La responsabilità solidale
Lo speciale regime di solidarietà lega il committente con l'appaltatore e subappaltatori, in caso di appalti di opere e/o servizi, alla responsabilità del pagamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori occupati nell'appalto. Disciplinato dal comma 2, dell'art. 29 del dlgs n. 276/2003, il regime ha una durata prestabilita di due anni dalla cessazione dell'appalto: entro tale termine, è possibile chiamare in causa il committente, al posto dell'appaltatore/subappaltatore inadempiente, per il soddisfacimento di debiti retributivi e contributivi. La ratio della norma, spiega l'Inl, è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e dei contributi previdenziali dovuti, consentendo a lavoratori ed enti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale questi crediti sono maturati.
L'orientamento della giurisprudenza
A questo riguardo la recente sentenza della Cassazione (numero 22110/2019) ha evidenziato che il rapporto di lavoro e quello previdenziale sono distinti tra loro, in quanto l’obbligazione contributiva facente capo all’Inps deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta indisponibile. Inoltre, l’assenza di regole esplicite riguardanti la pretesa contributiva nell’articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, relativo ai diritti dei lavoratori nei confronti del committente, porta a escludere un termine decadenziale per l’istituto di previdenza e il rispetto solo del termine di prescrizione quinquennale contenuto nell’articolo 3, comma 9 della legge 335/1995. In caso contrario, ha argomentato la Suprema corte, l’applicazione del termine decadenziale determinerebbe che «alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto», con danno per la situazione assicurativa del lavoratore stesso.
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 (di regola quinquennale).