Blocco licenziamenti, Ecco i settori in cui resta dopo il 1° luglio 2021

Valentino Grillo Lunedì, 19 Luglio 2021
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato del Lavoro. Stop alla «Cig Covid» e al divieto di licenziamento, ma non per le imprese che continuano a beneficiare della CIGO normale.

Stop alla «Cig Covid» e al divieto di licenziamento, ma non per le imprese che continuano a beneficiare di ammortizzatori sociali. Dal 1° luglio, infatti, è stata eliminata la possibilità di ricorrere alla Cig Covid per le aziende che rientrano nel perimetro della cassa integrazione ordinaria.

Stop anche al divieto di licenziamento generalizzato: resta sino al 31 ottobre per le aziende che non possono chiedere la CIGO e per quelle che svolgono attività nel settore tessile, resta sino al 31 dicembre 2021 per le aziende che ricorrono alla nuova «solidarietà difensiva» che, per «mantenere i livelli occupazionali», dà diritto alla Cigs in deroga oppure per le imprese che chiedono la CIGO normale nel qual caso per tutta la durata di fruizione, fino al 31 dicembre 2021.

Lo illustra l'Inl nella nota n. 5186/2021 in cui fornisce chiarimenti operativi sulla divieto di licenziamento dopo le modifiche apportate dal dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni), dal dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) e dal dl n. 99/2021.

Il divieto di licenziamento

Riguarda le seguenti fattispecie:

  • le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi); quelle eventualmente già avviate al 23 febbraio 2020 restano sospese;
  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604/1966);
  • procedure di conciliazione (art. 7 della legge n. 604/1966).

Operativo dall'anno scorso, in concomitanza con la crisi Covid, la norma originaria del divieto prevedeva che operasse, per 60 giorni, riguardo ai dipendenti in forza al 17 marzo 2020 nei confronti di tutte le aziende a prescindere dalla fruizione di ammortizzatori con causale COVID. La normativa anticovid l'ha prorogato più volte sino ad arrivare, secondo quanto previsto dal dl n. 41/2021, a due termini diversificati:

  1. 30 giugno 2021 per le aziende che rientrano nel perimetro degli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO), cioè il settore dell'industria e manifattura;
  2. 31 ottobre 2021 per tutte le altre imprese, ossia le imprese a cui non è riconosciuta la cassa integrazione ordinaria ed a cui è stata conseguentemente prorogata la Cassa COVID (CIGD, ASO e CISOA) sino al 31 dicembre 2021. Il divieto, come per la precedente normativa, opera a prescindere dalla fruizione della Cassa COVID (con lo scopo di incentivare il datore di lavoro a farne ricorso).

A decorrere dal 1° luglio 2021, quindi, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della CIGO individuate ex art. 10 del d.lgs. n. 148/2015.

Per le aziende ammesse alla CIGO

Oltre a questi criteri, tuttavia, il legislatore ha introdotto ulteriori eccezioni con il dl n. 73/2021 ed il dl n. 99/2021. In particolare per le aziende del settore tessile (Codici Ateco 13, 14 e 15) il divieto di licenziamento opera comunque sino al 31 ottobre 2021 in virtù della possibilità di accedere ad  un ulteriore periodo di Cassa COVID di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre. Il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale.

Il divieto di licenziamento opera, inoltre, per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021 nei confronti delle aziende rientranti nell'ambito di applicazione della CIGO che, dal 1° luglio, sospendono o riducono l'attività e fanno domanda di cassa integrazione normale (no COVID). In tal caso non si applica il contributo addizionale.  Se l'azienda non può chiedere trattamenti CIGO (es. perché già interamente esauriti) l'articolo 4, co. 8 del dl n. 99/2021 riconosce 13 settimane di CIGS in deroga da fruirsi entro il 31 dicembre 2021: anche in tal caso all'azienda che ne faccia ricorso è inibita la facoltà di licenziare fino al 31 dicembre 2021 per il periodo di trattamento autorizzato.

Settore turismo

Un altro divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021 è previsto per i datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio che facciano ricorso allo sgravio contributivo introdotto dall'articolo 43 del dl n. 73/2021 da fruirsi entro il 31 dicembre 2021 nonché alle aziende che stipulino un contratto di solidarietà in deroga (art. 40, co. 1 del dl n. 73/2021) con ammissione a 26 settimane di CIGS (dal 1° luglio al 31 dicembre 2021). In tal caso pur non avendo il legislatore espressamente connesso la prosecuzione del divieto di licenziamento esso discende dalla natura della solidarietà stessa volta a mantenere i livelli occupazionali.

In tabella il riepilogo delle situazioni possibili

Strumento normativo Soggetto Fruitore Ammortizzatore Utilizzo Blocco dei licenziamenti
DL 41/2021 art 8 comma 1 Aziende che possono richiedere la CIGO 13 settimane CIGO Covid entro il 30 giugno 2021 fino al 30 giugno a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore
DL 41/2021 art 8 comma 2 Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD 28 settimane Cigd o assegno ordinario covid entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore
DL 41/2021 art 8 comma 8 Aziende che possono richiedere la CISOA 120 giorni CISOA entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso dell'ammortizzatore
DL 73/2021 Art 40 comma 3 Aziende che possono richiedere la CIGO Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per ladurata dettata secondo i massimali del D Lgs 148/2015 entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre
DL 73/2021Art 43 Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio sgravio contributivo turismo, terme e commercio entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti valevole sino al 31 ottobre)
DL 99/2021Art 4 comma 2 Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 17 settimane Cigo - Tessili entro il 31 ottobre 2021 Fino al 31 ottobre a prescindere dall'uso della Cigo
DL 73/2021 art. 40 bis (introdotto dal DL 99/2021Art 4 comma 8)" Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.lgs. n. 148/2015 13 settimane Cigs entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato
Dl 73/2021 - Art. 40, co. 1 Aziende che possono richiedere i trattamenti di cui al D.lgs n. 148/2015 26 settimane di contratto di solidarietà entro il 31 dicembre 2021 misura a cui non è connesso il blocco ma che è finalizzata al mantenimento dei licelli occupazionali

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