Locazioni, quando si può esercitare la disdetta anticipata

Sabato, 11 Ottobre 2014
Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata.

Kamsin Nei contratti di affitto abitativi di cui alla legge 431/98, della durata di anni quattro con rinnovo di altri quattro (contratto libero) e della durata di anni tre con proroga di altri due (contratto agevolato), può verificarsi che il locatore abbia intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo (o anche commerciale, artigianale o professionale) proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. Quando sussista la motivazione, tra quelle indicate, è consentito al locatore chiedere al conduttore la restituzione dell'immobile dato in affitto, subito al termine del periodo iniziale; alla prima scadenza può avvalersi della facoltà di negare motivatamente il rinnovo del contratto, dandone però comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.

Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata; se la disdetta è troppo generica è nulla e non produce effetto, per cui il conduttore non è obbligato a rilasciare i locali e può beneficiare della prosecuzione per il secondo periodo contrattuale. La necessità di indicare il motivo in modo analitico serve a consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intenzione invocata nella disdetta e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato.

E' stata peraltro ritenuta valida una disdetta data per l'intenzione generica di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio figlio o nipote, con successiva individuazione (tra questi due) del reale beneficiario della casa solo con l'atto introduttivo del giudizio (Cassazione, Sent. 164/2013, n. 936). In un caso del genere, è bene però che il locatore rifletta sulla serietà delle proprie motivazioni prima di inviare (per tempo) la disdetta ed indichi le esatte generalità di chi dovrebbe andarci ad abitare; meglio non rischiare che la disdetta sia contestata dal conduttore interessato a proseguire nella locazione e sia poi considerata nulla in giudizio.

Zedde

articolo a cura A. Bosso - Confedilizia

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