pensione precoce
- Nicola54
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''Mi chiarisce tutto la tua ultima frase riguardante il fatto che TUTTI i requisiti devono essere contemporaneamente soddisfatti non essendo sufficiente averne uno solo, il che mi dice che non ho titolo per usufruirne''.
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Ha titolo di usufruirne il lavoratore che ha tutti i requisiti,così come descritti dalla Circolare INPS 99/2017, che chiarisce i contenuti della legge n. 232/2016.
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- robyberto
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eugenionurra ha scritto:
Nicola54 ha scritto: Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rientrano nell’ambito applicativo:
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.
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Quanto sopra è estratto dalla Circolare INPS n. 99/2017.
Pertanto sono esclusi solo coloro che siano privi di contributi alla data del 31 dicembre 1995.
Bene inteso, per usufruire del beneficio debbono essere soddisfatti contemporaneamente gli altri requisiti,così come da normativa in vigore.
Mi chiarisce tutto la tua ultima frase riguardante il fatto che TUTTI i requisiti devono essere contemporaneamente soddisfatti non essendo sufficiente averne uno solo, il che mi dice che non ho titolo per usufruirne.
Grazie per la Tua competenza
Salve Eugenio, riepilogo solo per chiarezza...
Per accedere alla pensione precoci attuale è indispensabile:
- avere maturato almeno 52 settimane di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età,
- essere nel c.d. sistema misto (o retributivo), quindi con contribuzione accreditata prima del 31/12/1995,
- avere maturato 41 anni di contributi di cui almeno 35 escludendo malattia, disoccupazione indennizzata e simili (come da legge precedente).
Qualora i tre punti precedenti siano soddisfatti è necessario rientrare in almeno una delle categorie previste (disoccupati, caregivers, gravosi ecc...), rispettandone i requisiti richiesti.
Buona domenica
Aveva ragione Border
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- eugenionurra
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Nicola54 ha scritto: Considerato che la norma richiama i lavoratori di cui all’articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rientrano nell’ambito applicativo:
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995;
- i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui sopra che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.
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Quanto sopra è estratto dalla Circolare INPS n. 99/2017.
Pertanto sono esclusi solo coloro che siano privi di contributi alla data del 31 dicembre 1995.
Bene inteso, per usufruire del beneficio debbono essere soddisfatti contemporaneamente gli altri requisiti,così come da normativa in vigore.
Mi chiarisce tutto la tua ultima frase riguardante il fatto che TUTTI i requisiti devono essere contemporaneamente soddisfatti non essendo sufficiente averne uno solo, il che mi dice che non ho titolo per usufruirne.
Grazie per la Tua competenza
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- eugenionurra
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grazieborder ha scritto:
eugenionurra ha scritto: Buongiorno a Tutti;
chiedo un chiarimento: fra le varie opzioni per usufruire dei 41 anni lavoratori precoci quali : 12 mesi di contributi prima di 19 anni, lavori usuranti ecc. ,c'è una possibilità: iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da prima del dicembre 1995, cosa significa che se uno ha un contributo statale antecedente la fine del 95 può usufruire dei 41 anni a prescindere dall'età?
Il mio caso è quello di una contribuzione presso una azienda sanitaria datante il 95 e vari contributi riscattati e ricongiunti prima del 95 , se qualcuno volesse aiutarmi a capire....
Grazie sincero a Quanti vorranno partecipare alla discussione
Buongiorno Eugenio,
a quello che mi consta, oltre alla contribuzione di almeno 12 mesi prima del 19° anno di età, vi sono solo le categorie riassunte sinteticamente in : Disoccupati - Cargivers - Invalidi 74% - Gravosi / Usuranti..
In piu vi è la nota e forse tu ti riferisci a questo ; "L'agevolazione della cd. quota 41non si applica ai lavoratori precoci nel contributivo puro, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995."
Quindi bisogna avere contribuzioni antecedenti al 31/12/1995...
Saluti
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- Nicola54
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- border
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eugenionurra ha scritto: Buongiorno a Tutti;
chiedo un chiarimento: fra le varie opzioni per usufruire dei 41 anni lavoratori precoci quali : 12 mesi di contributi prima di 19 anni, lavori usuranti ecc. ,c'è una possibilità: iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da prima del dicembre 1995, cosa significa che se uno ha un contributo statale antecedente la fine del 95 può usufruire dei 41 anni a prescindere dall'età?
Il mio caso è quello di una contribuzione presso una azienda sanitaria datante il 95 e vari contributi riscattati e ricongiunti prima del 95 , se qualcuno volesse aiutarmi a capire....
Grazie sincero a Quanti vorranno partecipare alla discussione
Buongiorno Eugenio,
a quello che mi consta, oltre alla contribuzione di almeno 12 mesi prima del 19° anno di età, vi sono solo le categorie riassunte sinteticamente in : Disoccupati - Cargivers - Invalidi 74% - Gravosi / Usuranti..
In piu vi è la nota e forse tu ti riferisci a questo ; "L'agevolazione della cd. quota 41non si applica ai lavoratori precoci nel contributivo puro, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995."
Quindi bisogna avere contribuzioni antecedenti al 31/12/1995...
Saluti
‘Guarda negli occhi un cane e prova ad affermare che non ha un’anima’ (V. Hugo)
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