I periodi di fruizione della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) per fronteggiare gli eventi climatici occorsi tra il 1° luglio 2025 ed il 31 dicembre 2025 non incidono ai fini della concessione della disoccupazione agricola. Infatti tali periodi sono equiparati, nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati, a periodi normalmente lavorati e, pertanto, possono essere posti a fondamento sia del diritto che della misura della disoccupazione agricola per l’annualità 2025. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 149/2025 a seguito di un parere condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La CISOA
Come noto l’articolo 10-bis, co. 2 del dl n. 92/2025 convertito con legge n. 113/2025 ha previsto che per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025, la Cisoa per intemperie stagionali, è riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato (Otd), oltre che a quelli a tempo indeterminato (Oti), già beneficiari, e anche in caso di riduzione dell'attività pari a metà dell'orario giornaliero e a prescindere dal requisito delle 181 giornate lavorative.
Inoltre non è conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell’anno; è equiparate al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Gli effetti sulla disoccupazione agricola
Nei loro confronti, spiega l’Inps, il trattamento di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025 (le cui domande, come noto, vanno prodotte tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2026) è calcolato equiparando a periodo di lavoro effettivo i periodi di fruizione della CISOA. L’equiparazione trova concreta applicazione solo ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata (in caso di riduzione, infatti, le giornate di lavoro effettivo sono già inserite negli elenchi nominativi annuali e, pertanto, già sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola). Resta ferma, ai fini concessori, la presenza di almeno un giorno di lavoro effettivo nel 2025.
Utile ai fini del diritto e della misura
L’equiparazione, spiega l’Inps, vale sia per l'accertamento del requisito contributivo per la fruizione della disoccupazione agricola (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall'anno di riferimento dell'indennità e da quello precedente) sia per la determinazione della misura.
Ai fini della misura dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025 l’Inps spiega che alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di fruizione della CISOA per intemperie stagionali fruite tra il 1° luglio 2025 ed il 31 dicembre 2025. Il predetto meccanismo opera finché la somma delle giornate di lavoro effettivo e ammortizzatore sociale non superi, nel 2025, le 182 giornate. Oltre questo limite, infatti, il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola splafonerebbe il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento al 2025 non garantendo alcuna ulteriore estensione del periodo indennizzabile a titolo di disoccupazione agricola.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.
Documenti: Circolare Inps 149/2025












