Riforma Pa, eliminati i diritti di rogito dei segretari comunali

Venerdì, 26 Settembre 2014
I segretari comunali e provinciali perdono i diritti di segreteria e il diritto di rogito. Effetti attenuati tuttavia per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale.

Kamsin Con la conversione del decreto sulla Pubblica Amministrazione, avvenuta con la legge 114/2014, dimagriscono i compensi dei segretari comunali e provinciali. Come si ricorderà, secondo le norme previgenti, gli enti locali erano infatti tenuti ad attribuire una quota dei diritti di segreteria percepiti dai Comuni connessi all’espletamento di servizi istituzionali quali ad esempio l'espletamento di pratiche anagrafiche o di stato civile, il rilascio di carte di identità, l'istruttoria pratiche ufficio tecnico, il rogito di contratti da parte del segretario comunale o provinciale. Si tratta di somme che vengono riscosse dai Comuni, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va in parte al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali (il 10%) e la restante parte al Comune.

Il Comune era inoltre tenuto a versare al segretario comunale e provinciale il 75 per cento della quota sui diritti di rogito spettante al Comune, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

L'articolo 10 del Dl 90/2014 interviene sulla materia prevedendo l'abolizione dell’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito. Le somme pertanto verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali. C'è solo un temperamento: per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. E vengono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge.

E' infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell'ente locale.

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