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- apposta
02/11/2025 19:04
Risposta da apposta al topic Diritto all'Ape Social
Ringrazio per le risposte.
Facendo delle ricerche in rete, se ho interpretato bene, ho trovato il messaggio INPS n. 4195 del 25/10/2017 nel quel si legge:" ....... Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione......"
Sembrerebbe che il diritto all'APE Social non si perda con un impiego di durata inferiiore a 6 mesi.
Concordate ?
Grazie
servizi2.inps.it/servizi/Bussola/Visuali...lPortale=&iIDLink=-1
- apposta
02/11/2025 19:02
Risposta da apposta al topic Diritto all'Ape Social
Ringrazio per le risposte.
Facendo delle ricerche in rete, se ho interpretato bene, ho trovato il messaggio INPS n. 4195 del 25/10/2017 nel quel si legge:" ....... Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione......"
Sembrerebbe che il diritto all'APE Social non si perda con un impiego di durata inferiiore a 6 mesi.
Concordate ?
Grazie
Facendo delle ricerche in rete, se ho interpretato bene, ho trovato il messaggio INPS n. 4195 del 25/10/2017 nel quel si legge:" ....... Il Ministero, con nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, ha espresso il seguente parere che introduce una lettura di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione di cui alla lettera a). In particolare il Ministero ha precisato che: “appare condivisibile l’opzione interpretativa proposta dall’Istituto secondo la quale - per i rapporti di lavoro subordinato - è applicabile l’articolo 19, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015”.
Tale disposizione prevede espressamente che “lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi” ; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi, svolti dal richiedente nel periodo successivo alla conclusione della prestazioni di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione......"
Sembrerebbe che il diritto all'APE Social non si perda con un impiego di durata inferiiore a 6 mesi.
Concordate ?
Grazie
- Nicola54
02/11/2025 17:36
Risposta da Nicola54 al topic Diritto alla NasPI
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
(Cfr. Circolare INPS n. 94/2015 par. 2.2) . La nazionalità, differente da quella italiana, non può essere ostativa.
(Cfr. Circolare INPS n. 94/2015 par. 2.2) . La nazionalità, differente da quella italiana, non può essere ostativa.
- sergio46
02/11/2025 16:01
Risposta da sergio46 al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
Non sono un mago, ma posto le mie modeste previsioni.
Ipotizzando un aumento del PIL del 2% nel corso dell'anno 2025 e invece un aumento standard del PIL dell'1,50% per il 2026, si otterrebbe - a mio avviso - un'aumento medio del tasso di capitalizzazione del 6,3% per le pensioni decorrenti nel 2027 (da applicarsi al montante del 31-12-2025) e del 4,50% per le pensioni decorrenti nel 2028(da applicarsi al montante del 31-12-2026) .
Il motivo di tale rilevante incremento è da attribuirsi al valore del PIL del 10% registrato nel 2021 dopo la perdita del 7,40% nell'anno precedenjte avvenuta per il Covid.
Nel fare la media quinquennale del PIL cio'produce valori superiori alla media consueta dell 1,50% per gli anni successivi. Saranno fortunati i prossimi pensionandi nel 2027 e 2028 ma io non mi lamento, perchè sono già in pensione dal lontano 2007 con il retributivo ;.)
Saluti a tutti!
Ipotizzando un aumento del PIL del 2% nel corso dell'anno 2025 e invece un aumento standard del PIL dell'1,50% per il 2026, si otterrebbe - a mio avviso - un'aumento medio del tasso di capitalizzazione del 6,3% per le pensioni decorrenti nel 2027 (da applicarsi al montante del 31-12-2025) e del 4,50% per le pensioni decorrenti nel 2028(da applicarsi al montante del 31-12-2026) .
Il motivo di tale rilevante incremento è da attribuirsi al valore del PIL del 10% registrato nel 2021 dopo la perdita del 7,40% nell'anno precedenjte avvenuta per il Covid.
Nel fare la media quinquennale del PIL cio'produce valori superiori alla media consueta dell 1,50% per gli anni successivi. Saranno fortunati i prossimi pensionandi nel 2027 e 2028 ma io non mi lamento, perchè sono già in pensione dal lontano 2007 con il retributivo ;.)
Saluti a tutti!
- Luis123
02/11/2025 15:44
Risposta da Luis123 al topic Cosa si intende e come si calcola la "retribuzione alla cessazione" ai fini del calcolo del TFS?
