
Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Bonus 50%, le regole per il condizionatore a pompa di calore
Martedì, 13 Maggio 2014Sto per acquistare ed installare un impianto di condizionamento a pompa di calore. Volevo sapere se questo fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edili. Inoltre c'è l'Iva agevolata? Quali operazioni devo compiere per il bonus? Carlo
{div class:article-banner-left}{/div}
La risposta è positiva. L'installazione di un nuovo condizionatore fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento.
La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti (sino al 31 dicembre 2014) si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico con particolare riguardo, all'installazione di impianti basati sul l'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie tra i quali, rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore.
Per il conseguimento del bonus oltre a effettuare il bonifico "parlante", normalmente richiesto per la detrazione, il contribuente deve farsi rilasciare dall'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto al conseguimento del risparmio energetico (da conservare per eventuali richieste di chiarimenti del fisco). Si tratta della semplice dichiarazione di conformità dell'impianto a norma di legge che in genere viene sempre rilasciata dall'installatore ad integrazione della certificazione del produttore sulle caratteristiche dell'impianto.
Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.
A determinate condizioni si rende applicabile in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente. Il 65%, oltre che per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici - negozi - capannoni) e anche se posseduti da imprese e società.
Invia una DomandaOgni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso. Invia il tuo Quesito! |
Newsletter |
Pensioni, Quando Conviene il Riscatto Agevolato della Laurea
Mercoledì, 31 Agosto 2022Una breve guida ai vantaggi e agli svantaggi del riscatto agevolato della laurea per i soggetti privi o in possesso di contributi al 31 dicembre 1995.
Tasi 2014, l'acconto di giugno a rischio caos
Lunedì, 12 Maggio 2014Niente da fare per l'invio del bollettino precompilato a casa dei contribuenti per il pagamento della Tasi. Mancano i tempi tecnici per l'invio del documento per giugno. I contribuenti di fronte al rebus della Tasi.
{div class:article-banner-left}{/div}
Ormai è chiaro che, per il pagamento della Tasi non ci sarà l'invio dei bollettini precompilati con gli importi da pagare per evitare ai contribuenti di fare errori e recarsi nei Caf o dai Commercialisti per l'appuntamento del 16 Giugno. L'acconto insomma sarà «fai da te» e, molti elementi lasciano prevedere che lo stesso accadrà al saldo di dicembre.
Infatti le regole per il pagamento dell'acconto saranno lineari solo nei Comuni che approveranno le delibere entro il 23 maggio e le pubblicheranno sul sito del MEF entro il 31 maggio. Per i Comuni ritardatari, i proprietari di sola abitazione principale saranno esentati dalla prima rata e pagheranno tutto a dicembre; chi possiede altri immobili invece, dovrà pagare l'Imu in base alle aliquote 2013 e la Tasi allo 0,5 per mille - cioè la metà del parametro standard dell'1 per mille - perchè dovranno parametrarla su un possesso di sei mesi.
Il rischio è di generare un meccanismo di rimborsi e restituzioni. Infatti nei Comuni che nel 2013 hanno stabilito un'aliquota Imu del 10,6 per mille e non pubblicheranno le aliquote 2014 entro il 31 maggio, i proprietari dovranno pagare un acconto Imu del 5,4 per mille (la metà del 10,6) e un acconto Tasi dello 0,5 per mille. L'acconto quindi sarebbe misurato su un'aliquota teorica (fuori limite), dell'11,6 per mille. Se poi il Comune deciderà di non applicare la Tasi su questi Immobili si dovrà procedere al rimborso.
Ma i problemi ci saranno anche nei Comuni che hanno già deliberato e pubblicato le aliquote. Per le abitazioni principali infatti, i Comuni possono aver stabilito particolari detrazioni legate al valore catastale, al numero dei figli o al reddito del nucleo familiare. I contribuenti dovranno quindi analizzare i meccanismi di funzionamento delle detrazioni per evitare di fare errori.
Dubbi anche su come devono comportarsi i proprietari delle abitazioni date in affitto. La regola dell'acconto Tasi con aliquota standard nei Comuni che non pubblicano le delibere con le aliquote entro il 31 maggio, riguarda infatti anche le abitazioni con inquilini che devono pagare una quota che oscilla dal 10 al 30% della Tasi, e che deve essere scelta dal Comune. Non essendoci un parametro standard non si comprende quindi che cosa paghino gli inquilini in acconto.
