Amianto, dal 1° gennaio 2023 crescono le indennità

Giovedì, 13 Aprile 2023
I chiarimenti in un documento dell'Istituto Assicuratore che recepisce le novità contenute nella Finanziaria 2023. La rendita aggiuntiva, erogata ai soggetti già titolari di un rendita per una patologia asbesto-correlata, sale all'importo del 17% (dal 15%) della rendita in godimento. 

Più succulente, dal 1° gennaio 2023, le due prestazioni a favore delle vittime dell'amianto e loro superstiti. La rendita aggiuntiva, erogata ai soggetti già titolari di un rendita per una patologia asbesto-correlata, sale all'importo del 17% (dal 15%) della rendita in godimento. La prestazione una tantum, erogata ai lavoratori che hanno contratto una malattia per esposizione ad amianto o ai loro eredi, sale a 15.000 euro (da 10.000). Sono le due novità illustrate dall'Inail nella Circolare n. 14/2023 con la quale l'istituto assicuratore recepisce le modifiche introdotte dalla legge 197/2022 (legge bilancio 2023). Con il rateo del corrente mese l'istituto erogherà gli aumenti di rendita, compresi di arretrati.

La rendita aggiuntiva

Spetta alle vittime dell'amianto e loro superstiti. Introdotta dal 1° gennaio 2021, viene erogata mensilmente ai titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata, riconosciuta dallo stesso Inail o dall'ex istituto di previdenza per il settore marittimo in misura pari al 15% della rendita in godimento. In caso di soggetti deceduti, è erogata ai superstiti. Dal 1° gennaio 2023 la misura della prestazione è elevata al 17% e, spiega l'Inail, la nuova misura è erogata a partire dal rateo di rendita di aprile, insieme al conguaglio per i ratei di gennaio, febbraio e marzo 2023 già erogati, ma nella previgente misura del 15%. L'Inail ricorda che ai ratei di rendita spettanti per annualità precedenti si applica la misura fissata dalle norme dell'anno di riferimento. Ricorda, inoltre, che non occorre domanda per la prestazione e che i beneficiari sono:

  • i lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, riconosciuta dall'Inail per una patologia asbesto-correlata;
  • i superstiti se l'evento ha per conseguenza la morte del lavoratore.

L'una tantum

Spetta ai malati di mesotelioma non professionale contratta a seguito di esposizione familiare o ambientale. La prestazione è strutturale da gennaio 2021 e pari a 10mila euro, erogata in unica soluzione su istanza dell'interesso o degli eredi. Per gli eventi accertati dal 1° gennaio 2023 è elevata a 15.000 euro. L'Inail ricorda che i beneficiari della prestazione sono:

  • i malati di mesotelioma non professionale, ossia i soggetti che, indipendentemente dalla loro cittadinanza, risultano affetti da mesotelioma contratto per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia in lavorazioni che hanno comportato esposizione all'amianto, oppure per esposizione ambientale avvenuta sempre nel territorio nazionale;
  • gli eredi dei malati indicati al punto precedente, deceduti a seguito di mesotelioma non professionale.

La prestazione è erogata a domanda da presentare o far pervenire alla sede Inail competente in base al domicilio, tramite raccomandata a/r o Pec, redatta con la modulistica e completa degli allegati previsti dall'Inail. La prestazione è erogata entro 90 giorni, salvo che risulti non completa, nel qual caso l'Inail invita a integrarla dando 15 giorni di tempo. Superando la precedente distinzione tra beneficiari diretti ed eredi, l'Inail ribadisce, infine, che è stabilito un unico termine di decadenza per le richieste dell'una tantum, che è pari a tre anni, decorrente per entrambi i casi a partire dalla data della prima diagnosi della malattia.

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