributivo per decorrenza pensioni 2027
In un precedente post avevo sollevato un dubbio sulla correttezza del calcolo fatto dal programma di simulazione del portale INPS, in particolare nella rivalutazione del montante, che lo stesso ANTCAR mi aveva confermato. Ho segnalato il problema alla stessa INPS e oggi ho avuto modo di verificare che il simulatore propone un calcolo corretto.
- Maurus
28/03/2026 06:18
Differenze su stima montante contributivo al 2028 è stato creato da Maurus
Buongiorno a tutti, sto cercando di capire l’origine di alcune differenze nel montante contributivo stimato al 2028. Confrontando tre fonti ottengo risultati distanti:
- CARPE: circa +2.000 € rispetto al mio calcolo
- Prospetto di liquidazione dell’Assegno Straordinario: circa –26.000 € rispetto al mio calcolo
- Mio foglio Excel: risultato intermedio, costruito applicando anno per anno l’aliquota di computo e le rivalutazioni previste
- gianni 50
26/03/2026 20:22
Risposta da gianni 50 al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
La liquidazione del supplemento biennale è possibile solo " a condizione che sia stata superata l' età pensionabile "
( Art 7 L.155/81) ma , nel caso di AOI il raggiungimento dell' età pensionabile comporta la trasformazione in pensione di vecchiaia , in presenza dei requisiti di contribuzione e cessazione attività lavorativa dipendente .
( Art 7 L.155/81) ma , nel caso di AOI il raggiungimento dell' età pensionabile comporta la trasformazione in pensione di vecchiaia , in presenza dei requisiti di contribuzione e cessazione attività lavorativa dipendente .
- JackBurton
25/03/2026 21:20
Risposta da JackBurton al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Non ho capito scusa, non hai avuto risposta dal patronato? Per l'altra domanda, quindi confermi che hai lavorato dal 2004 al 2024 con la possibilitá di avere la maggiorazione?
- ciarlyn
25/03/2026 19:32
Risposta da ciarlyn al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Se così fosse ho letto che testualmente "Il supplemento di pensione può essere richiesto una sola volta dopo 2 anni dalla decorrenza della pensione o dall'ultimo supplemento." Considerato che la decorrenza è 2024, questo può essere utile per raggiungere i 40 anni di anzianità per evitare la trattenuta? Eventualmente i 2 anni sono categorici "o si intende dopo almeno 2 anni.." Grazie
- ciarlyn
25/03/2026 19:17
Risposta da ciarlyn al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Il patronato o non lo ha valutato o perché non serviva, non ho avuto risposta.
- JackBurton
25/03/2026 18:47
Risposta da JackBurton al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Confermo le risposte di Gianni50 e Nicola54, vorrei capire meglio due cose, hai lavorato dal 2004 al 2024 con la possibilitá della maggiorazione? Come mai non é stata chiesta in fase di domanda?
- gianni 50
24/03/2026 18:11
Risposta da gianni 50 al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Il comma 42 art1 L.335 è questo :
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di
impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più
favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono
conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
Il riferimento di tabella G è sul complesso del reddito di lavoro annuale e si applica al AOI dell' intero anno .
42. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di
impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più
favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono
conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
Il riferimento di tabella G è sul complesso del reddito di lavoro annuale e si applica al AOI dell' intero anno .
- alonto3
24/03/2026 16:16 - 20/04/2026 17:33
Risposta da alonto3 al topic richiesta estratto da carpe pc
Mi sembra molto problematicoIo non ho permessi L.104 e quindi non riesco a fare una verifica, ma provo a dare delle informazioni generali sulla base delle mie esperienze.
Con Carpe sono frequenti i malfunzionamenti sui contributivi figurativi, dettagliati anche in altre discussioni. E non si presentano a tutti gli utenti. Per la Naspi erano legati alle versioni del programma e ho dovuto aspettare molti mesi per la risoluzione.
Di recente sono stati segnalati dei problemi sui contributi per il servizio militare. E come si può leggere nel post:
www.pensionioggi.it/forum/pensioni/8953-...futura?start=6#71525
il problema non era la versione di Carpe né il nuovo formato del file E1, ma la decorrenza della pensione nel 2021 (ma non so se questo accade anche per i permessi L.104).
Confermo che i malfunzionamenti possono essere segnalati via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. A volte rispondono in tempi breve, a volte dopo mesi, altre volte mai. Non è importante il numero di segnalazioni che si inviano ma l’accuratezza della documentazione che descrive il problema.
