Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Sono titolare di una partita Iva e svolgo lavoro autonomo da oltre 10 anni nel campo artistico e letterario. Di questi tempi si tira la cinghia e vorrei pagare meno tasse. Il mio commercialista al riguardo mi ha consigliato di optare per il regime dei contribuenti minimi con talune agevolazioni che non ho ancora ben compreso. Posso farlo? Grazie, Piero

Non sembra possibile optare per tale regime. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, Dl 98/2011, faccio presente che il beneficio è riconosciuto, tra l'altro, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita', attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Nel caso evidenziato posto che è stata svolta l'attività professionale nei tre anni antecedenti non sembra potersi applicare il regime dei minimi.


 

Per essere inclusi nel regime dei minimi è necessario non aver effettuato acquisti di beni strumentali? Sono escluse le locazioni finanziarie? Alessandro da Roma

In linea generale sono incluse. In particolare il soggetto che richiede l'adesione ai minimi nel triennio solare precedente non deve effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Mi dicono che non posso accedere al regime dei contribuenti minimi se ho alle dipendenze 3 persone: posso aggirare l'ostacolo tramite un'associazione in partecipazione con il “dipendente”? Quali sono i requisiti? Ernesto da Padova

La risposta deve intendersi negativa. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dalla legge 244/07 articolo 1, commi 96 e ss., si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

 

Buongiorno, volevo conoscere se nel decreto liberalizzazioni sono contenute novità relative all'unificazione delle tasse sulle rendite finanziarie. Preciso che ho dei proventi da fondi pensione esteri situati in Germania. E' confermata la tassazione dell'11 % su tali rendite? Cosa cambia per le white-list? Alfredo

 

L'articolo 95 del Dl 1/2012 modifica l’art. 2 del D.L. 138/2011 in tema di l'unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie. Per effetto di tali modifiche ricordo in breve che:

1) viene soppressa l’esclusione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dall’applicazione dell’aliquota al 20 per cento;

2) viene confermata la tassazione all’11 per cento sui fondi pensione esteri istituiti negli Stati UE e aderenti allo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. white list;3

3) viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 12,50 per cento su proventi di pronti conto termine su titoli pubblici emessi da Stati esteri white list;

4) viene infine abrogata la norma che prevede che sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento, se il rimborso ha luogo entro diciotto mesi dall'emissione.

Come sarà possibile calcolare l'Imu su un immobile adibito solo in parte ad attività commerciale? Piero da Napoli

Al momento l'emendamento sull'Imu relativo ai beni immobili con uso non commerciale non è stato ancora approvato in via definitiva dal Parlamento. L'art 91-bis che verrebbe inserito nel Dl 1/2012 ci informa che sarà disponbile una duplice disciplina per il calcolo della nuova tassa in base alla frazionabilità o meno dell'immobile.

In particoalre per gli immobili frazionabili, l’esenzione opera sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall’articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.

Si rammenta che le suddette norme del D.L. 262/2006, dispongono che tali immobili devono essere dichiarati in catasto entro nove mesi. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno all’accatastamento e all’applicazione delle relative sanzioni. Si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio la determinazione delle relative modalità tecniche e operative. Decorso inutilmente il termine di nove mesi (a mente dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) i comuni richiederanno ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento catastale.

Nel caso in cui invece non sia possibile procedere secondo quanto appena detto (ad esempio, per gli immobili non frazionabili ovvero in tutti i casi non sia possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non), dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione.

Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto liberalizzazioni.

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