Contributi figurativi da malattia specifica TBC
- Enzino60
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Anch'io mi ritrovo nell'estratto conto INPS 5 anni di contributi figurativi da malattia specifica antecedenti l'inizio della mia attività lavorativa che risale al 1981 ed il cui utilizzo mi consentirebbe di raggiungere il requisito per la pensione di anzianità.
Non ho però il periodo assicurativo antecedente la malattia riportato nella fantomatica circolare Inps 372/1975 di cui, nonostante le ricerche, non ho trovato traccia nel web. Qualcuno nel forum è in grado di farmene avere copia?
Vorrei approfondire la questione anche considerato che il valore giuridico dato alla suddetta circolare, non essendo la stessa un atto normativo, mi sembra assolutamente pretestuoso considerato che una circolare dovrebbe limitarsi ad interpretare ed applicare una norma di legge secondo le indicazioni in essa contenute che, nel caso in questione, non mi sembra contenga alcun riferimento al possesso del contributo assicurativo antecedente la malattia.
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- dessup
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dessup ha scritto: prova a menzionare al tuo avvocato la legge n. 88 del 1987, art 3 .
Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n.
218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo
7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dal seguente:
"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di
contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di
contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della
pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di
trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e
di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili
per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre
1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155".
Nota agli articoli 3 e 4, comma 1:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 218/1952
(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti), gia' modificato dall'art. 7 della legge n.
419/1975, e come ulteriormente modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 4. - A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta
l'indennita' ordinaria della assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione sono considerati come periodi di
contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della
misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computera' come versato a favore dei
singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei
singoli contributi effettivamente versati
nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di
disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente
trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14,
una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base
delle giornate di disoccupazione indennizzate
complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio
giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel
Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita'
degli assicurati.
Per i tubercolotici regolarmente assicurati per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono
far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono
considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai
fini del diritto e della misura della pensione, i periodi
di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento
post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di
godimento dell'assegno di cura o di sostentamento,
sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo"
decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Sono utili i periodi di prestazione e di ricovero
avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla
classe media dei contributi effettivamente versati
nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non
inferiore alla classe 10ª della tabella B, allegata al
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di
pensione, definitivi precedentemente all'entrata in vigore
della presente legge, devono essere aggiornati e
riliquidati a domanda dell'interessato.
Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma
precedente e per la copertura del conseguente onere a
carico della gestione dell'assicurazione per le
tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei
commi secondo e terzo del presente articolo".
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- dessup
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Art. 3.
1. Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n.
218, come sostituito dal primo capoverso della novella dell'articolo
7 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' sostituito dal seguente:
"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di
contribuzione effettiva, sono considerati come periodi di
contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della
pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di
trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e
di godimento dell'assegno di cura, o di sostentamento, sussidiabili
per legge. Il suddetto "accredito figurativo" decorre dal 26 ottobre
1935, giorno di entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, concernente il "Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155".
Nota agli articoli 3 e 4, comma 1:
Il testo dell'art. 4 della legge n. 218/1952
(Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti), gia' modificato dall'art. 7 della legge n.
419/1975, e come ulteriormente modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 4. - A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i periodi per i quali e' corrisposta
l'indennita' ordinaria della assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione sono considerati come periodi di
contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della
misura della pensione stessa.
Per detti periodi si computera' come versato a favore dei
singoli assicurati il contributo calcolato sulla media dei
singoli contributi effettivamente versati
nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e
superstiti nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di
disoccupazione indennizzato.
Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente
trasferita al Fondo assicurati obbligatori e al Fondo per
l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14,
una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base
delle giornate di disoccupazione indennizzate
complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio
giornaliero versato nell'assicurazione obbligatoria e nel
Fondo per l'adeguamento delle pensioni per la generalita'
degli assicurati.
Per i tubercolotici regolarmente assicurati per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che possono
far valere almeno un anno di contribuzione effettiva, sono
considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai
fini del diritto e della misura della pensione, i periodi
di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento
post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di
godimento dell'assegno di cura o di sostentamento,
sussidiabili per legge. Il suddetto "accredito figurativo"
decorre dal 26 ottobre 1935, giorno di entrata in vigore
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
concernente il "Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale", convertito, con modificazioni,
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Sono utili i periodi di prestazione e di ricovero
avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla
classe media dei contributi effettivamente versati
nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non
inferiore alla classe 10ª della tabella B, allegata al
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di
pensione, definitivi precedentemente all'entrata in vigore
della presente legge, devono essere aggiornati e
riliquidati a domanda dell'interessato.
Per i periodi da computarsi come utili ai fini del comma
precedente e per la copertura del conseguente onere a
carico della gestione dell'assicurazione per le
tubercolosi, si seguono gli stessi criteri previsti nei
commi secondo e terzo del presente articolo".
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- Marco62
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Purtroppo però resta ancora difficile controbattere la seguente affermazione:
pur non citando il minimo di una settimana di contribuzione prima della malattia,
la legge fa riferimento a " ... regolarmente assicurati ...", pertanto il figlio a carico di assicurato riceve il beneficio economico immediato ma non ha diritto alla contribuzione figurativa perchè non è l'assicurato.
Il legale del mio sindacato interpellato alcuni mesi fà mi fornì una risposta del genere, sconsigliandomi dall'intrapprendere un'azione legale nei confronti dell'INPS.
Secondo voi come si può dimostrare il contrario ?
Ciao e grazie per portare avanti questa giusta rivendicazione
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- Diaspron
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grazie per il contributo.
ciao
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- dessup
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www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1975/08/...GAA__.ntc-as5-guri2b
Art. 7.
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e' sostituito dai seguenti:
"Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di
contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati
come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della
misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i
periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e
domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento,
sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della
legge 4 aprile 1952, n. 218.
Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti
prima e dopo il pensionamento, senza limiti.
La misura dei contributi da accreditare e' pari alla classe media
dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo
ricovero, comunque non inferiore alla classe 10ª della tabella B,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488.
Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione,
definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge,
devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato".
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