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Diritto alla pensione durante il periodo di mobilità

26/09/2017 17:39#41666 da pasquale55
Risposta da pasquale55 al topic Certificazione benefici lavoro usurante
la presente quale quesito a qualche esperto del forum in merito al Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 il cui articolo 2, comma 3 è stato modificato dall'art. 41 della Legge 25 giugno 2008 n. 112 escludendo in questo modo dal campo di applicazione dello stesso D.Lgs. n. 66 gli "addetti al servizio di vigilanza" dalla disciplina dell'orario di lavoro demandolo, in assenza da ogni mancanza di disposizione di qualsiasi contratto collettivo nazionale di lavoro, a deroghe del Ministero del Lavoro. Come si deve intendere la norma dato che sottoscritto è una guardia giurata e quindi se ha diritto o meno ad ottenere la certificazione del riconoscimento del beneficio del lavoro notturno quale lavoro usurante, avendo naturalmente
soddisfatto gli altri requisiti? Peraltro, nella Legge di Bilancio 2017 i
"commi da 206 a 208", che contengono misure di agevolazione per l'accesso al
pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti, non fanno
riferimento di esclusione a detto beneficio a causa dell'esclusione degli "addetti alla vigilanza" dal campo di applicazione del D.Lgs. 66/2003. In poche parole il campo di applicazione dell'art. 2, comma 3 del citato decreto preclude la possibilità agli "addetti ai servizi di vigilanza" di poter usufruire del beneficio del lavoro notturno quale lavoro usurante? Per questo sono molto preoccupato.
In attesa di una gentile e cortese risposta, cordiali saluti

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19/07/2017 15:44#39363 da CAT-ALDO
Grazie Nicola, è sempre un piacere leggere le sue risposte, precise e dettagliate.
Vedo volentieri che vi sono molti iscritti on line che seguono.
Però ora vi saluto tutti e seguo il tour de france, vediamo cosa fà il nostro ARU.
ALDO.

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19/07/2017 15:15#39360 da Nicola54
Pasquale,
se lei fa parte dei lavoratori che svolgono funzioni particolarmente faticose e pesanti, così come quelle indicate dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, modificato dalla legge n. 214 del 2011 e dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e come meglio precisato dalla Circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017
potrà,
accedere al trattamento pensionistico all'età di 61 anni e 7 mesi con almeno 35 anni di contributi e se perfeziona quota 97,6 entro il 31 dicembre 2018.

Il suo dubbio:
''il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente)". Dato che io non lavoro pensavo che dal momento che non sono occupato dovessi terminare per forza maggiore la mobilità e poi successivamente andare in pensione''.
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Ma lei rispetta questi requisiti perché essendo in mobilità, è stato certamente licenziato ed ha cessato il rapporto di lavoro dipendente.
Non è necessario che debba terminare la mobilità.

Deve invece terminare la mobilità il lavoratore precoce che aspira ad accedere al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi.

Collaboro con patronato INCA CGIL a Roma

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19/07/2017 14:59#39356 da pasquale55
Esatto. Evidentemente non mi sono espresso bene. Comunque grazie!

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19/07/2017 14:57#39354 da pasquale55
E io questo volevo sapere perchè nella domanda c'è scritto: "Per accedere al trattamento pensionistico è necessario che l’interessato presenti domanda di pensione, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente)". Dato che io non lavoro pensavo che dal momento che non sono occupato dovessi terminare per forza maggiore la mobilità e poi successivamente andare in pensione.
Sono più sollevato così perchè la mia finestra pensionistica ha decorrenza il 1° ottobre 2017 mentre la mobilità termina il 15 febbraio 2018. Comunque grazie assai e speriamo che la domanda venga accolta!

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19/07/2017 14:54#39351 da CAT-ALDO
Buongiorno sign. Nicola, chiarisca meglio la sua risposta, (oppure manca qualcosa nella 2° frase) Però un mese di pensione è più alto di un mese di mobilità.
Grazie. ALDO.

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