Amianto, Fissata al 20% la misura della rendita aggiuntiva

Federico Pica Lunedì, 16 Marzo 2020
Pubblicato dal Ministero del Lavoro il decreto che fissa la misura della rendita aggiuntiva spettante alle vittime dell'amianto nell'anno 2019.
La prestazione aggiuntiva Inail a favore delle vittime dell'amianto resta invariata al 20% della rendita erogata per l'anno 2019. Lo stabilisce il decreto 25 febbraio 2020 pubblicato sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale con il quale il Dicastero recepisce la determinazione del Presidente dell’Inail n. 12 del 2 dicembre 2019.

La prestazione aggiuntiva, come noto, è una indennità non soggetta a tassazione irpef erogata in una misura percentuale della rendita Inail, ai titolari di tale rendita collegata a patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax» ovvero, in caso di premorte, agli eredi dei lavoratori.  E' erogata sempre a carico del Fondo per le vittime dell’amianto, istituto presso l’Inail dalla legge n. 244/2007 (protocollo Welfare), Fondo finanziato in parte con le risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato e in parte con i proventi di un'addizionale sui premi versati dalle aziende, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

Le modalità di erogazione
La prestazione è erogata mediante due acconti e un conguaglio: la misura del primo acconto è fissata in una percentuale pari al 10% della rendita percepita e il relativo importo è erogato mensilmente contestualmente al rateo della rendita stessa, secondo le ordinarie modalità di pagamento dell’Inail, previo trasferimento delle risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato; il secondo acconto è corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. La misura percentuale del secondo acconto è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e le spese sostenute per le rendite erogate nell’anno di riferimento ai beneficiari del Fondo, tenuto conto del primo acconto corrisposto. Il Regolamento prevede che la misura complessiva dell’acconto (primo e secondo acconto) sia definita con determinazione del Presidente dell’Inail; il conguaglio è erogato in un’unica soluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo al pagamento del secondo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dall’addizionale riscossa dalle imprese per l’anno di riferimento e tiene conto delle prestazioni aggiuntive corrisposte in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite ai beneficiari.

La misura

Con il decreto 25 febbraio 2020 è stabilita la misura valida per l'anno 2019, pari al 20%, la stessa dello scorso anno 2018 (nel 2016 e 2017 è stata invece pari al 14,7%). Mentre per quella valida nel 2020 (già fissata dall'Inail nella misura sempre del 20%) occorrerà un nuovo decreto. Per il pagamento è previsto l'accredito su c/c bancario o postale o sul libretto di deposito o su carta prepagata con Iban; oppure tramite gli istituti di credito convenzionati con l'Inps per i titolari di rendita che riscuotono all'estero. Per importi non superiori a 1.000 euro è possibile il pagamento in contanti presso sportello bancario o postale.

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