This is a very informative discussion about how pension and TFS calculations are determined. For anyone nearing retirement, it's important to understand not only the gross salary but also the
Componenti del Calcolo Della Retribuzione Netta
, as these directly influence the final pension amount. Reviewing your data through
stipendio lordo netto
helps you analyze each component accurately and gain a clearer understanding of how contributions and deductions affect long-term financial outcomes.
- UNLOPEZ
02/11/2025 12:20 - 02/11/2025 12:21
Diritto alla NasPI è stato creato da UNLOPEZ
Buongiorno
Volevo un chiarimento. La mia compagna, di nazionalità Bulgara ma residente da 20 anni in italia, nata nel 1960, stà attualmente lavorando in italia. Ora, a causa di un problema fisico, rottura della cuffia dei rotatori, si trova a dover sostenere a breve la visita del medico competente per decidere la compatibilità con la sua mansione (OSS in casa di riposo).
Lei ha già maturato i requisiti, e stà già percependo una pensione di vecchiaia in Bulgaria, di importo minimo (250€ mensili, al cambio attuale).
La mia domanda è questa, nel caso venisse licenziata, ha diritto alla fruizione della NasPI. (Ovviamente non ha ancora maturato il requisito minimo per la pensione di vecchiaia Italiana.
Grazie a chi volesse chiarirmi questo mio dubbio.
Volevo un chiarimento. La mia compagna, di nazionalità Bulgara ma residente da 20 anni in italia, nata nel 1960, stà attualmente lavorando in italia. Ora, a causa di un problema fisico, rottura della cuffia dei rotatori, si trova a dover sostenere a breve la visita del medico competente per decidere la compatibilità con la sua mansione (OSS in casa di riposo).
Lei ha già maturato i requisiti, e stà già percependo una pensione di vecchiaia in Bulgaria, di importo minimo (250€ mensili, al cambio attuale).
La mia domanda è questa, nel caso venisse licenziata, ha diritto alla fruizione della NasPI. (Ovviamente non ha ancora maturato il requisito minimo per la pensione di vecchiaia Italiana.
Grazie a chi volesse chiarirmi questo mio dubbio.
- Olap
02/11/2025 11:58
Risposta da Olap al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
È possibile anche formulare delle stime previsionali dei coefficienti di trasformazione per il biennio 2027-2028?
- Nicola54
02/11/2025 09:55
Risposta da Nicola54 al topic Diritto all'Ape Social
Gradito parere di JB o Gianni, non sono certo della risposta che sembrerebbe negativa, in particolare se per quel breve periodo di attività lavorativa sono stati versati contributi e risultano sul fascicolo previdenziale dell'INPS.
Qui di seguito invio alcune FAQ dal sito INPS in risposta a quesiti su diritto ad Ape Social; il periodo di tre mesi di inoccupazione post NASPI è stato abrogato con leggi successive.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
37. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta
Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
38. Un lavoratore viene licenziato da contratto a tempo indeterminato entra in NASPI riprende il lavoro con contratto a tempo determinato per due mesi e poi ritorna in Naspi fino ad esaurimento della stessa e tuttora è inoccupato.
Si chiede, ai fini della valutazione del diritto o meno all'APE SOCIALE, se quella ripresa a tempo determinato è rilevante oppure no.
Risposta
La ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASPI NON rileva ai fini della valutazione del diritto al beneficio dell’ape sociale.
Resta fermo che la domanda di riconoscimento della condizioni per l’Ape sociale potrà essere presentata solo al termine della prestazione NASPI ed, in ogni caso, terminato di godere della prestazione di disoccupazione, il soggetto deve conservare lo status di disoccupato. Un’eventuale rioccupazione pregiudicherebbe il conseguimento del diritto all’ape sociale.
Progetto di tirocinio al termine della prestazione di disoccupazione
39. Un soggetto, successivamente al trattamento di disoccupazione Aspi, per un anno è stato destinatario di un progetto di tirocinio finalizzato al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione e per il quale ha ricevuto un compenso. Si chiede di sapere de, possa accedere all’APE sociale
Risposta
L’attività del tirocinante non configura un rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, tant’è che la percezione di compensi non dà titolo all’accreditamento di alcun tipo di contribuzione previdenziale, nemmeno figurativa.
Pertanto, se l’ASPI è stata concessa in seguito a cessazione del rapporto di lavoro derivante da una delle cause indicate dalla legge ( licenziamento, dimissioni per giusta causa ..etc), se è terminata integralmente e se effettivamente nel periodo di svolgimento del tirocinio il soggetto ha conservato lo status di disoccupato, il soggetto può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' ape sociale.
40. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta
SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per "almeno" tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell'ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
41. Dopo la cessazione del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento c’è un breve contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo quel rapporto di lavoro vi è un periodo di inoccupazione superiore ai tre mesi. E’ possibile accogliere la domanda di Ape sociale?
Risposta
No. Per poter accedere al trattamento di Ape sociale è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che a seguito di detta cessazione sia stata richiesta, ottenuta e terminata una prestazione di disoccupazione e che alla stessa abbia fatto seguito un periodo di inoccupazione ininterrotto di almeno tre mesi.
Qui di seguito invio alcune FAQ dal sito INPS in risposta a quesiti su diritto ad Ape Social; il periodo di tre mesi di inoccupazione post NASPI è stato abrogato con leggi successive.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
37. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta
Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
38. Un lavoratore viene licenziato da contratto a tempo indeterminato entra in NASPI riprende il lavoro con contratto a tempo determinato per due mesi e poi ritorna in Naspi fino ad esaurimento della stessa e tuttora è inoccupato.
Si chiede, ai fini della valutazione del diritto o meno all'APE SOCIALE, se quella ripresa a tempo determinato è rilevante oppure no.
Risposta
La ripresa del lavoro con contratto a tempo determinato durante il periodo di fruizione della NASPI NON rileva ai fini della valutazione del diritto al beneficio dell’ape sociale.
Resta fermo che la domanda di riconoscimento della condizioni per l’Ape sociale potrà essere presentata solo al termine della prestazione NASPI ed, in ogni caso, terminato di godere della prestazione di disoccupazione, il soggetto deve conservare lo status di disoccupato. Un’eventuale rioccupazione pregiudicherebbe il conseguimento del diritto all’ape sociale.
Progetto di tirocinio al termine della prestazione di disoccupazione
39. Un soggetto, successivamente al trattamento di disoccupazione Aspi, per un anno è stato destinatario di un progetto di tirocinio finalizzato al reinserimento di soggetti a rischio di esclusione e per il quale ha ricevuto un compenso. Si chiede di sapere de, possa accedere all’APE sociale
Risposta
L’attività del tirocinante non configura un rapporto di lavoro in senso giuslavoristico, tant’è che la percezione di compensi non dà titolo all’accreditamento di alcun tipo di contribuzione previdenziale, nemmeno figurativa.
Pertanto, se l’ASPI è stata concessa in seguito a cessazione del rapporto di lavoro derivante da una delle cause indicate dalla legge ( licenziamento, dimissioni per giusta causa ..etc), se è terminata integralmente e se effettivamente nel periodo di svolgimento del tirocinio il soggetto ha conservato lo status di disoccupato, il soggetto può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all' ape sociale.
40. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta
SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell'accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per "almeno" tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell'ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
41. Dopo la cessazione del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento c’è un breve contratto di lavoro a tempo determinato. Dopo quel rapporto di lavoro vi è un periodo di inoccupazione superiore ai tre mesi. E’ possibile accogliere la domanda di Ape sociale?
Risposta
No. Per poter accedere al trattamento di Ape sociale è necessario che il rapporto di lavoro sia cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che a seguito di detta cessazione sia stata richiesta, ottenuta e terminata una prestazione di disoccupazione e che alla stessa abbia fatto seguito un periodo di inoccupazione ininterrotto di almeno tre mesi.
- apposta
01/11/2025 19:26
Diritto all'Ape Social è stato creato da apposta
Buonasera a tutti, spero che qulacuno possa aiutarmi a chiarire il seguente caso per il diritto o meno all'Ape Social,
Una persona che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione del personale nel 2012 e che ha ovviamente esaurito il periodo di disoccupazione, allora previsto al posto dell'attuale NASPI, e non ha mai piu' lavorato a meno di due mezze giornate con un'agenzia per il lavoro nel 2016.
Avendo oltre 30 anni di contributi previdenziali versati, puo' ottenere l'APE Social ?
