Tornano gli ammortizzatori sociali per tutelare i lavoratori contro le ondate di calore più estreme. Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2026, le imprese dei settori maggiormente esposti al rischio climatico – in primis edilizia e agricoltura – potranno beneficiare dell’ormai consueta disciplina di favore in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eventi oggettivamente non evitabili (Eone), tra cui rientrano le temperature superiori ai 35° C.
L’articolo 6 del decreto legge n. 107/2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146/2026 ed entrato in vigore il 27 giugno), rinnova infatti una linea di tutele già sperimentate in passato. Tra le misure cardine figurano l'esclusione dei periodi di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) dal computo del limite massimo delle 52 settimane nel biennio, l’azzeramento del contributo addizionale e l’estensione della Cisoa (la cassa speciale per l'agricoltura) a favore dei lavoratori a tempo determinato (Otd).
Cigo
In via ordinaria, la disciplina della Cigo impone paletti molto rigidi: il trattamento può essere concesso per un massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili fino a 52 settimane complessive. Esaurito tale periodo, non è possibile inoltrare una nuova domanda per la stessa unità produttiva prima che siano trascorse almeno 52 settimane di normale attività. Inoltre, i periodi non consecutivi non possono eccedere le 52 settimane in un "biennio mobile".
Se per la generalità delle imprese tali vincoli decadono già in presenza di eventi oggettivamente non evitabili, i settori dell'edilizia e del lapideo ne rimanevano solitamente esclusi. Ebbene il decreto estende la deroga sui tetti massimi temporali anche ai datori di lavoro edili e dell'escavazione per l'intero secondo semestre del 2026. Alla misura viene abbinato anche l'esonero totale dal contributo addizionale per i trattamenti Eone concessi dal 1° luglio al 31 dicembre.
Si ricorda, inoltre, che per le richieste Cig connesse a eventi Eone, non si applica il principio generale in base al quale possono beneficiare di cassa integrazione solo i lavoratori in possesso, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di Cig.
In attesa delle conferme operative da parte dell'Inps, le domande di Cigo legate agli eventi meteo ed eccezionali ondate di calore dovranno essere trasmesse per via telematica entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La prima scadenza cruciale sul calendario è fissata al 31 agosto 2026.
Agricoltura
Si prevede che per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026, la Cisoa per intemperie stagionali, è riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato (Otd), oltre che a quelli a tempo indeterminato (Oti), già beneficiari, e anche in caso di riduzione dell'attività pari a metà dell'orario giornaliero.
Inoltre sia gli Otd sia gli Oti possono accedere alla Cisoa anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata (come previsto in via ordinaria).
La Cisoa, ancora, è riconosciuta ai lavoratori a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative; non è conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno; è equiparate al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Le istanze Cisoa dovranno essere inoltrate alla sede Inps competente entro il termine standard di 15 giorni dall'evento. Si attende tuttavia una flessibilità da parte dell'Istituto, che potrebbe concedere una finestra di 30 giorni dalla pubblicazione della circolare applicativa per sanare i primi eventi del mese di luglio.
Dotazione Finanziaria e Monitoraggio
Il decreto poggia su una dote finanziaria complessiva calibrata sulle esigenze dei due comparti: 10,3 milioni di euro sono stati allocati per il settore agricolo, mentre 4,9 milioni di euro sosterranno le imprese edili e affini. Le risorse stanziate registrano un ridimensionamento rispetto al quadro dello scorso anno (che vedeva rispettivamente 22,5 e 10,5 milioni di euro nel 2025).
A causa del tetto di spesa prefissato, la legge affida all'Inps un ruolo rigoroso di vigilanza e monitoraggio dei flussi finanziari: qualora le richieste dovessero superare i limiti di budget stanziati dal decreto, l'Istituto previdenziale non potrà accogliere ulteriori istanze, bloccando l'erogazione dei trattamenti in deroga.













