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SESTA SALVAGUARDIA DISCUSSIONE UNIFICATA

08/12/2014 12:41#10911 da Bubu1
Risposta da Bubu1 al topic sesta salvaguardia
Per riguarda il primo interrogativo ,io interpreto che l'Inps si rivolga sicuramente alla platea dei lavoratori della quinta salvaguardia.

e) Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data.

Perfezionamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011. Il predetto versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione.
Decorrenza della pensione entro il 6.1.2015.

Come puoi notare vi è un vincolo relativo alla decorrenza della pensione (6.1.2015) che non compare nella sesta salvaguardia. In questo messaggio vi è il vincolo esclusivo " mediante il versamento di contributi volontari" inoltre " entro sei mesi dalla fine di fruizione dell'indennità di mobilità.

La platea è sicuramente diversa da quella della sesta salvaguardia

a)n.5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012

- Perfezionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, dei requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011. Il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. - Autorizzazione ai versamenti volontari sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o presentazione della domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015.

Come si può notare non vi è vincolo di decorrenza della pensione e la frase esclusiva " mediante il versamento di contributi volontari " è stata sostituita da "anche mediante il versamento di contributi volontari". è stato esteso il periodo a dodici mesi, L'unico vincolo necessario è
"Autorizzazione ai versamenti volontari sussistente alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o presentazione della domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015".

Per quanto riguarda al messaggio attuativo della V salvaguardia che richiama al punto 3.5 del messaggio n.4373 si riferisce chiaramente alla platea dei lavoratori della quinta salvaguardia chiarendo come del resto scritto nel titolo
l' Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (lavoratori in mobilità e autorizzati al versamento dei contributi volontari) .

In particolare, il citato articolo 3, al comma 1, prevede che: “L’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011”.

Al termine di tutta questa discussione a me pare che ne la legge 147/2014 ne il messaggio attuativo dell'INPS pone vincoli al raggiungimento dei requisiti ante Fornero. Questo significa che si può avere accesso alla pensione (chiaramente dopo ulteriori 12 mesi di finestra mobile) con 61 anni e 3 nel mesi raggiungendo la quota di 97.3 nel 2015 e con 61 e 7 mesi raggiungendo quota 97.3 nel 2016.
Ciao Paolo

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08/12/2014 07:13#10905 da cochise
Risposta da cochise al topic sesta salvaguardia
1) Bubu,una semplice domanda , allora a chi si riferisce inps quando parla di......

Al riguardo si precisa che se al momento
del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non
quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma
espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei
contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e
non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla
salvaguardia di cui trattasi
.

2) Se tu ritieni che si riferisca ai lavoratori della V , allora quelli della sesta avrebbero dei privilegi.
E il richiamo al messaggio attuativo della V salvaguardia , riferito prorpio al punto 3.5 a cosa si riferisce?

Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni fornite al punto 3.5 del messaggio n.4373 del 2014, relativo alla categoria di lavoratori in argomento

3) secondo la tua lettura, in conclusione, se un lavoratore, a fine mobilità non ha il requisito anagrafico, può raggiungerlo attraverso la contribuzione volontaria ?

Chiariamo che non mi diverto a mettere i paletti, compito che lascio volentieri ad altri, ma non è mia consuetudine alimentare aspettative che, se pur fondate sull'equità e sul diritto, saranno poi disattese da inps.

Augurandomi di sbagliare io, ti chiedo, dopo aver risposto alle mie tre domande (per chiarire ancora meglio il tema) di porre il quesito a Giorgione e Renato fa ed allargare la discussione.
ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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08/12/2014 03:28 - 08/12/2014 04:21#10904 da Bubu1
Risposta da Bubu1 al topic sesta salvaguardia
Concordo pienamente sulla equiparazione dei lavoratori evidenziati in grassetto.

Dissento sulle conclusioni :

La norma non fa riferimento al perfezionamento dei requisiti in maniera esclusiva "mediante versamento dei contributi volontari" ma " anche mediante il versamento della contribuzione volontaria ".
Questo "anche" sta a significare che si può perfezionare in altro modo.

Con questo "anche", a mio avviso, il legislatore ha voluto definire quella platea di lavoratori
che raggiungono il requisito contributivo ma non quello anagrafico durante la fruizione dell'indennità di mobilità, che perfezioneranno entro i dodici mesi successivi , senza versamenti di contributi.
In effetti le altre categorie di lavoratori ,come tu hai ricordato, insieme a coloro che raggiungeranno i 40 anni di contribuzione, devono esclusivamente perfezionare versando dei contributi.