L'acconto Imu, applicato con le aliquote 2013 nei Comuni che non pubblicano le delibere con le aliquote entro il 31 maggio, comporta anche problemi per le abitazioni di residenti all'estero e anziani lungodegenti, che potrebbero essere successivamente assimilate all'abitazione principale. Anche in questo caso, in acconto si pagherebbe un'Imposta poi non dovuta in base alle regole definitive; problemi che sussistono anche per gli Immobili in comproprietà utilizzati come abitazione principale solo da alcuni proprietari. In questo caso, il problema riguarda anche l'acconto nei Comuni che non pubblicano le aliquote entro il 31 maggio, dal momento che le abitazioni principali non pagano, mentre le altre sì.
Lavoro, Ecco chi ha diritto ai benefici del fondo infortuni [Guida]
Sabato, 20 Maggio 2017A partire dal 1° gennaio 2007 i superstiti dei lavoratori deceduti per un grave infortunio sul posto di lavoro possono ottenere un indennizzo una tantum di alcune migliaia di euro.
Statali, la Funzione Pubblica detta le regole per i prepensionamenti
Giovedì, 08 Maggio 2014La Madia apre le porte ai prepensionamenti dando alle amministrazioni pubbliche uno strumento operativo per attivare i pensionamenti anticipati come strumento principale della riduzione dei costi del personale e della riorganizzazione.
{div class:article-banner-left}{/div}
In attesa di conoscere i provvedimenti del prossimo Consiglio dei ministri di metà Giugno a partire dalla «staffetta generazionale» adombrata nei 44 punti nei quali si articola la proposta di riforma complessiva della Pubblica amministrazione, la Madia ha pubblicato la Circolare della Funzione Pubblica 4/2014 in cui torna a fissare le condizioni per fruire dei prepensionamenti introdotti dal Governo Monti nel 2012. Con un chiaro avvertimento: "Il «prepensionamento» nella p.a. non può essere utilizzato come strumento per eludere la disciplina generale riformata col dl 201/2011, convertito in legge 214/2011" mentre deve essere utilizzato come "uno dei mezzi principali per riassorbire le eccedenze di personale derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche, oppure dalla redazione di piani di ristrutturazione dovuti a ragioni funzionali o finanziarie, dai quali scaturisce la conseguenza di una riduzione della spesa di personale".
La circolare, allo scopo di chiarire la fattispecie, stabilisce che per «prepensionamento» si intende la «risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l’ultrattività (fino al 31 dicembre 2016)» del trattamento pensionistico antecedente alla riforma Fornero del 2011.
Deve pertanto sussistere una relazione simbiotica tra il pensionamento anticipato e la condizione di «esubero», cioè l'individuazione nominativa del personale che, per effetto dei tagli alle dotazioni organiche dovuti alle riorganizzazioni, risulti in soprannumero o in eccedenza. Secondo la Circolare della Madia, il prepensionamento in ordine di priorità deve coinvolgere proprio il personale in esubero; in seconda battuta, laddove non sia possibile la quiescenza anticipata, il personale in esubero va messo in «disponibilità» ai sensi dell'articolo 33 del dlgs 165/2001: quell'istituto, simile alla cassa integrazione, che sospende il rapporto di lavoro per 24 mesi, assegnando ai dipendenti una retribuzione tra il 70 e l'80% di quella spettante.
Il provvedimento ribadisce anche i requisiti e le procedure per individuare le situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale. In particolare prima di tutto l'ente pubblico che avvia la procedura deve tentare il ricollocamento del personale all'interno dell'ente o anche, attraverso la mobilità, verso altre amministrazioni. Se l'esito è negativo l'ente può ricorrere al prepensionamento (sempre però che la decorrenza della pensione per i soggetti interessati, calcolata con la vecchia disciplina pensionistica, sia entro il 31.12.2016).
In tal caso le amministrazioni debbono chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, rilasciata entro 30 giorni, col contestuale impegno a richiedere, nello stesso termine, agli Enti la certificazione dei periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. Una volta acquisita la certificazione Inps, l'amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. La circolare ricorda che è, comunque, necessario per le amministrazioni fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze: da essa, infatti, potrebbe desumersi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario del personale avente i requisiti, scelta da preferire sempre rispetto al prepensionamento, che deve essere utilizzato solo con accorgimenti organizzativi tali da assicurare risparmi e non maggiori costi.