Calcolo Premi Inail 2023, Salgono i limiti di retribuzione giornaliera

Mercoledì, 31 Maggio 2023
I chiarimenti in una Circolare dell’Istituto Assicuratore. Aumentano dell'8,1% i minimali di retribuzione sui cui calcolare i premi dell'anno in corso e i valori validi anche per la liquidazione delle prestazioni dell’anno corrente.

L’inflazione fa salire i premi Inail dell’8,1% nel 2023. Il minimale giornaliero su cui si calcolano i premi dovuti all’Istituto Assicuratore passa, infatti, a 53,91€ dai 49,91€ dell’anno scorso e dai 48,98€ del 2020 e del 2021. Lo certifica lo stesso Istituto Assicuratore nella circolare 21/2023 in cui, come di consueto rende note le retribuzioni minime su cui i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno effettuare il calcolo dei premi assicurativi ai fini dell’autoliquidazione. I nuovi importi, peraltro, sono validi anche per la liquidazione delle prestazioni dell'anno corrente.

Il minimale

Il calcolo dei premi assicurativi avviene applicando alla retribuzione un tasso di premio che è indicato dalla «Tariffa Inail» in relazione alle lavorazioni svolte. Il tasso è fissato mediante la classificazione aziendale; la retribuzione è quella erogata ai lavoratori, in misura non inferiore a quanto fissato da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali. Se inferiore deve essere adeguata al minimale fissato per legge e soggetto a rivalutazione annuale in base all'aumento Istat che, per l'anno 2022, come detto, è stato dell'8,1%.

Il minimale per l'anno corrente passa a 53,95 euro, cioè al 9,5% dell'importo del minimo Inps in vigore al 1° gennaio 2023 (pari a 567,94 euro mensili). Rapportato a mese, cioè a 26 giorni, il minimale è pari a 1.402,70 euro (1.297,66 euro per l'anno scorso).

Part-time

 L'Inail ricorda che la retribuzione da prendere a base di calcolo dei premi, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale, è pari al prodotto tra paga oraria e ore complessive da retribuire. In base all'orario normale di lavoro, che è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria per il 2023 risulta pari a euro 8,09, ossia pari a 53,95 x 6 giorni: 40 ore.

Artigiani

Gli artigiani calcolano il premio in misura annuale e a persona, in relazione alla retribuzione prescelta (e comunque non inferiore al minimale per la generalità dei dipendenti) e alla classe di rischio della lavorazione svolta (secondo una classificazione in nove classi). La retribuzione annua di riferimento nel 2023 è pari a 16.185,00 euro. I premi dovuti a persona sono: classe di rischio 1 = euro 90,70; classe 2 = euro 147,20; classe 3 = euro 209,50; classe 4 = euro 306,60; classe 5 = euro 451,00; classe 6 = euro 559,90; classe 7 = euro 743,80; classe 8 = euro 861,90; classe 9 = euro 1.605,10.

Parasubordinati

La base di calcolo dei premi è il compenso percepito nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, di rendita. La rivalutazione avviene con decorrenza 1° luglio di ogni anno. L'Inail conferma che la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

Pertanto, riguardo agli importi a copertura del periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 il limite minimo e massimo mensile è rispettivamente di 1.481,73€ e 2.571,78€ corrispondente ad un minimale e a un massimale di rendita rispettivamente pari a 17.448,90 e 32.405,10 euro.

Riders

Dal 1° febbraio 2020 sono soggetti all'obbligo assicurativo anche i lavoratori autonomi, e pure se occasionali, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders).

Il calcolo del premio va fatto sulla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, rapportata ai giorni di effettiva attività. Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell'arco delle 24 ore giornaliere (la retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile). Per l'anno 2023, l'imponibile giornaliero è pari a 53,95€ (49,91 euro nel 2022).

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