Pensioni, la revocabilità degli assegni è triennale

Martedì, 05 Agosto 2014

Il trattamento pensionistico liquidato a titolo definitivo ai pubblici dipendenti, ivi compresi i dipendenti della scuola, può essere revocato o modificato d'ufficio dall'amministrazione che ha emanato il provvedimento o a domanda dell'interessato non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso o entro sessanta giorni dal rinvenimento di nuovi documenti. Kamsin E' quanto ha indicato la Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 16 luglio 2014 secondo quanto apprende il Quotidiano Italia Oggi.

La Consulta ha dichiarato non fondata la legittimità costituzionale dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 nella parte in cui non consente la revoca o la modifica del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico anche nel caso di errore di diritto.

Secondo la Consulta il termine di tre anni trova applicazione nel caso in cui, nel predisporre il provvedimento di pensione, vi sia stato un errore di fatto o sia stato omesso di tenere conto di elementi risultanti dagli atti o vi sia stato un errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità. Quello di sessanta giorni è il termine entro il quale l'amministrazione o l'interessato potranno chiedere la revoca o la modifica del provvedimento nel caso siano stati rinvenuti nuovi documenti o si è avuto notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti agli atti.

Nessuna revoca o modifica è invece possibile quando, successivamente all'emanazione del provvedimento definitivo di pensione, si riscontra esserci stata una errata interpretazione o applicazione di norme di diritto. Secondo la Consulta, la mancata inclusione nell'articolo 204 dell'errore di diritto, tra le cause che rendono possibile la richiesta di revocare o modificare un provvedimento pensionistico, non solo non viola la Costituzione ma è finalizzato a rafforzare e garantire la sicurezza giuridica delle aspettative del dipendente collocato a riposo, sicurezza giuridica che non è invece assicurata dall'errore di fatto o di calcolo.

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati