Bonus Irpef, il vademecum della Cnai

Mercoledì, 14 Maggio 2014

Dal 25 maggio arriverà il tanto atteso bonus di 80 euro per i lavoratori dipendenti sino ad un reddito complessivo di 26mila euro. Il DL 66/2014 ha previsto un bonus annuo di 640 euro, da erogare successivamente alla data di entrata del decreto. L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti con la Circolare 8/E/2014, precisando che il bonus non concorre alla formazione del reddito e quindi non costituisce base imponibile ai fini fiscali.

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Vediamo dunque di fare un pò di chiarezza sull'operatività del bonus secondo le analisi del Centro Studi Cnai che ha al riguardo formulato un vademecum operativo ed alcune osservazioni in merito.

Beneficiari - I potenziali beneficiari sono coloro il cui reddito è composto da redditi di lavoro dipendente o assimilato.

Redditi esclusi  - Reddito di pensione e alcuni redditi assimilati (gettoni di presenza - indennità parlamentari  - rendite vitalizie a titolo oneroso) queste informazioni sono ancora soggette a variazione, tant'è che il tavolo tecnico sta lavorando per includere tra i beneficiari del bonus anche i pensionati e alcuni possessori di Partita Iva.

Soggetti esclusi - Titolari di reddito da lavoro dipendente superiore a 26.000,00 euro; titolari di reddito non superiore a 8.000,00 euro.

Misura del bonus - a) 640,00 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000,00 euro;  b) 640,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.000,00 euro ma non a 26.000,00 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000,00 euro.

Condizioni - Imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente (di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro). L'importo delle detrazioni è da considerarsi al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Quindi ne deriva che i lavoratori cosiddetti «incapienti», per i quali l’Irpef netta (una volta tolte le detrazioni di lavoro dipendente) è pari a zero, non percepiranno il bonus.

Quantificazione - Il bonus' è attribuito dal Sostituto d'Imposta, fino a capienza, ovvero fino all'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga.Il credito deve essere rapportato in relazione alla durata del rapporto di lavoro considerando il numero dei giorni lavorati nell'anno.

Automaticità del bonus - I Sostituti d'Imposta, secondo le disposizioni del decreto, devono riconoscere il bonus in via automatica  senza necessità di una richiesta da parte dei beneficiari.

Recupero del credito - I Sostituti d'Imposta per recuperare il credito maturato per aver erogato in busta paga il bonus, utilizzano fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. In caso di incapienza, per la differenza utilizzano i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere versati.

Codice Tributo  - Con Risoluzione 48/E del 7 maggio 2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il Codice Tributo 1655, da utilizzare mediante  modello di pagamento F24 per il recupero delle somme erogate a titolo di bonus, in busta paga. Il Codice Tributo deve essere esposto nella sezione «erario» con l'indicazione, negli appositi campi, del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale.

Assenza del Sostituto d'Imposta - I titolari di reddito da lavoro di dipendente nell'anno 2014, che percepiscono tale reddito da soggetti non Sostituti di Imposta, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi 2015 relativa all'anno d'imposta 2014, e di conseguenza utilizzarlo in compensazione o chiederlo a rimborso.

Restituzione del Credito  - Il contribuente che percepisce dal Sostituto di Imposta un credito d'imposta tutto o parzialmente non spettante, è tenuto alla restituzione tramite dichiarazione dei redditi.

Adempimenti del Sostituto d'imposta  - Il Sostituto d'Imposta è tenuto a riportare l'importo del credito riconosciuto nel mod. Cud del beneficiario e a indicare nel mod. 770/15 gli importi compensati, non versati.

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