A me sembra che i requisiti ci siano tutti, quello che mi preoccupa sono le due mezze giornate lavorate nel 2016. Tale lavoro è stato svolto senza aver firmato alcun contratto e dopo le due mezze giornate il lavoratore non si è piu' presentato al lavoro.....E' stato comunque pagato per le due mezze giornate
Grazie
Una persona che ha perso il lavoro in seguito a licenziamento per riduzione del personale nel 2012 e che ha ovviamente esaurito il periodo di disoccupazione, allora previsto al posto dell'attuale NASPI, e non ha mai piu' lavorato a meno di due mezze giornate con un'agenzia per il lavoro nel 2016.
Avendo oltre 30 anni di contributi previdenziali versati, puo' ottenere l'APE Social ?
A me sembra che i requisiti ci siano tutti, quello che mi preoccupa sono le due mezze giornate lavorate nel 2016. Tale lavoro è stato svolto senza aver firmato alcun contratto e dopo le due mezze giornate il lavoratore non si è piu' presentato al lavoro.....E' stato comunque pagato per le due mezze giornate
Grazie
- Nicola54
31/10/2025 20:52
Risposta da Nicola54 al topic Certificazione APE Social e disoccupati in Naspi
La risposta è negativa.Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto, che:- il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle risultanze Unilav; - abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
Quanto sopra è copiato integralmente dalla Circolare INPS n. 99/2017 par. 5.
Quanto sopra è copiato integralmente dalla Circolare INPS n. 99/2017 par. 5.
- Cagnazzo.s
31/10/2025 19:51
Certificazione APE Social e disoccupati in Naspi è stato creato da Cagnazzo.s
Salve, chiedo chiarimento sulla mia situazione, sono in Naspi fino al 08/12/2025, posso già inoltrare in via previsionale, prima della scadenza della naspi la domanda per la verifica a diritto APE Social avendo perfezionato tutti gli altri requisiti?
La decorrenza sarà il 01/01/2026?
La decorrenza sarà il 01/01/2026?
- okay
31/10/2025 16:56 - 31/10/2025 17:02
Risposta da okay al topic Lavoro notturno
Ha fatto domanda per riconoscimento per lavori faticosi e pesanti con modulo AP45?
La documentazione deve essere uguale a quella che ha il datore di lavoro.
Dopo la domanda con il modulo AP45 e allegata la documentazione, l'Inps si interfaccia con il datore di lavoro che deve anche lui dare la stessa documentazione conforme a quella in suo possesso. E' scritto anche sul modulo AP45
quale è stata la risposta dell'Inps?
La documentazione deve essere uguale a quella che ha il datore di lavoro.
Dopo la domanda con il modulo AP45 e allegata la documentazione, l'Inps si interfaccia con il datore di lavoro che deve anche lui dare la stessa documentazione conforme a quella in suo possesso. E' scritto anche sul modulo AP45
quale è stata la risposta dell'Inps?
- Logreco
31/10/2025 16:40
Risposta da Logreco al topic Lavoro notturno
Si.Le mie notti sono superiori a quelle che servono.
Non capisco perché all Inps mi dicono che devo aspettare 67 anni di età.
Non capisco perché all Inps mi dicono che devo aspettare 67 anni di età.
- Libero2020..
31/10/2025 12:48
Risposta da Libero2020.. al topic Circolare INPS 118 12 agosto 2025 - Condono contributivo
La circolare, per come l'ho letta io, non prevede nessun adempimento da parte del pensionato. E' sostanzialmente indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni datrici di lavoro e finalizzata a implementare gli archivi informatici delle posizioni contributive individuali di dati certi e più corrispondenti alla reale consistenza. Le ricostituzioni delle pensioni poi avverranno d'ufficio (questo si deduce dalla circolare).
In caso di diminuzione dell'importo mensile spettante è precisato che, se la ricostituzione avviene nei termini decadenziali, viene ridotto l'importo in pagamento e l'indebito creatosi se lo piange il datore di lavoro.
Se invece sono decorsi i termini decadenziali l'importo in pagamento non si può più variare e il debito, maturato e futuro, se lo piange il datore di lavoro.
In caso di diminuzione dell'importo mensile spettante è precisato che, se la ricostituzione avviene nei termini decadenziali, viene ridotto l'importo in pagamento e l'indebito creatosi se lo piange il datore di lavoro.
Se invece sono decorsi i termini decadenziali l'importo in pagamento non si può più variare e il debito, maturato e futuro, se lo piange il datore di lavoro.
- antcar
31/10/2025 12:35
Risposta da antcar al topic Tasso per rivalutazione montante contributivo per decorrenza pensioni 2026
Sergio,
anche io inizialmente ho incontrato le stesse discrepanze, ma poi cercando in Internet ed anche aiutato dai motori di IA ho capito meglio le procedure e le regole seguite da ISTAT, Ministero del Lavoro e INPS.