Per quanto riguarda L' ARTICOLO 3, da te citato nei precedenti messaggi, si riferisce, a mio avviso a un chiarimento di un articolo della quinta salvaguardia ,dove era chiara l' esclusione dei lavoratori che non perfezionavano, durante la fruizione della mobilità, il requisito anagrafico,

La norma , come riportato nel messaggio INPS, richiede semplicemente che venga presentata domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015. Al lavoratore, a mio avviso , se verrà autorizzato ai versamenti, rimarrà la scelta se effettuarli , non per raggiungere un diritto ma per incrementare l' assegno di pensione e eventualmente se durante la mobilità non ha raggiunto i 36 anni di contribuzione anticipare di qualche mese.



Il 36 sono gli anni di contribuzione che bisogna avere quando si raggiunge l'età minima di 61 e 3 mesi per tutto il 2015 e 61 e 7 mesi dal 2016 per raggiungere rispettivamente quota 97,3 e 97,7

Paolo

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07/12/2014 18:13 - 07/12/2014 18:19#10890 da cochise
Risposta da cochise al topic sesta salvaguardia
Bubu,
"La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014.

I lavoratori evidenziati in grassetto sono equiparati, giusto?
Quindi
Al riguardo si precisa che se al momento
del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non
quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia in esame in quanto la norma
espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei
contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e
non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla
salvaguardia di cui trattasi.


è valido per tutti, sia autorizzati ante... o che presentino domanda entro.... giusto?

Cosa significa? ......che se al termine salvaguardia il lavoratore:
1) deve raggiungere il requisito contributivo di 40 anni e ne ha 39 o più,può, versando i C.V. accedere alla salvaguardia.
2) ha l'età anagrafica richiesta (fino al 2015 61 e tre mesi, poi 61 e 7 mesi), ma non ha raggiunto il quorum o, pur raggiungendolo non ha l'età contributiva minima richiesta (35 anni), può,perfezionare il requisito contributivo.
3) ha il requisito contributivo richiesto,ma non ha l'età anagrafica richiesta , NON PUO' ACCEDERE ALLA SALVAGUARDIA.
P.S. non capisco cosa rappresenti il citato, da te, requisito di 36 anni che NON costituisce
un requisito

Può darsi che abbia letto male io la legge, mi spieghi dove trovi che la ai lavoratori che avevano ottenuto questa autorizzazione precedentemente (esattamente all'atto della messa in mobilità), sia consentito un percorso diverso?


Fammi sapere se è chiaro e se concordi
ciao

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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07/12/2014 10:47 - 07/12/2014 10:58#10877 da Bubu1
Risposta da Bubu1 al topic sesta salvaguardia
Scusa se insisto ma il citato articolo 3 si riferisce;
" alla interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (lavoratori in mobilità e autorizzati al versamento dei contributi volontari) ".

Il citato articolo si riferisce alla
categoria dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data .
Io facevo riferimento ai lavoratori che avevano ottenuto questa autorizzazione precedentemente (esattamente all'atto della messa in mobilità).
In questo caso io interpreto che sia valida la platea che ho citato nel mio
primo messaggio.
Inoltre anche per i lavoratori non autorizzati nel citato messaggio è richiesta non l'autorizzazione ma semplicemente la domanda:

"La norma riguarda, in via esclusiva, i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari alla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2014 o che presentano la domanda di prosecuzione volontaria entro il 5 gennaio 2015, data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia di cui alla legge 147 del 2014 e che perfezionino anche mediante il versamento della contribuzione volontaria, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro dodici mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223."

in effetti per lavoratori che hanno già raggiunto i 36 anni di contribuzione non serve versare ulteriori contributi.
Ciao Paolo

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07/12/2014 05:03 - 07/12/2014 05:03#10873 da cochise
Risposta da cochise al topic sesta salvaguardia
Bubu1, premesso che per te non ci sono problemi, il messaggio 8881, indica, al punto 3 a pag.13:

Restano confermate, per quanto compatibili, le istruzioni fornite al punto 3.5 del messaggio n. 4373 del 2014, relativo alla categoria di lavoratori in argomento.

al punto 3.5 a pagina 8 del msg 4373 del 2014 è indicato:

Dal dettato normativo si evince che la salvaguardia in parola è rivolta esclusivamente a quei
soggetti che entro i sei mesi successivi al termine della mobilità ordinaria, abbiano
perfezionato il requisito dell’età e quello contributivo. Al riguardo si precisa che se al momento
del termine della mobilità ordinaria è stato già perfezionato il requisito contributivo, ma non
quello dell’età, tali soggetti non rientrano nella tipologia i
n esame in quanto la norma
espressamente fa riferimento al perfezionamento dei requisiti “mediante versamento dei
contributi volontari” che – com’è ovvio – interessano esclusivamente il requisito contributivo e
non già quello anagrafico; conseguentemente questi lavoratori non potranno accedere alla
salvaguardia di cui trattasi.

Grande Guerriero e Capo Apache, membro storico di PensioniOggi.it

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