lavoratori precoci
- Mat959
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Side ha scritto: A beneficio dei futuri "Precoci" rendo disponibile il lungo cammino da percorrere...buona fortuna a tutti !
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Edit:
dato il veloce procedere delle pagine nella discussione "quota 41 lavoratori precoci"
i file della guida contenuti nel presente messaggio, causa una loro futura difficile individuazione, sono stati rimossi.
Per attualizzarli e renderli nuovamente disponibli, potrete formularmi una richiesta esplicita...un saluto a tutti.
era molto utile per i nuovi pensionandi infatti leggendo la guida si puo' capire i vari passaggi per esempio la miaa domanda di pensione risulta ancora in lavorazione nel fascicolo previdenziale del cittadino mentre su MyInps non c'e' traccia Grazie Side
- ricoc_61
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Side ha scritto: Ricoc,
te l'ho detto più volte, ringraziamo la nostra buona stella...
il tuo trimestre di inoccupazione è scaduto filo filo il 23 dicembre mi sembra,
ed io lo scorso anno ho perfezionato il requisito contributivo il 18 dicembre....
se non fosse stato così, ci aspettava il salto nel buio....
Si è vero, ti chiedo un po di comprensione x un "povero pensionato", giacché tu hai
pazienza da vendere
Correggimi , se perfezionavo i tre mesi nell'anno seguente avrei percepito la pensione ad agosto /settembre 2019 con rispettivi arretrati .
- Side
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te l'ho detto più volte, ringraziamo la nostra buona stella...
il tuo trimestre di inoccupazione è scaduto filo filo il 23 dicembre mi sembra,
ed io lo scorso anno ho perfezionato il requisito contributivo il 18 dicembre....
se non fosse stato così, ci aspettava il salto nel buio....
The dark "Side" of the moon
- ricoc_61
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- Side
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Condizioni per l’accesso al beneficio da parte di lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
1) domanda di riconoscimento delle condizioni:
al momento della predetta domanda devono sussistere i seguenti requisiti (art.1, comma 199, lettera a, legge n. 232 del 2016)
> il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle apposite liste esistenti presso i centri per l’impiego)
> abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di disoccupazione spettante.
2) domanda di accesso al beneficio:
Possono invece essere valutati in via prospettica, e comunque maturati entro la fine dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:
> il requisito contributivo
> il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione
Quindi se maturati anche i requisiti indicati al punto 2 entro l'anno in cui si presenta istanza per il riconoscimento delle condizioni:
contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria i soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti che non svolgano attività lavorativa ed in attesa del riconoscimento delle predette condizioni, possono presentare comunque domanda di accesso al beneficio
(domanda di pensione)
Secondo l'interpretazione che potrei dare, verrebbe meno il requisito dei 3 mesi di inoccupazione maturati entro la fine dell'anno. Quindi la possibilità di presentare domanda slitterebbe all'anno successivo dopo avere perfezionato il requisito dei 3 mesi di inoccupazione
The dark "Side" of the moon
- ricoc_61
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Side ha scritto: Ricordando che il requisito fondamentale per accedere al beneficio è la cessazione del rapporto di lavoro, per le domande (se certo di possedere i giusti requisiti di legge) potranno essere fatte contestualmente dal giorno successivo il termine della prestazione di disoccupazione, dato che i tre mesi di inoccupazione possono essere valutati in via prospettica se maturati entro l'anno in cui si presenta l'istanza.
Side, toglimi questo dubbio, se i tre mesi di inoccupazione sono in via prospettica e cadono a cavallo di fine anno la domanda dovrebbe essere valida , sapendo che i requisiti dei 41 anni cascano nell'anno del inoltro domanda, come la fine naspi.