Nel mio caso ho inviato: schermate con l’errore usando l’ultima versione di Carpe, schermate senza errore con una precedente versione di Carpe, l’ultimo estratto E1, ecc.
E’ stato un lavoro molto oneroso e per “ricompensare” lo sforzo fatto mi ha poi chiamato il capo progetto INPS e mi ha spedito in anteprima una nuova versione di Carpe per farmela provare.
Onestamente non so se il gioco vale la candela.
In generale, prima di parlare di malfunzionamenti è comunque opportuno aver verificato se il problema è già noto (cercando sul forum, ecc.) o se non è un problema e bastava leggere la documentazione (ad esempio ci sono utenti che usano l’accesso sincrono per prelevare l’estratto e fanno il copia & incolla del PIN senza sapere che devono digitarlo).
Il mio suggerimento è di usare sempre l’ultima versione disponibile di Carpe, scaricare dal sito il programma completo (e non l’aggiornamento), salvare il programma con la versione precedente, rimuovere la precedente installazione, installare la nuova versione. Se quest’ultima mostra degli errori che prima non c’erano, rimuoverla a installare la precedente versione, continuando ad usarla finché non ne viene rilasciata una corretta.
Per avere supporto dal forum su Carpe potrebbe essere utile indicare anche altre informazioni: versione che si sta usando, data di decorrenza impostata, dettaglio sul tipo di informazione errata o mancante con relativa schermata, ecc.
Infine, come già scritto, se i problemi persistono e si vuole usare Carpe solo per una generica previsione della pensione … meglio non usarlo e chiedere aiuto a Cochise. Se invece vuoi provare qualcosa di completamente diverso per rilassarti, try the demo di Basket Bounty su Evoplay.
- ciarlyn
24/03/2026 12:36
Risposta da ciarlyn al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Grazie, comunque la legge parla di maggiorazione dell’anzianità e pensione generica non chiarisce per quale tipo di pensione. Per quanto riguarda il calcolo delle trattenute su percezione parziale della pensione nell'anno?
- gianni 50
24/03/2026 11:01
Risposta da gianni 50 al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
i 40 anni di contributi possono essere conteggiati ai fini di evitare la trattenuta di lavoro solo quando utilizzati sulla pensione o in prima liquidazione o in supplemento . Nel caso specifico poichè l' assegno ordinario decorre dal 2024
il supplemento potrà essere liquidato solo dopo 5 anni da tale decorrenza , salvo che non compia l'età pensionabile di vecchiaia in data precedente . In tale caso sarà liquidata la pensione di vecchiaia con il calcolo di tutta la contribuzione versata fino a decorrenza della vecchiaia .
il supplemento potrà essere liquidato solo dopo 5 anni da tale decorrenza , salvo che non compia l'età pensionabile di vecchiaia in data precedente . In tale caso sarà liquidata la pensione di vecchiaia con il calcolo di tutta la contribuzione versata fino a decorrenza della vecchiaia .
- Nicola54
24/03/2026 09:37
Risposta da Nicola54 al topic AOI e beneficio due mesi contribuzione figurativa utile ..anzianità contributiva
Mediante il modello TE10-V colui che percepisce AOI e svolge attività lavorativa comunica al proprio datore di lavoro la trattenuta da applicare per redditi non cumulabili.Nel modello menzionato l'INPS indica la quota giornaliera non cumulabile. Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (che opera indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per liquidare l'assegno ed eventuali successivi supplementi) e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi (computando anche i periodi riconosciuti a supplemento).
Ciò premesso quei due mesi aggiuntivi figurativi per ogni anno di attività di lavoro svolta dovrebbero, almeno credo, rientrare nel computo. Solo non comprendo come fa ad avere 40 mesi di contributi figurativi. Quello che sembrerebbe certo è che non ci sia automatismo al perfezionamento dei 40 anni di contributi.
Gradito parere di Gianni e JB considerata la non semplicità delle domande.
Ciò premesso quei due mesi aggiuntivi figurativi per ogni anno di attività di lavoro svolta dovrebbero, almeno credo, rientrare nel computo. Solo non comprendo come fa ad avere 40 mesi di contributi figurativi. Quello che sembrerebbe certo è che non ci sia automatismo al perfezionamento dei 40 anni di contributi.
Gradito parere di Gianni e JB considerata la non semplicità delle domande.