Per quanto ho potuto constatare la formula generale è corretta ed ad oggi ho potuto verificare alla precisione gli ultimi due tassi di capitalizzazione del Montante Contributivo (3,6622% per Dec. 2025 e 4,0445% per Dec. 2026).
Per le pensioni con decorrenza nell'anno T, il coefficiente di capitalizzazione si calcola come:
(PIL_T-2 / PIL_T-7)^(1/5)
dove il PIL è quello Nominale (cioè quello a Prezzi Correnti indicati nelle tabelle ISTAT)
Se vuoi puoi verificare esattamente il coefficiente 1,036622 usando i dati del PIL presente nella tabella selezionando Edizione Set. 2024.
Anche io avevo cercato di verificare i coefficienti di anni addietro, ma questo non è possibile perche' non sono a disposizione Edizioni più vecchie di Set. 2024 in quella banca dati a cui stiamo guardando. Per intenderci avremmo bisogno delle Edizioni di Settembre del 2023, 2022, 2021, etc.... che non so se siano reperibili da qualche altra parte, ma sinceramente sono più interessato a calcolare i coefficienti futuri che verificare quelli passati.
La tua osservazione su valori diversi del PIL per uno stesso anno, ma per Edizioni diverse si spiega con il fatto che ISTAT 'raffina' il PIL di un anno anche a distanza di molto tempo (in genere fino a due anni dopo) e questo perchè è un dato che non serve solo per il nostro calcolo, ma anche per considerazioni macroeconomiche più importanti.
Nel calcolo/verifica dei coefficienti di anni addietro bisognerebbe usare il valore dei PIL che erano noti al momento del calcolo da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS (in genere quelli dell' Edizione di Settembre dell'anno del calcolo del MdL).
La normativa prevede poi che se il PIL viene 'raffinato' successivamente da ISTAT, il nuovo valore non va modificare il coefficiente già calcolato dal MdL (tanto il nuovo valore avrà comunque effetto su un coefficiente futuro e tutto andrà in compensazione).
anche io inizialmente ho incontrato le stesse discrepanze, ma poi cercando in Internet ed anche aiutato dai motori di IA ho capito meglio le procedure e le regole seguite da ISTAT, Ministero del Lavoro e INPS.
Per quanto ho potuto constatare la formula generale è corretta ed ad oggi ho potuto verificare alla precisione gli ultimi due tassi di capitalizzazione del Montante Contributivo (3,6622% per Dec. 2025 e 4,0445% per Dec. 2026).
Per le pensioni con decorrenza nell'anno T, il coefficiente di capitalizzazione si calcola come:
(PIL_T-2 / PIL_T-7)^(1/5)
dove il PIL è quello Nominale (cioè quello a Prezzi Correnti indicati nelle tabelle ISTAT)
Se vuoi puoi verificare esattamente il coefficiente 1,036622 usando i dati del PIL presente nella tabella selezionando Edizione Set. 2024.
Anche io avevo cercato di verificare i coefficienti di anni addietro, ma questo non è possibile perche' non sono a disposizione Edizioni più vecchie di Set. 2024 in quella banca dati a cui stiamo guardando. Per intenderci avremmo bisogno delle Edizioni di Settembre del 2023, 2022, 2021, etc.... che non so se siano reperibili da qualche altra parte, ma sinceramente sono più interessato a calcolare i coefficienti futuri che verificare quelli passati.
La tua osservazione su valori diversi del PIL per uno stesso anno, ma per Edizioni diverse si spiega con il fatto che ISTAT 'raffina' il PIL di un anno anche a distanza di molto tempo (in genere fino a due anni dopo) e questo perchè è un dato che non serve solo per il nostro calcolo, ma anche per considerazioni macroeconomiche più importanti.
Nel calcolo/verifica dei coefficienti di anni addietro bisognerebbe usare il valore dei PIL che erano noti al momento del calcolo da parte del Ministero del Lavoro e/o INPS (in genere quelli dell' Edizione di Settembre dell'anno del calcolo del MdL).
La normativa prevede poi che se il PIL viene 'raffinato' successivamente da ISTAT, il nuovo valore non va modificare il coefficiente già calcolato dal MdL (tanto il nuovo valore avrà comunque effetto su un coefficiente futuro e tutto andrà in compensazione).

