Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Da quale momento scatta l'infrazione mediante "photored" in capo all'automobilista a un semaforo? Quando scatta il giallo e l'automobilista deve ancora entrare nell'incrocio, oppure anche se il giallo scatta nel momento in cui l'automobilista è già nel bel mezzo dell'incrocio? Sara da Milano

Si ricorda che durante il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche, i veicoli non possono oltrepassare la relativa striscia di arresto, a meno che si trovino così prossimi, al momento della sua accensione, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area d'intersezione con opportuna prudenza (articolo 41 del Codice della strada).

Qualora l'accertamento della violazione sia effettuato con apparecchiature, perché sia legittimo, è necessario che esse siano debitamente omologate dal ministero dei Trasporti e utilizzate nel rispetto di tale approvazione. Dunque, in relazione al quesito posto, si evidenzia che il Photo-red è predisposto per l'entrata in funzione solo dall'inizio del segnale rosso.

Si richiamano, infatti, le, prescrizioni contenute nei decreti di omologazione emanati dal ministero dei Trasporti - direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, in particolare, il decreto protocollo 1130 del 18 aprile 2004 di approvazione dell'apparecchiatura "Photored F17A", all'articolo 2, stabilisce che "l'apparecchiatura deve essere predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall'inizio del segnale rosso", mentre il decreto protocollo  47017 dell'11 maggio 2009, all'articolo 1, approva «il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato Photored F 17/D», prescrivendo che la fissazione del valore del tempo trascorso dall'accensione del rosso «deve dipendere dalle specifiche condizioni locali».

Si precisa, infine, per completezza, che tali dispositivi possono essere utilizzati sia in ausilio agli organi di polizia stradale, presenti sul posto, sia in modalità automatica, e che le amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenute a fare eseguire verifiche, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.


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Un professionista, lavoratore autonomo dall'inizio della propria attività, ha applicato «il regime delle nuove iniziative imprenditoriali» per il periodo 2010-,2011,2012. Nel 2013 transita nel nuovo regime dei minimi. A giugno 2013 verserà l'imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2012 regime nuovi iniziative. Dovrà, in tale sede, versare anche l'acconto, in quanto soggetto minimo, oppure questo obbligo non è ancora operante dato che il 2013 rappresenta il primo anno di attività con il nuovo regime? È corretto non considerare l'imposta di bollo da 1,81 euro, applicata sulle fatture clienti, quale compenso (dato che la spesa per i bolli non viene inserita tra i costi), ma gestire tale importo come conto transitorio, in quanto spesa anticipata per cliente (il rischio è, infatti, quello di sforare i 30mila euro annui per poche marche da bollo)? E' corretto non considerare tale somma nel volume d'affari? Gianmarco da Roma

Si ritiene che il contribuente non debba versare acconto per imposta sostitutiva. I regimi delle neo-attività e dei superminimi sono regimi diversi. Anche se entrambi sono assoggettati ad imposta sostitutiva, si tratta pur sempre di due diverse imposte. Per il 2013, non si ha dato storico per la sostitutiva da superminimi, mentre l'acconto sulla sostitutiva del 10% non va versato, perché nel 2013 non vi è obbligazione tributaria per tale causa.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo addebitata al cliente, essa non puó essere considerata quale "compenso", che è l'unico componente positivo sensibile per la valutazione del tetto di 30.000 euro annui, e, quindi, si ritiene che l'incasso della medesima somma non possa rilevare ai fini dello "sforamento" rispetto al tetto citato.


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Devo sostituire muretto e recinzione esterna della mia abitazione entro il 30 giugno 2013. Ho sostenuto nel 2010 spese per ristrutturare casa per il ltafond totale delle detrazione prevista dal 36%, pari a 48.000 euro, e anche spese con detrazione del 55% (solare termico) per circa 43.000 euro. Ho detratto nel 1730/2011 e nel 730/2012 8.000 euro riferiti alle spese con le detrazioni 36%. Posso ora fruire anche delle detrazioni dei 50% oppure, avendo fruito del plafond del 36%, non ne ho diritto? E se ne ho diritto, qual è il plafond di cui dispongo? Matteo da Bologna

Per tutte le spese sostenute entro il 30 giugno 2013, in relazione a nuovi interventi effettuati su fabbricato già oggetto, in anni precedenti, di interventi che fruiscono del 36% o del 55% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011; articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012), la detrazione del 50% opera autonomamente, sempre nei limiti pieni di 96.000 euro, calcolato con riferimento alla unità immobiliare. Infatti, nel caso di specie, si tratta di nuovi lavori effettuati nel 2013, abilitati da un nuovo provvedimento urbanistico, e la detrazione opera a prescindere dal fatto che lo stesso immobile già fruisce della detrazione del 36% e del 55% per i lavori eseguiti nel 2010. Ovviamente, occorre esperire tutti gli adempimenti (pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale). Quindi il contribuente continuerà a detrarsi le spese sostenute precedentemente, a cui si aggiungerà il nuovo importo detraibile (50% delle spese sostenute nel limite di 96.000 euro) per le spese sostenute nel 2013, anno rispetto al quale compete un autonomo limite di detrazione.


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Un lavoratore dipendente è stato licenziato a dicembre 2012. Vorrei sapere se può accedere, nel 2013, al nuovo regime dei minimi con un reddito prodotto nel 2012 di 50.000 € C u d 2013). Da premettere che possiede tutti i requisiti previsti dal nuovo regime; il dubbio è riferito solo al reddito nell'ultimo triennio, che supera i 30.000, arche se riferito al lavoro dipendente. Giovanni da Vicenza

La risposta è positiva, nel senso che è possibile accedere al regime dei superminimi con il forfait del 5 per cento. Non rileva a tal fine il fatto di aver prodotto un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, poichè tale soglia rileva solo nel caso in cui sia rappresentata da ricavi o compensi derivanti da attività di impresa o lavoro autonomo


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Nei mio condominio vi sono due ascensori installati fin dalla costruzione. Essi non servono il piano rialzato e il seminterrato. Dovendosi procedere a costosi lavori per la sicurezza degli impianti (o, in alternativa, alla completa loro sostituzione) tali spese straordinarie vanno ripartite tra tutti i partecipanti al condominio (compresi quelli che non si servono degli ascensori)? Faccio presente che i vani ascensore (e, quindi, anche gli impianti, presumo.) sono di proprietà comune a tutte le porzioni materiali costituenti il fabbricato. Franco Malvasi

 

Se non risulta il contrario dai titoli di acquisto delle singole proprietà individuali, l'ascensore deve considerarsi di proprietà comune anche dei condomini proprietari di negozi siti al piano terreno, poiché occorre fare riferimento non all'utilizzo in concreto, ma alla potenzialità del medesimo (Corte d'appello, Bologna, 19 aprile 1989). Posto ciò, le spese straordinarie vanno ripartite anche tra i proprietari dei piani rialzati e dei seminterrati ex articolo 1124 del codice civile (metà in ragione del valore dei singoli piani, metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo). 


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