Lavoro, Ecco come trasformare i contratti di solidarietà difensivi

Valerio Damiani Martedì, 25 Ottobre 2016
Il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità e i requisiti per fruire degli incentivi previsti dal Decreto Legislativo 185/2016 contenente i correttivi al Jobs Act.
Via libera alla trasformazione dei contratti di solidarietà "difensiva" in contratti di solidarietà "espansiva". La Circolare 31/2016 pubblicata ieri dalla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro passa in rassegna alcune delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 185/2016. Per effetto del citato decreto anche le aziende che hanno fatto ricorso a contratti di solidarietà difensiva potranno trasformare tali contratti in solidarietà espansiva nel caso in cui l'impresa registri un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l'espansione dell' organico. 

La trasformazione potrà riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi (per evitare comportamenti opportunistici) nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno.  La trasformazione del contratto deve avvenire, precisa il Ministero del Lavoro, con le modalità già note in materia di solidarietà espansiva: cioè si dovrà ricorrere ad un contratto collettivo aziendale che preveda una riduzione stabile dell’orario con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. In particolare nell'ambito del contratto collettivo di trasformazione non può essere prevista una riduzione dell'orario di lavoro superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà difensivo. 

Gli incentivi
Per le aziende e i lavoratori questa opzione viene resa abbastanza appetibile. I lavoratori avranno diritto a un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura di integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto. I datori di lavoro, invece, dovranno integrare tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria con l'incentivo, però, che l’integrazione a loro carico non sarà imponibile ai fini previdenziali. E i lavoratori comunque beneficeranno dell’accredito contributivo figurativo, e quindi non avranno penalizzazioni sulle future pensioni.

Al datore viene, inoltre, concesso per ogni lavoratore assunto sulla base del contratto collettivo trasformato in contratto di solidarietà espansivo e per ogni mensilità di retribuzione un contributo: a) per i primi 12 mesi, pari al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile ; b) per ciascuno dei due anni successivi il contributo è ridotto rispettivamente al 10 e al 5 per cento. Per i datori che assumono lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni è prevista l'attribuzione degli incentivi dell’apprendistato (decontribuzione e sotto-inquadramento) per i primi tre anni e comunque non oltre il 29° anno. Le agevolazioni troveranno applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza .

Trattamento di fine rapporto e contributo addizionale 
La Circolare del ministero del Lavoro precisa, inoltre, che le quote di trattamento di fine rapporto (relative alla retribuzione persa), maturate durante il periodo di solidarietà, resteranno a carico dell’Inps (o della gestione previdenziale di afferenza) ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Altro vantaggio per il datore sarà la circostanza di esser tenuto a versare la metà dei contributi addizionali per il ricorso all'integrazione salariale che avrebbe pagato con la solidarietà difensiva. Si tratta di una misura incentivante in quanto il datore anziché pagare nei 36 mesi il 9%, il 12%, il 15% di contributi addizionali per l’utilizzo dell’ammortizzatore, pagherà rispettivamente il 4,5%, il 6%, il 7,5 per cento.

No al cumulo del part-time con la pensione
La Circolare precisa, infine, che in caso di trasformazione del contratto non trova applicazione l’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di contratti di solidarietà espansivi. Tale disposizione, come noto, prevede che ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti collettivi espansivi, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia (di regola 20 anni), spetta il trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare del Ministero del Lavoro 31/2016 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati