Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Risiedo in un immobile di mia esclusiva proprietà ma mio figlio è a carico di mio marito: E' vero che non ho diritto alla detrazione IMU?

Ha diritto alla maggiorazione della detrazione IMU a condizione che il figlio sia minore di 26 anni e risulti  dimorante abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale. La condizione fiscale di figlio a carico non rileva ai fini della maggiorazione della detrazione.  La detrazione maggiorata, valida per i soli anni  2012 e  2013, è pari a 50 euro a figlio sino ad un massimo di 400 euro (al netto della detrazione di 200 euro di base).

E' possibile conoscere esattamente a quanto ammontano le detrazioni Imu per i comproprietari sulla prima casa? Gianni

Ai sensi dell'articolo 13, Dl 201/2011 dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative pertinenze, possono essere detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione.

Se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica. Ciò significa in definitiva che la detrazione avverrà non più per capi come fino ad oggi accadeva in tema di Ici ma che sarà possibile detrarre i 200 euro proporzionalmente alla quota di ciascun comproprietario.

 Per  gli  anni  2012  e  2013,  la  detrazione e'  poi maggiorata  di  50  euro  per  ciascun figlio di eta' non  superiore  a  ventisei  anni,  purche'  dimorante abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unita'  immobiliare adibita  ad  abitazione  principale.

L'importo   complessivo   della maggiorazione così determinato, al netto della detrazione di base, non  puo' comunque  superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza   dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di  bilancio.

Cosa si intende per prima casa ai fini dell'Imposta Municipale Propria? Giorgio da Bolsena

Per abitazione principale deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

 

Società a Semplificata a Responsabilità Limitata: a seguito dell'approvazione della SSRL, vorrei conoscere se è vero che possono partecipare solo persone fisiche. E' già possibile costituirla? Ugo da Torino

Possono assumere la qualifica di socio di una società semplificata a responsabilità limitata solo persone fisiche che abbiano meno di 35 anni al momento della costituzione della società. Società, associazioni, fondazioni e in genere tutte le persone giuridiche sono escluse dalla compagine sociale.

Al momento non è ancora possibile costituire la SSRL perchè si attende, oltre alla completa approvazione dell'articolo 3 Dl 1/2012 (la norma che contiene tale l'innovazione), la promulgazione dei decreti attuativi (attesi entro il 60 giorni dall'approvazione definitiva del Decreto legge).

Gentilissimi, quali sono le aliquote Imu per gli immobili a partire dal 2012?

Ai sensi dell'art 13, Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

    - 160 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  A  e nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della categoria catastale A/10;

    - 140 per i fabbricati classificati nel  gruppo  catastale  B  e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

    - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

    - 80 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale A/10;

    - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  D,  ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;

    - 55 per i fabbricati  classificati  nella  categoria  catastale C/1.

 

  Per i terreni  agricoli,  il  valore  e'  invece costituito  da  quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante in  catasto,  vigente  al  1°  gennaio  dell'anno   di   imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130.  Per  i coltivatori  diretti  e  gli  imprenditori   agricoli   professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110.

  L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento ma i comuni con deliberazione del consiglio comunale possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base sino a 0,3 punti percentuali.  Ci sono inoltre due ipotesi di riduzione per legge dell'aliquota. In particolare è disposta:

-        la riduzione allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Tale misura di aliquota ridotta può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Sulla prima casa spetta inoltre una detrazione pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Per i soli anni 2012 e 2013 è prevista una maggiorazione della suddetta detrazione per un ammontare pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base;

-        la riduzione  allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

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