Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Nel silenzio delle disposizioni normative chiedo conferma del fatto che l'incentivo all'assunzione di giovani (Dm 19/2010) di cui un'azienda ha fruito nel 2012 vada assoggettato a tassazione ai fini Irpef/Ires/Irap.In caso positivo, l'assoggettamento ad Irap è proporzionale alla deducibilità/indeducibilità del costo del lavoratore assunto? Sergio da Milano

La risposta è positiva. I contributi spettanti per legge sono sempre imponibili ai fini Irap, tranne che essi siano riferiti al costo del lavoro, componente parzialmente indeducibile dall'imposta regionale. In tal caso, i contributi sono "non imponibili", in rapporto alla quota indeducibile del costo del lavoro. Se si tratta di assunzioni di apprendisti, la deduzione dall'Irap è integrale, quindi saremmo di fronte ad un contributo correlato a componenti deducibili, dal che discende l'imponibilità. Se, invece, il contributo è erogato per l'assunzione di lavoratori dipendenti "ordinari" occorre considerare la quota deducibile.

Al riguardo la circolare 26/E del 16 luglio 2009, paragrafo 1.1. ha affermato che il contributo legale è tassabile nella misura di quanto è deducibile per il costo del dipendente assunto. Ai fini Ires/Irpef non vi sono motivi per ritenere detassato il contributo per cui esso rileva nella determinazione dell'imponibile.


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In caso di rifacimento di intonaci come si ripartiscono le detrazioni del 50% sul recupero edilizio? Può usufruirne anche il privato per gli interventi di manutenzione ordinaria oppure solo il condominio? E in tal caso come ci si deve regolare? Gennaro da Roma

La risposta è negativa. Per gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati su un'abitazione, chi sostiene le spese non può detrarre dall'Irpef il 36-50% delle stesse. Si può richiedere, però, all'impresa di applicare in fattura l'Iva agevolata del 10%, al posto di quella del 21 per cento.
Se la tinteggiatura viene effettuata, invece, su parti comuni condominiali, i condòmini possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Per gli interventi realizzati su parti comuni condominiali di edifici residenziali, nel bonifico di pagamento del fornitore deve essere indicato anche il codice fiscale del condominio, oltre alla "causale del versamento" e al "numero di partita Iva" o "codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato". Inoltre, va riportato anche il codice fiscale dell'amministratore o del condomino, che ha effettuato il pagamento.
L'amministratore di condominio deve rilasciare ai singoli proprietari una certificazione che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini del 36-50%, specificando la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino, in base ai millesimi.


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Ho un immobile dato  in comodato d'uso gratuito ai miei figli. Volevo sapere se si verifica l'effetto sostitutivo rispetto all'Irpef. Gianni da Roma

La risposta è positiva. La sostituzione dell'Imu all'Irpef e alle relative addizionali dovute sui redditi fondiari si verifica se l'immobile non risulta locato (fabbricati) o affittato (terreni) a terzi, a prescindere dalla circostanza che lo stesso sia utilizzato direttamente dal possessore, tenuto a disposizione per un utilizzo diretto solo eventuale o potenziale, concesso in comodato gratui­to a terzi, oppure destinato alla locazione, ma di fatto sfitto.

Nel caso di immobile riconosciuto inagibile, dove la base imponibile è ridotta forfettariamente del 50% si verifica comunque l'effetto di sostitu­zione?

La circolare dell'Agenzia delle entrate 1° marzo 2013 n. 5/E (paragrafo 2.6) ha chiarito che per gli immobili inagibili l'Imu si applica su una base imponibile ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria (articolo 13, com­ma 3, Lettera b), del Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011), confermando che anche su di essi si verifica l'operatività della sostituzio­ne dell'Irpef a opera del tributo comunale. 


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Volevo approfittare degli incentivi per installare dei pannelli solari in casa. Posso usufruire della detrazione del 36-50%? Ci sono dei limiti? Dario da Bari

La risposta è positiva. L'installazione di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica può rientrare nell'agevolazione fiscale del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), ma l'articolo 9, comma 4, del decreto del ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha previsto che le «tariffe incentivanti» per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli «impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia» (articolo 7) non siano «applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale» sulle ristrutturazioni edilizie (circolare 46/E del 19 luglio 2007, risoluzione 207/E del 20 maggio 2008).

La detrazione del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo ma una forma di remunerazione dell'energia ceduta alla rete.  Nello scegliere tra le due agevolazioni, va considerato che la detrazione del 36-50% si ripartisce in 10 anni, mentre la tariffa incentivante è spalmata su 20 anni.


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E' vero che è possibile beneficare della detrazione del 36-50% per le opere antisismiche? Ci sono delle novità in merito? Bruno de Santis da Cagliari

La risposta è positiva. E' possibile detrarre dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico "parlante", per le opere relative «all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.  Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari» (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir; questo intervento era agevolato anche prima del 2012, in quanto indicato nell'articolo 1, della legge 449/97).

Sono compresi, ad esempio, gli interventi di inserimento di tiranti orizzontali e verticali, di iniezioni di miscele leganti, di ripristino e rinforzo di armature metalliche, di cerchiature di elementi strutturali. Sono detraibili anche le «spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari» al rilascio della suddetta documentazione (circolare ministeriale 247/E del 29 dicembre 1999).


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