Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

E' vero che è possibile beneficare della detrazione del 36-50% per le opere antisismiche? Ci sono delle novità in merito? Bruno de Santis da Cagliari

La risposta è positiva. E' possibile detrarre dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico "parlante", per le opere relative «all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.  Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari» (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir; questo intervento era agevolato anche prima del 2012, in quanto indicato nell'articolo 1, della legge 449/97).

Sono compresi, ad esempio, gli interventi di inserimento di tiranti orizzontali e verticali, di iniezioni di miscele leganti, di ripristino e rinforzo di armature metalliche, di cerchiature di elementi strutturali. Sono detraibili anche le «spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari» al rilascio della suddetta documentazione (circolare ministeriale 247/E del 29 dicembre 1999).


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Volevo sapere se è possibile ottenere la detrazione del 36-50% per l'acquisto di un elettrodomestico per la cucina che rileva il gas? Francesco da Verona

Sono detraibili dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico "parlante", per opere volte ad evitare gli infortuni domestici (articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir), come, ad esempio, l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri antinfortuni e l'installazione di corrimano lungo le scale (circolare ministeriale 7/E del 26 gennaio 2001).  Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli effettuati «su impianti preesistenti, finalizzati ad evitare infortuni domestici», come «la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio: sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa malfunzionante)». Per le «opere volte ad evitare gli infortuni domestici», infatti, «non si richiede che l'intervento sia innovativo» e che rientri in una particolare e più ampia categoria di interventi edilizi (circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001).

Non spetta l'agevolazione, però, per il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, come «l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas», in quanto questa «fattispecie non integra un intervento sugli immobili» (circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001).


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Ho acceso un mutuo per la costruzione di due posti auto pertinenziali al mio immobile. Posso beneficiare della detrazione del 50%?  Valerio da Mantova

Se la somma Finanziata per l'acquisto dei due posti auto pertinenziali è stata pagata interamente con bonifico all'impresa esecu­trice dei lavori è possibile fruire del 36-50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 11, Dl 83/2012, converti­to in legge 134/2012) per l'intera cifra a prescindere dal piano di  restituzione del finanziamento in un determina­to numero di anni.

In sostanza, qualora l'acquirente, per il pagamento dei due posti auto ricorra a un mutuo ipote­cario, lo stesso, per poter fruire del 36%-50% dovrà esse­re erogato tramite bonifico intestato in nome e per con­to del mutuatario all'esecutore dei lavori. La banca prov­vederà poi a fornire tutta la documentazione in capo al beneficiario della detrazione (nota agenzia Entrate, dire­zione regionale Piemonte, 17 aprile 2009, n. 24882). Se tale procedura non è stata rispettata, la detrazione per l'acquisto dei posti auto non trova applicazione.


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Ad estinzione di una obbligazione, ho consegnato al beneficiario un assegno circolare, non trasferibile, ricevendo quietanza. Il beneficiario mi ha comunicato lo smarrimento dell'assegno e ha inviato alla mia banca copia della denuncia. Poichè non è possibile effettuare la procedura di ammortamento, la banca pretende da me la sottoscrizione di un nullaosta per la riemissione dell'assegno. Tenendo conto del fatto che le somme sono sempre rimaste nella disponibilità della banca, è corretto tale comportamento? Quali conseguenze ciò può implicare per me? Cosa accade se l'assegno viene successivamente rinvenuto e presentato all'incasso? Damiano da Roma

Come correttamente osservato dal lettore, ove l'assegno circolare rechi la clausola di non trasferibilità, non è possibile - così come avviene anche per l'assegno bancario munito di tale clausola - attivare la procedura di ammortamento del titolo. Nel caso specifico dell'assegno circolare - però - sarà possibile ottenere direttamente il pagamento del titolo entro venti giorni dalla denuncia. Stabilisce infatti l'articolo 86 - ultimo comma - del Regio decreto 1736/1933 (legge sull'assegno) che: «Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di assegno circolare emesso con la clausola "non trasferibile" non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia».

Il decorso del termine di venti giorni innanzi citato ha il solo scopo di consentire alla filiale della banca che ha ricevuto la denunzia (che potrebbe non essere la stessa che ha emesso l'assegno) di effettuare gli accertamenti necessari per procedere al pagamento senza rischio e non già a tutela di possibili terzi interessati al pagamento del titolo stes­so. Da ciò discende che è il solo prenditore del titolo ad avere diritto e/o legittimazione al pagamento da parte della banca emittente indipendentemente dalla sorte dell'assegno smarrito.

Da ultimo, è bene ricordare che nella denunzia in parola non è necessaria la analitica de­scrizione del titolo smarrito, risultando sufficiente che la stessa contenga il minimo indispensabile per consenti­re alla banca emittente di risalire all'identificazione dell'assegno attraverso le verifiche delle proprie annota­zioni contabili, sebbene il problema possa comunque es­sere superato consultando gli estremi risultanti dalla ma­trice dell'assegno stesso. Poiché la norma nulla dice in proposito, si ritiene che nessun tipo di nullaosta da parte del richiedente l'emissione dell'assegno circolare sia do­vuto per il pagamento dell'assegno stesso, che dovrà av­venire - come detto - dopo venti giorni dalla presenta­zione della denuncia del prenditore.


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Ho costruito, iniziando nel 2012, un nuovo garage pertinenziale all'abitazione principale (secondo garage). E' possibile fruire del bonus fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie già con le spese sostenute da luglio 2012, anche se l'accatastamento avviene entro fine maggio 2013? Tommaso da Bari

La risposta è affermativa, a condizione che il contratto di appalto sia stato debitamente registrato e gli estremi di registrazione vengano annotati in dichiarazione dei redditi. Gli acconti per il box versati nel 2012, così come le spese di realizzazione del box sostenute nel 2012, possono essere detratti a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013 (Unico o modello 730/2013).

La detrazione Irpef del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986) spetta anche all'acquirente di box pertinenziale ad un'abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi sostenuti dall'impresa cedente per la costruzione dello stesso (da assumere nel limite massimo di 96.000 euro), così come risultanti da apposita attestazione da questa rilasciata.

La detrazione spetta anche per le spese di realizzazione del box pertinenziale su area di proprietà. Le spese pagate risultano detraibili, a condizione che siano pagate con bonifico bancario o postale e, dopo la registrazione del contratto preliminare (risoluzione n.38/E dell'8 febbraio 2008), nell'ipotesi di acquisto. Analogamente, le spese sostenute prima dell'ultimazione dei lavori possono essere detratte dall'anno di sostenimento (2012), anche se i lavori di costruzione terminano nel 2013. Gli acconti e le spese di realizzazione rilevano, infatti, ai fini della detrazione, secondo il principio di cassa (anno di pagamento), a prescindere dal momento di esecuzione dei lavori (prima o dopo il pagamento). In sostanza, le spese sono detraibili in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013, per l'anno 2012.


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