Cassa Integrazione, Scatta il Tetto a 24 mesi. Le indicazioni Inps

Davide Grasso Giovedì, 03 Dicembre 2015
La durata massima dei trattamenti di cassa integrazione non potrà superare i 24 mesi in un quinquennio che non sarà piu' fisso, come accadeva prima, ma tornerà ad essere mobile.
Ok al riordino dei trattamenti di integrazione salariale. L'Inps detta le nuove regole introdotte con il decreto legislativo 148/2015 in vigore dallo scorso 24 settembre con la Circolare 197/2015. Oltre all'estensione della cassa integrazione agli apprendisti una delle principali novità riguarda il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro per accedere all'integrazione salariale che deve essere pari ad almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.

L'Inps ricorda che per effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In analogia con quanto disposto dall’art. 16, co. 1, L. 223/91 per l'indennità di mobilità, sono compresi al suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza anche i periodi di maternità obbligatoria. 

Cigo e Cigs: Durata massima 24 mesi. L'altro punto chiave della Riforma sta nella durata massima dei trattamenti di integrazione salariale che, per ciascuna unità produttiva, non potrà superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio (contro i 36 mesi previgenti) che torna ad essere mobile, così come originariamente previsto dalla disciplina dettata dalla legge 223 del 1991. L'Inps precisa, al riguardo, che ai fini del conteggio i periodi di integrazioni salariali fruiti prima del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del Dlgs 148/2015, non concorrono al raggiungimento del limite di durata appena indicato.

Per controllare il limite dei 24 mesi all'interno del quinquennio mobile si dovrà considerare la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari cioè a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto. Tale conteggio si riproporrà per ogni ulteriore settimana di integrazione salariale richiesta.  

Inoltre al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito che prevedano la riduzione dell'orario di Lavoro piuttosto che la sospensione dell'attività Lavorativa, si stabilisce che, ai fini del computo della durata massima nel quinquennio, la durata dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà (si veda la tabella per le combinazioni possibili).

Secondo l'esecutivo si è inteso, anche in questo modo, inserire norme che favoriscono il ricorso a strumenti che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori dal lavoro, perseguendo in tal modo l'intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche delle professionalità dei lavoratori che mantengono un legame più forte con l'impresa in attesa della normale ripresa produttiva. 

Cigo e Cigs per le imprese industriali: tetto massimo a 30 mesi. Il provvedimento dispone inoltre per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidici, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. La ragione di una diffe­rente valutazione è probabilmente rinvenibile nella circostanza che, in questi settori, l'utilizzo del contratto di solidarietà ­ che fa­vorisce una più flessibile valutazione del tet­to­ è sostanzialmente precluso.

La misura del trattamento Cig. Non ci sono invece novità per quanto riguarda la misura del trattamento d'integrazione salariale: esso sarà d'importo pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Restano immutate le attuali modalità di quantificazione dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale pari a 971,71 euro lorde su retribuzioni entro i 2.102,24 euro e 1.167,91 se superiori al predetto importo. 

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 197/2015

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati